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Pubbl. Ven, 17 Mag 2024

Le Sezioni Unite escludono la continuità normativa tra traffico di influenze illecite e millantato credito

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Le Sezioni Unite, con la sentenza del 15 maggio 2024 n. 19357, hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, secondo comma, c.p. e il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.


Con ordinanza n. 31478 del 28 giugno 2023, la II Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché risolvessero il contrasto in ordine alla questione

«Se sussista continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite dì cui all'art. 346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019».

Le Sezioni Unite penali, con la sentenza del 15 maggio n. 19357, hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

Si pubblica la sentenza con le relative motivazioni.


Note e riferimenti bibliografici