Il diritto ed i fumetti
Modifica paginaL’immagine dell’operatore del diritto persona seria, ed anche un tantino ascetica, resiste nell’immaginario collettivo. Tuttavia l’ispirazione per il giurista può anche provenire da altre fonti, oltreché codici e testi dottrinali e tra queste potremmo anche ritrovare delle “sorgenti” inaspettate…
Sommario: 1. Premessa 2. Riflessi giuridici nei fumetti 3. Il diritto a Paperopoli e dintorni 4. Fine
1. Premessa.
Siamo tradizionalmente abituati ad immaginare lo studioso di diritto come distaccato (o più aulicamente: avulso) dalla realtà, o contesto, sociale, immerso soltanto nelle sue alte speculazioni sganciate dalla vita pratica. Il che non è: ogni attività speculativa non può mancare di agganci a fatti concreti; ad esempio non posso pensare alla causa di un contratto senza pensare a ciò che in concreto muove le parti e a ciò che è oggetto di quel contratto. È vero, però, anche il contrario: dal fatto concreto possiamo astrarci, andando ad individuare la norma, appunto generale ed astratta, di riferimento.
Il giurista è anche visto come soggetto serioso che non lascia alcuno spazio alla facezia, quasi che il sorridere, o peggio ancora il ridere, gli deformi la personalità, per riprendere l’argomento di un bibliotecario in un famoso romanzo di Umberto Eco. Dalla sua turris eburnea il giurista guarda il trascorrere del tempo, delle persone e della società e con aria sognatrice redige le sue chiose, magari muovendosi in un ambiente ricco di biblioteche giuridiche traboccanti di leggi e commenti, come il manzoniano Azzecca-garbugli (1), senza “sporcarsi le mani” con l’attività operativa. Anche in tal caso è chiaro che ci troviamo davanti a delle esagerazioni, la questione giuridica una volta risolta ha di per sé dei risvolti pratici che è giocoforza seguire per arrivare a compiutamente svolgere l’attività professionale cui l’operatore del diritto è chiamato.
Qualche sorriso, forse, viene al momento degli studi privatistici, laddove siamo ancorati a cavalli bai, a colombi migratori e sciami d’api rincorsi dal proprietario nel fondo altrui (2). A proposito dell’equino, recita la premessa di un notissimo manuale che “se negli esempi troverà oggetto di vendita, o di altri diritti, quel cavallo Bajo (sic) che ci viene dalla tradizione antica, i principi indicati sono affidati [all’intelligenza del lettore] per applicarli ai negozi che oggi possono avere come oggetto, anziché un nobile cavallo, una Ferrari testa rossa!” (3). Relativamente agli altri esempi bucolici o campestri, basterà osservare come il Codice Civile fatalmente rispecchia la società di quel tempo, vale a dire gli anni 30 e 40 del secolo scorso, in cui l’agricoltura aveva ancora un notevole impatto sulla vita economica del Paese.
A confutare la tesi della sempiterna serietà del giurista ci sono, poi, certi interventi di alcuni illustri autori che hanno saputo cogliere riflessi giuridici in territori all’apparenza privi di giuridicità. Uno di questi è Cendon, che affronta la sempre annosa problematica del nesso causale e della ricerca della verità, ed anche qui ci sarebbe da interrogarsi a lungo, partendo dalla trama del film giapponese del 1950 Rashomon di Akira Kurosawa (4). Un altro bellissimo, e serissimo, esempio è l’acuta analisi della responsabilità civile che offre Zeno Zencovich leggendo alcuni notissimi personaggi dei fumetti (5), anche con spunti comparatistici.
Ancora, un illustre romanista, Guarino, ricorre alla fine ironia per spiegare questioni giuridiche più o meno ricorrenti (6). Nemmeno i teorici tedeschi, come von Jhering, si sono sottratti all’uso dell’ironia (7) nell’ambito delle loro trattazioni. Infine, c’è chi utilizza i personaggi delle fiabe come exempla di istituti giuridici (8), o ricorre alle vignette per illustrare le attività dell’avvocato (9) o spiegare l’american common law (10).
