Pubbl. Ven, 22 Mar 2024
Contratto d´opera e d´appalto: per la distinzione si guarda alla dimensione dell´impresa
Modifica paginaEditoriale a cura di Matteo Bottino
Con pronuncia Cass. civ., Sez. II, Ord., ud. 07/11/2023, dep. 09/02/2024, n. 3682 la Suprema Corte ha ribadito i criteri secondo i quali è possibile distinguere tra il contratto d´opera e il contratto d´appalto
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 3682/2024, si è pronunciata circa i criteri da verificare al fine di qualificare un determinato contratto come appalto o come mero contratto d'opera, con ogni conseguenza sul piano delle decadenze e delle garanzie in favore del soggetto che affida l'esecuzione dei lavori.
In particolare, la controversia aveva origine a seguito di alcune contestazioni sollevate dal proprietario di un immobile, il quale citava in giudizio il proprietario dell'appartamento posto al piano superiore, nonché la ditta che aveva eseguito i lavori di manutenzione del lastrico solare. Nel costituirsi in giudizio, la ditta individuale che aveva eseguito le lavorazioni eccepiva la erronea qualificazione giuridica di contratto di appalto in luogo del mero contratto d'opera e - di conseguenza - la decadenza annuale dalla consegna dell'azione per i vizi d'opera.
La controversia giungeva alla Suprema Corte, la quale rilevava come effettivamente il rapporto intercorso tra le parti dovesse essere qualificato come contratto d'opera, ribadendo come la distinzione tra le diverse tipologie contrattuali si fondi sul criterio della struttura e della dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere.
In particolare veniva sancito il principio secondo il quale
La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., e il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (cfr., per tutte, Cass. n. 7307/2001 e Cass. n. 12519/2010). E l'identificazione della natura dell'impresa interessata, ai fini della qualificazione di un contratto come di appalto o di opera, è rimessa al giudice di merito, coinvolgendo una valutazione delle risultanze probatorie e dei necessari elementi di fatto (Cass. n. 27258/2017 e Cass. n. 9459/2011).