• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Sab, 28 Nov 2015

Grande Fratello e libertà personale

Modifica pagina

Ludovica Di Masi


Qual è la portata della libertà personale nella società di oggi?


Il Grande Fratello è un reality show trasmesso in televisione che vede come protagonisti persone sconosciute che vivono nella stessa casa e che vengono spiati dalle telecamere 24 ore su 24. I concorrenti provengono da diverse aree geografiche e non possono avere contatti con la vita esterna: niente televisione, cellulari, libri, internet e addirittura orologi! Insomma, una vera e propia limitazione della libertà personale.

Il programma televisivo prende spunto dal romanzo "1984" di George Orwell e in modo specifico dal personaggio "Big Brother" che, attraverso le telecamere, sorveglia continuamente i cittadini dello Stato di cui è leader e soprattutto ne limita le libertà. (1)

Il format televisivo sembra proprio ricalcare lo slogan del romanzo "Big Brother is watching you" (il Grande Fratello vi guarda).

Il Grande Fratello ascolta i pensieri e le confidenze dei concorrenti nel confessionale, una stanza rossa in cui bisogna recarsi almeno una volta al giorno.

Ovviamente la differenza tra il romanzo e il gioco televisivo è grande ma è molto interessante ragionare su un aspetto giuridico importante: la privazione della libertà personale.

Il gioco prevede che i ragazzi debbano vivere in quella casa per la durata del gioco o fino a quando non vengono eliminati. E' chiara, dunque, una limitazione della libertà di circolazione e di movimento. Il punto è che qualsiasi studioso del diritto ha sempre concepito la libertà personale come un diritto indisponibile, cioè un diritto al quale il titolare non può rinunciare.

Anche il bene giuridico vita è classificato generalmente come un diritto indisponibile. In ambito penale, infatti, nonostante si sia passati da una concezione autoritaria-collettivistica (che attribuiva alla vita del singolo anche un valore sociale) ad una concezione di ispirazione personalistica, fondata sulla centralità della persona umana nella Costituzione, il bene della vita continua ad avere un carattere di indisponibilità tendenzialmente assoluta. Chiari esempi sono gli articoli 579 e 580 del codice penale, che incriminano rispettivamente l'omicidio del consenziente e l'istigazione al suicidio. In Italia nonostante il vivo dibattito sul problema dell'eutanasia e della cd. "dolce morte", non si è arrivati ad una normazione che renda lecita la volontà di lasciarsi morire. 

Tutto ciò è sintomo dell'importanza che si dà nel nostro ordinamento alla vita. (2)

Come per il bene vita, è pacifico ritenere la libertà personale un diritto indisponibile. Tale principio è contenuto nell'art. 13 della Costituzione, che recita:

"La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge .
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
".

Questo articolo presuppone "due garanzie a tutela della libertà personale: la riserva di legge, in base alla quale soltanto la legge o un atto ad essa equiparato (Decreto-legge e Decreto legislativo) possono stabilire i casi ed i modi attraverso cui si può procedere alla restrizione di questa libertà, e la c.d. riserva di giurisdizione, in base alla quale qualunque restrizione della libertà personale può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria". (3)

La permanenza nella casa del Grande Fratello sembrerebbe configurare una vera e propria detenzione domiciliare, previo consenso del concorrente, negando in un certo senso le garanzie di cui all'art. 13 Cost.
In realtà, già nell'art. 16 Cost. in tema di libertà di circolazione e soggiorno emerge chiaramente che manca la garanzia della riserva di giurisdizione. In ogni caso, se non è possibile ad oggi dare il consenso per abbandonarsi ad una dolce morte, è evidentemente configurabile acconsentire ad una restrizione della propria libertà personale. 

Questo perchè i principi col tempo cambiano, si evolvono con il mutare della società; se un tempo sarebbe stato inconcepibile una limitazione in tal senso, oggi non è così.

Come affermano i fautori della sociologia del diritto, è in base alla società che si determina il diritto e non sulla base di norme e di principi di grado superiore. Non è più possibile assecondare un dogmatismo astratto. Il diritto è in continua evoluzione perchè la società e la sua cultura lo sono.

Ed è allora giusto non ragionare mai per categorie fisse e ricordare sempre che il diritto non può prescindere dal fatto, il modo di pensare dei cittadini cambia e con esso anche l'idea di libertà.

 

Note e riferimenti bibliografici

(1) Si rimanda a questa recensione-video del romanzo 1984 

(2) Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte speciale,Vol. II, Tomo Primo, I delitti contro la persona, Terza edizione, Zanichelli, Bologna 2011

(3) Voce "Libertà personale", Enciclopedia Treccani.

Per approfondire: A. COPPOLA, La partecipazione della vittima nei delitti contro la vita: la disciplina vigente, pubblicato su CamminoDiritto.it, ISSN 2421-7123