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Pubbl. Gio, 22 Dic 2022

Legge di Bilancio 2023: allargamento della platea per il regime forfettario e flat tax incre-mentale

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Fabrizio Gritta
CommercialistaUniversità degli Studi di Roma La Sapienza



La Legge di Bilancio 2023 contiene una modifica dei requisiti di accesso e permanenza del regime forfettario e, per le persone fisiche titolari di reddito di impresa e/o di lavoro autonomo che non adottano il regime forfettario, l’introduzione di una tassa piatta incrementale.


ENG

Budget Law 2023: broadening of the flat-rate scheme and incremental flat tax

The Budget Law 2023 contains a change in the access and permanence requirements of the flat-rate regime and, for individuals with business income and/or self-employment who do not adopt the flat-rate regime, the introduction of an incremental flat tax.

Nell’ambito del disegno di legge di bilancio 2023, così come pubblicato per l’analisi parlamentare, sono contenute, tra le altre cose, due importanti novità che riguardano la tassazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo percepito da persone fisiche titolari di partita iva.

Nello specifico, nel Capo I del Titolo III del disegno di legge, dedicato alle misure fiscali, troviamo all’articolo 12 modifiche al regime forfetario e all’articolo 13 l’introduzione della tassa piatta incrementale.

In questo intervento cercheremo di analizzare e commentare le due disposizioni.

In merito all’art. 12, si segnala che si innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare l'imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede, inoltre, che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

In sostanza, la legge di bilancio conferma la struttura del regime forfettario, mantenendo i requisiti di accesso e le cause ostative, portando due novità:

-comma 1 lettera a) art. 12, aumento del limite di ricavi/compensi annui previsto dall’articolo 1, comma 54, lettera a) della legge 190/2014 da 65mila euro a 85mila euro. A seguito di tale modifica, a partire dal 2023 la platea dei soggetti che possono aderire al regime viene allargata. Riguardo al concetto di ricavi/compensi occorre precisare che, per la corretta determinazione del limite, bisogna fare riferimento al criterio di cassa in base al quale le somme da dichiarare sono quelle effettivamente percepite, indicate nel rigo LM22 campo 3 di Unico/2022;

-comma 2 lettera a) art. 12, viene introdotta la decadenza dall’utilizzo del forfettario a far data dall’anno stesso in cui viene superata la soglia di ricavi/compensi di 100mila euro.

In buona sostanza, secondo quanto previsto nel comma 2, il momento a partire dal quale opera la decadenza del regime agevolato segue i seguenti due livelli di ricavi/compensi:

a) da euro 85.000 a 99.999, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo. Dunque, ad esempio, se nel 2023 un avvocato libero professionista raggiunge 90.000 euro di compensi, dovrà aderire al regime ordinario a partile dall’esercizio 2024;

b) da euro 100.000 si rientra immediatamente nel regime ordinario ed è dovuta l’Iva a partire dalle operazioni che determinano lo sforamento del tetto. In questo caso, dunque, i contribuenti si troveranno di fronte a cambiamenti importanti non solo riguardo alla fatturazione con l’imposta sul valore aggiunto, ma anche dovendo affrontare le nuove regole per la determinazione del reddito fiscale. Invero, i lavoratori autonomi dovranno applicare anche la ritenuta d’acconto, che fino a quel momento ne erano esentati, mentre gli imprenditori calcoleranno il reddito con criterio della competenza.

La vera novità riguarda la flat tax incrementale, di cui all’articolo 13 del disegno di legge di bilancio 2023.

Il comma 1 delll’art.13 prevede che

Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.”

Nello specifico, al fine di ridurre la pressione fiscale, si introduce, per il solo anno 2023, per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfettario, una ‘imposta sostitutiva del 15% da applicare sull’eccedenza del reddito prodotto nel 2023 rispetto al più alto dei redditi dichiarati nei tre anni precedenti, ridotta del 5%. La flat tax incrementale si applica fino an massimo di euro 40.000 di eccedenza.

In altre parole, tale meccanismo prevede una tassazione piatta del 15% su una base imponibile calcolata come differenza tra reddito 2023 e il maggiore tra i redditi 2020 2021 e 2022 meno il 5%.

Facciamo un esempio partendo dai seguenti dati:

- Reddito 2023: euro 60.000

- Reddito 2022: euro 35.000

- Reddito 2021: euro 40.000

- Reddito 2020: euro 30.000

Il reddito più elevato nel triennio precedente è quello conseguito nell’esercizio 2021, la base imponibile ante riduzione del 5%, pertanto, sarà di euro 20.000 (reddito 2023 – reddito 2021).

Applicando la decurtazione del 5% sul reddito 2021, nello specifico sarà di euro 2.000, la base imponibile della fat tax incrementale sarà di euro 18.000, risultato di 20.000 (base imponibile lorda) meno la franchigia di 2.000 euro.

Per concludere, passiamo a quantificare la tassazione del 15% su 18.000, pari ad euro 2.700.

Per fornire una visione completa del calcolo della tassa piatta incrementale, prospettiamo il caso in cui la base imponibile supera il tetto massimo di 40.000 euro.

Supponiamo di partire dalla seguente situazione:

- Reddito 2023: euro 100.000

- Reddito 2022: euro 35.000

- Reddito 2021: euro 40.000

- Reddito 2020: euro 30.000

In questo caso, la base imponibile lorda si attesta ad euro 60.000 (reddito 2023 - reddito 2021) mentre franchigia resta sempre di 2.000 euro, non essendo cambiato il reddito 2021 rispetto all’esempio precedente. Procedendo con il calcolo della base incrementale, notiamo che risulta essere di 58.000 e, poiché non può superare il tetto di 40.000, l'imposta sostitutiva sarà di euro 6.000 in quanto definita sulla soglia limite di 40.000.

Attenzione però agli acconti da pagare nel 2023 per il 2024.

In base al comma 3 dell’art. 13 del disegno di legge di bilancio, l'acconto di imposte 2024, dovrà essere determinato senza considerare le agevolazioni disposte nei commi 1 e 2. Per chiarire questo ultimo aspetto, ricordiamo che l’acconto Irpef segue il criterio storico, in base al quale esso viene calcolato nella misura del 100% dell’importo esposto nel “rigo differenza” del modello Redditi PF dell’anno precedente. In buona sostanza, in questo modo, l’acconto 2024 non viene condizionato dalla flat tax incrementale che, per espressa previsione, si applica per il solo anno 2023.


Note e riferimenti bibliografici