• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mar, 22 Dic 2015

Ancora una multa per la società H3G s.p.a.

Modifica pagina

Giovanni Mascolo


174.000 è la cifra cui ammonta la multa comminata alla società H3G S.P.A. per aver reso informazioni non trasparenti nei confronti dei propri clienti in violazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. 259/2003, nonché degli artt. 4 e 5, dell’Allegato A, della delibera n. 179/03/CSP. La ratio degli obblighi informativi ivi previsti consiste nel garantire agli utenti il diritto di ottenere informazioni chiare, complete e trasparenti al fine di potersi orientare in un mercato fortemente concorrenziale ed operare scelte consapevoli. Dunque, ancora una multa per la società che in un passato assai recente (gennaio 2015) aveva vistasi comminare una multa per pratiche commerciali scorrette nei servizi premium utilizzati via internet da terminale mobile. Questa volta però la società in questione è la sola a subire la sanzione. Di seguito la vicenda.


Il fatto. Nel periodo tra aprile e luglio la società H3G S.p.A. ha inviato ai propri clienti un SMS informativo del seguente tenore: “Dal 24/5 cambiano le condizioni di mms, chiamate internazionali, segreteria tel e ti ho cercato. Info e disattivazione dei servizi su http//www.tre.it/3info”, non contenente alcuna indicazione utile relativa ai costi di tali servizi ed alle modalità per esercitare il diritto di recesso, rinviando semplicemente ad un link per le ulteriori informazioni (La società in un secondo momento si difenderà apportando il limite dei 160 caratteri che si possono utilizzare per ogni SMS).

L’Autorità, in fase pre-istruttoria, ha acquisito d’ufficio, ulteriori documenti mediante la consultazione del sito web www.tre.it. All’esito delle attività di analisi e valutazione di tale documentazione, l’Autorità, ritenendo incompleta la documentazione,  ha richiesto informazioni alla suddetta Società. Quest’ultima, dopo alcuni chiarimenti (con nota del 15 maggio 2015), conferma di aver avviato una campagna di rettifica delle condizioni economiche di servizi accessori rispetto ai propri piani tariffari ed offerte. A tal proposito, la Società ha chiarito di aver inviato a tutta la clientela interessata un apposito SMS, distinto a seconda della categoria (consumer ovvero business) di appartenenza dell’utenza.

All’esito delle attività pre-istruttorie, sulla base della documentazione prodotta dalla Società e delle verifiche effettuate, si è comunque riscontrata la mancanza di trasparenza e completezza delle informazioni diffuse tramite l’invio del citato SMS, in quanto i costi dei singoli servizi, che sono stati soggetti a modifica unilaterale, non sono indicati.

Dunque, con atto n. 9/15/DIT, è stato avviato un procedimento sanzionatorio per la violazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs 259/2003, in combinato disposto con gli artt. 4, commi 2 e 3, lett. a), e 5, comma 3, dell’Allegato A della delibera n. 179/03/CSP.

La società ha ritenuto di aver adottato, nel proporre ed attuare la rettifica delle condizioni economiche dei cinque servizi supplementari mediante l’invio di un singolo SMS per un’informazione più rapida e concreta, una condotta conforme alla disciplina codicistica e regolamentare vigente.

L’autorità, però, commina la sanzione non per la scelta dell’SMS ma per il testo non ritenuto chiaro, completo e trasparente, secondo le norme sopra citate, al fine di poter orientarsi in un mercato fortemente concorrenziale ed operare scelte consapevoli”. Ritiene inoltre che la disposizione del comma 4 dell’art. 70 toccherebbe il contratto principale e non solo gli accessori di esso, come affermato dalla società.

Inoltre, in riferimento all’obiezione sollevata dalla Società in merito alla presunta sussistenza di contratti separati aventi ad oggetto i servizi rimodulati, non possono trovare accoglimento le difese svolte dalla Società in merito alla omissione, sia nell’SMS che nel sito aziendale, delle informazioni attinenti al diritto di recesso ed ai connessi termini e modalità per esercitarlo.

In definitiva l’autorità ha confermato quanto emerso in fase di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto la Società non ha fornito giustificazioni idonee ad escludere la propria responsabilità in relazione alla violazione contestata e quindi la mancata trasparenza di informazioni utili per una corretta gestione del mercato concorrenziale.

L’autorità quindi sanziona la H3G s.p.a ad una multa di euro 174.000, diffidando ad intraprendere ogni attività e/o comportamento in violazione delle disposizioni richiamate.

La delibera potrà essere impugnata davanti al TAR del Lazio.  Presumibilmente, ciò avverrà e quindi si attenderà una conferma della sanzione. In mancanza di ciò la H3G s.p.a. si vedrà costretta a pagare una nuova sanzione, dopo quella ben più grave di 1.74 milioni di euro comminata pochi mesi fa.