2. Riflessi giuridici nei fumetti.
In tutti i casi finora citati ci troviamo davanti a delle fonti di cognizione secondarie atecniche. Con questa espressione andiamo ad identificare quello strumento con cui una norma viene portata alla conoscenza dei consociati. L’esempio principale di fonte primaria tecnica è il testo della legge pubblicata nella fonte ufficiale di cognizione, come ad esempio la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o dell’Unione Europea. Una moneta, invece, ci può rimandare alla legislazione relativa e può quindi essere vista come fonte primaria atecnica (perché, ovviamente, non reca alcun testo di legge). La trattazione scientifica costituisce, invece, l’elaborazione e l’interpretazione del testo di legge ed è una fonte di secondo grado, tecnica perché fatta da studiosi. Infine, un film o un romanzo in cui incidentalmente si tratti di diritto, costituiscono un esempio di fonte secondaria atecnica.
In tale ultima categoria possiamo quindi ritenere rientranti, a buon diritto, i fumetti. Come fonti di ispirazione giuridica, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Dalle varie ipotesi delittuose commesse dal criminale in calzamaglia nera Diabolik (11) all’uso legittimo delle armi di Tex Willer (12), alla gestione e custodia di una fattoria da parte del bobtail Mosè (13), l’elenco potrebbe continuare a lungo ma non sarebbe completo senza includere le storie della Disney con protagonisti le “bande” dei Topi e dei Paperi.
Se nelle storie di Topolino si possono trovare numerosi riferimenti al diritto penale, data la presenza di “cattivi” del calibro di Macchia Nera (14), Pietro Gambadilegno (15) e tanti altri, le storie di Paperopoli sembrano a chi scrive offrire spunti anche per le altre branche del diritto.
Come non pensare ai vizi del contratto e alle clausole abusive quando vediamo leggere le clausole con la lente di ingrandimento o all’art. 1438 c.c. (16) quando zio Paperone presenta sotto il naso (recte: becco) del nipote Paperino la lista dei debiti per costringerlo a lavorare? I rapporti di vicinato rientrano a pieno titolo sullo sfondo delle “dispute di cortile” tra Paperino e Anacleto Mitraglia che spesso li porta entrambi davanti al famoso giudice Gufi. Le mille avventure che il povero Paperino affronta per trovare il monile o l’animale d’affezione smarrito dalla ricca contessa, venendo spesso beffato dal fin troppo fortunato Gastone, rientrano pacificamente nel paradigma della promessa al pubblico, come i tentativi di zio Paperone di sfruttare determinate competizioni sportive possono essere analizzate sub specie del contratto di sponsorizzazione e dei risvolti legali dello sport (17).
Anche in questo caso l’elenco potrebbe essere lungo, forse sterminato, ma in alcuni casi nelle “storie dei Paperi” si affacciano settori del diritto che non ci aspetteremmo e che riprendono le problematiche che la dottrina e la giurisprudenza “ufficiale” hanno affrontato, se non risolto. Un esempio è il diritto internazionale: è noto infatti che lo “zione” ha possedimenti in ogni dove che cerca sempre di ampliare in prima persona viaggiando tra popolazioni e Stati sconosciuti. Nel caso, o se preferite nella storia, che andremo ad analizzare per ritrovarne i profili giuridici, il diritto internazionale si intreccia con un’altra materia cara al papero più ricco del mondo: il diritto tributario.
3. Il diritto a Paperopoli e dintorni.
Nella storia Zio Paperone e il ricupero… armato (18), infatti, il punto di partenza è dato dall’arrivo in città di un nuovo capo dell’ufficio tasse e tributi, dal poco promettente nome di dott. Tritorchia. Per cercare di sfuggire all’imposizione erariale (19), il nostro decide di portare tutto il contenuto del Deposito “fuori dal consesso civile” e si mette alla ricerca di un’isola che faccia al caso suo. Sfortunatamente per lui, quest’isola gli viene fornita dalla Banda Bassotti che ne sono proprietari e riescono a convincere il palmipede multimiliardario ad acquistarla, presentandogliela come non segnata sulle carte.
