Pubbl. Mer, 27 Apr 2022
Il TAR Lazio annulla in parte la graduatoria del maxiconcorso di Roma Capitale
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
Il Tar Lazio, sezione II, con la sentenza del 21 aprile 2022, n. 4852, ha annullato in parte la graduatoria di merito del concorso pubblico per l´assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 100 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Informatici, nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione II, con la sentenza del 21 aprile 2022, n. 4852, ha annullato in parte la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 100 posti nel profilo professionale di Istruttore Servizi Informatici, cat. C – posizione economica C1, pubblicata il 30 agosto 2021 sul sito istituzionale di Formez PA, nella parte in cui non vi è stata inclusa una ricorrente.
La graduatoria oggetto del ricorso rientra nel maxiconcorso presso Roma Capitale pubblicato il 7 agosto 2020 e successivamente modificato con la conseguente riapertura dei termini il 23 aprile 2021. Tale concorso ha previsto l’assunzione per 1050 posti a tempo pieno e indeterminato di diversi profili professionali, categoria C, posizione economica C1 e 420 posti a tempo pieno e indeterminato di diversi profili professionali di categoria D, posizione economica D1.
Infatti, il bando di concorso prevedeva originariamente una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. Come si è premesso, Roma Capitale si è avvalsa della facoltà (prevista dall’art. 10, comma 3, del Decreto-legge n. 44 del 2021) di modificare le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, eliminando la prova preselettiva e la prova orale, prevedendo così un’unica prova scritta.
La prova scritta unica è consistita nella somministrazione di 60 domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo di 30 punti e un punteggio minimo (necessario ai fini del superamento della prova) di 21/30. A ogni risposta esatta è stato attribuito il punteggio di + 0,50, mentre a ogni mancata risposta non è stato assegnato nessun punteggio e invece a ogni risposta errata il punteggio di -0,15 punti.
La ricorrente ha convenuto in giudizio Roma Capitale e Formez PA dal momento che la risposta fornita alla domanda n. 33, ancorché corretta, non è stata considerata tale e quindi senza la penalizzazione subita per la presunta risposta errata, la ricorrente avrebbe conseguito un punteggio complessivo di 21.05, necessario a superare la soglia di sbarramento.
Più precisamente, Il ricorso ha avuto ad oggetto il quesito somministrato in una sessione della prova scritta per il profilo professionale di Istruttore Servizi Informatici, poiché il predetto quesito contemplava due risposte esatte su tre, risultando corretta sia la risposta segnalata come esatta dall’Amministrazione procedente sia la risposta indicata dalla ricorrente.
Nello specifico, il quesito era così formulato:
“In ambito Cloud Computing, Windows Azure è un esempio di …
A IaaS
B PaaS
C Saas”.
In base alla valutazione dell’organo giudicante, il sistema informatico Windows Azure (sostituito da Microsoft Azure soltanto dal 2014 in poi) risulta comprendere non soltanto la funzionalità PAAS, ma anche la funzionalità IAAS. Di conseguenza, le risposte corrette al quesito erano due su tre, ovvero sia la risposta ritenuta valida dall'amministrazione procedente (PAAS) che la risposta fornita dalla ricorrente (IAAS).
Infatti, come ha affermato il Tar Lazio, il giudizio di ragionevolezza di una procedura concorsuale non trova limite nella mera formulazione di un questionario con domande a risposta multipla, ma – ferma rimanendo l’insindacabilità del giudizio tecnico - si estende all’apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici.
Più precisamente, l’oggetto del ricorso verte sul corretto esercizio o meno, della discrezionalità tecnica, ovvero dell’apprezzamento effettuato dall’amministrazione procedente di compilare il quesito a risposta multipla.
Il sindacato sulla discrezionalità tecnica, come ricorda il Tar, attiene all’esame estrinseco della valutazione tecnica sulla base dei parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria con il limite dell’insindacabilità del merito. Infatti, l’organo giudicante non può sostituirsi all’amministrazione procedente nella valutazione tecnica, ma può compiere un esame estrinseco per valutare l’eventuale vizio, tecnico o logico, dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove una tale mancanza sia in concreto riscontrabile.
Nel caso di specie, infatti, il quesito censurato conteneva due risposte corrette su tre, e ciò in violazione del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui
“non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”
In altri termini, la scelta dell’amministrazione di considerare corretta soltanto la risposta PaaS (e non anche la risposta IaaS) supera i confini dell’opinabilità e dell’attendibilità tecnica, consentendo così al giudice amministrativo di sindacare la suddetta valutazione tecnica.
Per tali motivi, il Tar Lazio ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e ha annullato parzialmente la graduatoria nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente.