Pubbl. Lun, 17 Gen 2022
La nuova Legge di bilancio 2022: novità in materia di aliquote, detrazioni e Bonus IRPEF
Modifica paginaEditoriale a cura di Francesca Sparano
La Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n.234) ha introdotto importanti modifiche in materia di tassazione delle persone fisiche, con effetti sugli artt.11 e 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) e sul “Decreto taglio cuneo fiscale” (d.l. 5 febbraio 2020, n.3, conv. L. 2 aprile 2020, n.21). Le novità introdotte si inseriscono all’interno della manovra di riforma del sistema fiscale e riguardano, nello specifico, il rimodellamento delle aliquote IRPEF e delle detrazioni riconosciute per tipo di reddito, e la modifica della disciplina in materia di Bonus IRPEF. Il presente contributo esamina gli aspetti principali della riforma, confrontandoli con la precedente normativa.
L’Imposta sui redditi delle persone fisiche è un tributo diretto ad aliquote crescenti il cui calcolo segue i criteri sanciti dall’articolo 53 commi 1 e 2 della Costituzione Italiana, in materia di capacità contributiva e progressività dell’imposta. Si definisce pertanto “diretta” l’imposta che tiene conto della capacità contributiva del soggetto passivo, il quale è tenuto a partecipare alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva. Tale grandezza viene individuata con l’applicazione di appositi indicatori rappresentati, nel caso dell’IRPEF, dal reddito. Su questo valore si applicata una percentuale definita “aliquota”, in un rapporto di proporzionalità diretta tra reddito ed imposizione fiscale.
La base imponibile di calcolo dell’IRPEF (art.3 TUIR) è, pertanto, rappresentata dal cumulo dei redditi percepiti durante l’anno d’imposta, al netto degli oneri deducibili. L’art. 6 del TUIR, fornisce la seguente classificazione dei redditi soggetti a cumulo:
- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi d’impresa;
- redditi diversi.
Il calcolo dell’imposta avviene tramite la suddivisione per scaglioni, ovvero fasce di reddito su cui si applicano aliquote crescenti all’aumentare del valore della base imponibile.
Il precedente dettato normativo prevedeva cinque aliquote diverse per i seguenti scaglioni di reddito:
Reddito al netto degli oneri deducibili |
Aliquote |
Calcolo |
Fino a € 15.000 |
23% |
23% x reddito percepito |
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 |
27% |
€ 3.450 + 27% sulla quota di reddito eccedente € 15.000 |
Oltre € 28.000 fino a € 55.000 |
38% |
€ 6.960 + 38% sulla quota di reddito eccedente € 28.000 |
Oltre € 55.000 fino a € 75.000 |
41% |
€ 17.220 + 41% sulla quota di reddito eccedente € 55.000 |
Oltre € 75.000 |
43% |
€ 25.420 + 43% sulla quota di reddito eccedente € 75.000 |
Con la riforma le aliquote sono state ridotte da cinque a quattro, e gli scaglioni sono stati rimodulati come segue:
Reddito al netto degli oneri deducibili |
Aliquote |
Calcolo |
Fino a € 15.000 |
23% |
23% x reddito percepito |
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 |
25% |
€ 3.450 + 25% sulla quota di reddito eccedente € 15.000 |
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 |
35% |
€ 6.700 + 35% sulla quota di reddito eccedente € 28.000 |
Oltre € 50.000 |
43% |
€ 14.400 + 43% sulla quota di reddito eccedente € 50.000 |
L’imposta così ottenuta si definisce lorda, in quanto non tiene conto di eventuali detrazioni di cui può beneficiare il contribuente ai fini della riduzione dell’imposizione fiscale. Le detrazioni sono agevolazioni che si applicano all’IRPEF e che ne riducono il valore. Esistono diverse tipologie di detrazioni, riconducibili sinteticamente alle detrazioni per familiari a carico, per tipo di reddito e per oneri. La riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022 ha comportato modifiche anche agli importi relativi alle detrazioni per tipo di reddito, di cui all’art. 13 del TUIR.
In generale l’imposta si riduce per effetto di detrazioni riconosciute per scaglioni di reddito rientranti nella tipologia di redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati e redditi di pensione. Queste agevolazioni vengono calcolate in base al periodo di lavoro o di pensione, con l’applicazione di formule specifiche che tengono conto del reddito complessivo del contribuente. In questo caso, pertanto, il calcolo si basa su un criterio di proporzionalità inversa, con il riconoscimento di detrazioni che si riducono all’aumentare del reddito.