Una volta trasferito il peculio e non appena lo “zione” s’allontana, l’isola viene riportata nel luogo originale, dall’aromatico nome di Mar delle Cipolle. I Bassotti non hanno paura di essere trovati, infatti l’isola è al di fuori di qualsiasi altra sovranità e loro ne sono i capi: l’iniziativa di Paperone di riprendersi il maltolto, archibugio alla mano, viene subito bollata come aggressione ad uno Stato indipendente e sovrano. Costretto a lasciare l’isola, Paperone decide di rivolgersi al Tribunale delle Nazioni Collegate, chiaro riferimento alla Corte Internazionale di Giustizia (20). E qui arriviamo alla questione giuridica sottesa: può un soggetto individuale, persona fisica (nel caso di specie papero), agire in giudizio contro uno Stato davanti ad una Corte internazionale? Ripercorriamo la ratio che i giudici del fumetto utilizzano: Paperone non ha alcuna veste per agire in giudizio, “dovrebbe essere la sua Nazione di appartenenza a costituirsi per lui”, i Bassotti non consentono l’ispezione dell’isola e non possono essere forzati (21). Ne discende, dunque, che “l’istanza de’Paperoni è improponibile” e pertanto il Tribunale emette sentenza “di arrangiati & spera” (detta anche “sentenza di Bartolomeo Pandetta”). Non vogliamo andare avanti con la spiegazione della trama, anche per non privare del piacere di leggere la divertente storia, pur avvertendo che i richiami al diritto internazionale non si arrestano qui: c’è spazio per la tematica dell’uso della forza (22), del diritto umanitario (23) e finanche per la guerra di corsa. Il punto su cui brevemente ci fermeremo è appunto la legittimazione del singolo.
Sappiamo dagli studi internazionalistici che lo Stato è il soggetto principale del diritto internazionale, definibile appunto come il diritto della comunità degli Stati (24) e dunque da Vestfalia (25) in poi solo e soltanto gli Stati sono soggetti di diritto, per riprendere la celebre espressione di Savigny. A fronte di tale dottrina tradizionalista, se ne è sviluppata un’altra, più recente, che invece vede il singolo munito di una certa soggettività giuridica internazionale (26). Bisogna comunque ricordare che in via generale le norme del diritto internazionale si rivolgono agli Stati, e dunque gli obblighi dello Stato sussisterebbero soltanto nei confronti degli altri Stati. A ciò si deve aggiungere che l’individuo non ha la possibilità di utilizzare direttamente mezzi coercitivi per costringere l’apparato statale a rispettare i propri diritti (27). È però anche vero che il diritto internazionale odierno, nello sviluppare la tutela dei diritti umani ha sempre più spesso riconosciuto la possibilità di ricorrere ad istanze giurisdizionali sovranazionali. In tal modo si realizza appieno quella tutela multilivello dei diritti umani, il cui vertice può essere individuato nei Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, seguiti dalle Convenzioni regionali e dalla legislazione nazionale (nel nostro caso, in primo luogo, dalla Costituzione) (28).
Nell’ambito europeo non possiamo fare a meno di menzionare la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (29), il cui art. 1 riconosce ad ogni persona soggetta alla giurisdizione delle parti contraenti “i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione”. La stessa CEDU, inoltre, amplia il concetto di vittima fino a ricomprendere oltre a coloro che sono danneggiati in via diretta anche i soggetti danneggiati in via indiretta. Per vittima l’art. 34 “considera non solo la o le vittime dirette della pretesa violazione ma anche ogni vittima indiretta alla quale tale violazione causerebbe un pregiudizio o che avrebbe un valido interesse personale ad ottenere che vi sia posto fine” (Commissione, D. 1420/62; 1477/62; 1478/62) (30).
In ogni caso, prima di poter adire una corte sovranazionale, l’interessato deve avere già esaurito i mezzi di ricorso che lo Stato in cui si trova gli consente (v. ad es. art. 35 CEDU e 41, l. c), Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici).
Senza alcuna pretesa di voler essere esaustivi, si può quindi dire che anche l’individuo gode di una certa soggettività internazionale e che, l’Ordinamento interno deve comunque confrontarsi con quello internazionale, quando vengono in gioco diritti fondamentali dell’individuo (31). Un caso di furto, tuttavia, ancorché abbia cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità non è tale da configurare la violazione di un diritto umano e legittimare un’azione davanti ad un Tribunale internazionale. Possiamo ritenere, quindi, corretta la soluzione utilizzata dallo sceneggiatore della storia in commento, atteso che non è stato violato, almeno da un punto di vista oggettivo, un diritto fondamentale di zio Paperone.
4. Fine.
Naturalmente il fumetto, come ogni tipo di racconto, ha le sue esigenze narrative che sono ben differenti da quelle della manualistica e ci sentiamo di sconsigliarne la citazione in sede di esame. Con questo piccolo divertissement si è cercato di dimostrare, unendo l’utile al dilettevole, come le ispirazioni giuridiche possano essere insite, o se si preferisce nascoste, nei posti più inaspettati, solleticando l’immaginazione dell’operatore del diritto, magari sollevandolo per un attimo dall’affannosa ricerca della Giustizia, questa sì vicenda serissima (*).
(*) Tutti i personaggi di fantasia citati sono di proprietà dei rispettivi autori e creatori e sono stati utilizzati a soli fini espositivi, senza intenzione di ledere i diritti d’autore.
(1) A. Manzoni, I promessi sposi, 1840-42, cap. III.
(2) Rispettivamente disciplinati dagli articoli 924 e 926 del Codice Civile.
(3) A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, XL ed., Padova, 2001, p. VII.
(4) In P. Cendon, Fragilità il tuo nome è essere umano, Vicalvi, 2015, p. 21 ss..
(5) V. Zeno Zencovich, Law & Comics: Paperon de’Paperoni, Gatto Silvestro, Bugs Bunny, Willie Coyote e la responsabilità civile, in Danno e resp., 1999, p. 356 ss..
(6) A. Guarino, Sarchiaponi giuridici, Napoli, 2004. Qui, tra l’altro, ritroviamo un’interessante spiegazione dell’origine del “patto leonino” (art. 2265 c.c.) e degli effetti delle “zeppole di San Giuseppe” sull’errore.
(7) R. von Jhering, Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, Göttingen, 1891, trad. it. Serio e faceto nella giurisprudenza, Firenze, 1954.
(8) I. Allegranti, autore di questa Rivista e “narratore” del sito Diritto e fiabe.
(9) È il caso dell’immaginario avvocato Peppe Di Furia al sito avvocatiacquavivacassano.it (purtroppo non più attivo), degli avvocati T. Milella e V. Pasciolla. Alcune vignette sono reperibili sul sito altalex.com.
(10) V.ad es. i siti lawcomic.net di N. Burney e lawandthemultiverse.com di J. Daily.
(11) Creato nel 1962 dalle sorelle Angela e Luciana Giussani.
(12) Creato nel 1948 da Gian Luigi Bonelli.
(13) Ci si riferisce naturalmente al fumetto Lupo Alberto, creato nel 1974 da Guido Silvestri, in arte Silver.
(14) Apparso nella prima volta nella storia Mickey Mouse Outwits The Phantom Blot, di M. De Maris e F. Gottfredson, 1939, trad. it. Topolino e il mistero di Macchia Nera, Topolino (giornale), nn. 353-372, 1939-40.
(15) Apparso nella prima volta nella storia Mickey Mouse in Death Valley, di W. Disney, W. Smith e F. Gottfredson, H. Gramatky, 1930, trad. it. Topolino nella valle infernale, Topolino (giornale), n. 55, 1934.
(16) Art. 1438 (Minaccia di far valere un diritto). La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
(17) V. ad es. Zio Paperone e l’avventura in Formula 1, di G. Pezzin e G. Cavazzano, pubblicata su Topolino, nn. 1501 e 1502 del 1984.
(18) Di R. Cimino e G. Cavazzano, pubblicata su Topolino, nn. 904 e 905 del 1973.
(19) Sull’argomento v. in questa Rivista gli articoli, Il redditometro: cos'è e come funziona lo strumento cardine nella lotta all'evasione fiscale di R. Saglimbeni del 16/4/15, Segreto bancario e voluntary disclosure: una nuova via per contrastare l'evasione fiscale di E. Senatore del 9/3/15, Approfondimento: evasione fiscale e autoriciclaggio, analisi completa alle nuove norme di E. Aurilia del 29/1/15.
(20) La Corte è disciplinata dagli artt. 7, 92-96 dello Statuto delle Nazioni Unite (ratificato con la l. 848/57) e da un proprio Statuto ed ha sede all’Aia. In base all’art. 93 dello Statuto dell’ONU, tutti gli Stati che fanno parte dell’ONU aderiscono automaticamente allo Statuto della Corte.
(21) Non siamo in presenza di quelle gross violations, violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani fondamentali, che possono giustificare un’ingerenza, anche militare di un altro Stato o di un’Organizzazione internazionale. A proposito dei crimina iuris gentium commessi nel corso del Secondo conflitto mondiale, e delle conseguenze risarcitorie, si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/14, che si inserisce nella vicenda Ferrini (caso di lavoro coatto), decisa da Cass., S.U. civ., sent. n. 5044/04, dell’11/03/2004, in Riv. dir. int., 2004, 539, pronuncia a sua volta ribaltata dall’intervento della Corte Internazionale di Giustizia del 3/2/2012. La Consulta ha dichiarato il contrasto delle norme che impongono di conformarsi al diritto internazionale, tra cui la stessa l. 848/57 in relazione all’art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite, con i principi fondamentali dell’Ordinamento (in particolare gli artt. 2 e 24 Cost.), “esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Sull’immunità degli Stati v. amplius B. Conforti, Diritto Internazionale, VII ed., Napoli, 2002, p. 204-16 e 240-256. Su C. Cost. 238/14, in questa Rivista, v. l’articolo di A. Coppola, Obblighi internazionali e principi costituzionali: incontro o scontro? del 30/1/2015
(22) V. artt. 1, 2, 33-51 dello Statuto dell’ONU.
(23) Con tale espressione si ricomprendono quelle norme di diritto internazionale nel corso dei conflitti armati. Base fondamentale è la prima Convenzione di Ginevra, del 1864, cui hanno fatto seguito varie altre convenzioni.
(24) Così B. Conforti, op. cit., p. 3.
(25) Ci si riferisce, naturalmente, alla Pace di Vestfalia del 1648, che pose fine alla c.d. guerra dei trent’anni.
(26) Cfr. A. Cassese, Individuo (diritto internazionale), Enc. Dir., XXI, Milano, 1971, p. 184.
(27) Cfr. B. Conforti, op. cit., p. 21 ss..
(28) Cfr. M. Panebianco, Diritto Internazionale Pubblico, III ed., Napoli, 2011, p. 53 ss..
(29) Fatta a Roma il 4/11/1953 e ratificata con l. 848/55.
(30) V. S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2012, M. De Salvia, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (procedure e contenuti), II ed., Napoli, 1999, A. Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Bari, 2004.
(31) V. ad es. la sentenza n. 113/11 della Corte Costituzionale che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede la possibilità di revisione del giudicato penale in contrasto con la decisione della Corte EDU che accerti la violazione dell’art. 6 della Convenzione. Tale parziale declaratoria di illegittimità costituzionale è resa necessaria dall’obbligo di conformarsi alle pronunce della Corte EDU ex art. 46 della Convenzione.