La riforma influisce sulle detrazioni per redditi di lavoro dipendente modificandone i seguenti punti principali:
- il limite del primo scaglione passa da € 8.000,00 ad € 15.000,00, riconoscendo comunque un importo in detrazione non inferiore ad € 690,00 per i contratti a tempo indeterminato e ad € 1.380,00 per i contratti a tempo determinato;
- come conseguenza della prima modifica il limite del secondo scaglione passa da € 8.000,00 ad € 15.000,00;
- aumenta la detrazione base per il secondo e terzo scaglione passando da € 978,00 ad € 1.910,00;
- viene riconosciuto un incremento di € 65,00 per i redditi compresi tra € 25.000,00 ed € 35.000,00.
Per quanto riguarda le detrazioni riconosciute per i redditi di pensione le modifiche interessano:
- l’aumento del limite del primo scaglione di reddito che passa da € 8.000,00 ad € 8.500,00 e della detrazione riconosciuta da € 1.880,00 ad € 1.955,00, con un valore minimo non inferiore ad € 713,00;
- il secondo scaglione si modifica per il limite reddituale che passa da € 8.000,00 ad € 8.500,00 come valore minimo e da € 15.000,00 ad € 28.000,00 come massimo;
- il terzo scaglione cambia passa da € 15.000,00 ad € 28.000,00 per il valore minimo da € 55.000,00 ad € 50.000,00 per il valore massimo;
- la detrazione base per secondo e terzo scaglione passa da € 1.297,00 ad € 700,00;
- viene riconosciuto un incremento di € 50,00 per i redditi compresi tra € 25.000 ed € 29.000.
Infine, le detrazioni per redditi assimilati a lavoro dipendente passano da due a tre scaglioni di reddito con le seguenti ulteriori modifiche:
- il limite massimo del primo scaglione si alza da € 4.800,00 ad € 5.500,00 con un importo riconosciuto in detrazione che aumenta da € 1.104,00 ad € 1.265,00;
- per il secondo scaglione compreso tra € 5.500,00 ed € 28.000,00 ed il terzo scaglione compreso tra € 28.000,00 ed € 50.000,00, la detrazione base viene riconosciuta nella misura di € 500,00;
- si riconosce un incremento della detrazione di € 50,00 per i redditi compresi tra € 11.000 ed € 17.000.
Inoltre, per tutte e tre le categorie di reddito il limite massimo oltre il quale non sono riconosciute detrazioni si riduce da € 55.000 ,00 ad € 50.000,00.
La riforma oltre ad influire sul calcolo dell’imposta e delle detrazioni per tipo di reddito, modifica nuovamente la disciplina in materia di Bonus IRPEF introdotto con il d.l. 24 aprile 2014, n.66 (conv. dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).
Nella formulazione originaria dell’agevolazione, era previsto il riconoscimento di un importo a credito per lavoratori dipendenti ed alcune tipologie di redditi a questi assimilati, nella misura massima di € 960,00 all’anno in presenza di redditi inferiori ad € 24.000,00. Oltre tale soglia il bonus si riduceva fino ad azzerarsi al superamento del limite di € 26.000,00 (€ 26.600,00 a partire dal 2018, cfr. art.1 co.132 L. 27 dicembre 2018, n.205).
Tale credito poteva essere erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga o riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi.
Più di recente il “Decreto taglio cuneo fiscale” (d.l. 5 febbraio 2020, n.3, conv. L. 2 aprile 2020, n.21), ha introdotto, in sostituzione del Bonus IRPEF, un trattamento integrativo ed un’ulteriore detrazione, riconosciute con data di decorrenza 1° luglio 2020. In ragione di tale modifica i contribuenti che rientravano in questa tipologia di beneficiari, hanno percepito il Bonus IRPEF per i primi sei mesi dell’anno 2020 ed il trattamento integrativo per i restanti sei.
Il trattamento integrativo è stato riconosciuto in misura pari ad € 100,00 al mese (€ 1.200,00 all’anno a partire dal 1° gennaio 2021) per redditi inferiori ad € 28.000,00, ma solo in presenza di imposta lorda al netto delle detrazioni da lavoro dipendente. L’ulteriore detrazione invece, è stata prevista in misura pari ad € 600,00 per contribuenti con redditi superiori ad € 28.000,00 e con valore decrescente fino all’azzeramento al superamento della soglia di € 40.000,00.
La Legge di Bilancio 2022 ha ridotto la soglia per il riconoscimento in misura piena del trattamento integrativo (€ 1.200,00) da € 28.000,00 ad € 15.000,00, stabilendone, oltre tale soglia ed entro il limite di € 28.000,00, il riconoscimento solo in presenza di detrazioni di cui all’art.1 co.3 lett. a) della L. 30 dicembre 2021, n.234 superiori all’imposta lorda.