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Pubbl. Dom, 26 Dic 2021

Decreto festività: obbligo mascherine anche all´aperto e green pass valido sei mesi

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge per prevenire la diffusione del virus covid-19 durante le festività. Si prevede l´obbligo delle mascherine anche all´aperto, la validità del green pass passa da 9 mesi a 6 mesi e la chiusura delle discoteche e delle sale da ballo fino al 31 gennaio 2022.


Il 23 dicembre è stato approvato un nuovo decreto-legge dal Consiglio dei ministri per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Per prevenire la diffusione del virus covid-19 è stato introdotto nuovamente l’obbligo delle mascherine all’aperto anche in zona bianca. Inoltre, è stato previsto l’obbligo delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, al cinema, a teatro, nei locali di intrattenimento con musica dal vivo o in locali. Si prevede anche il divieto di consumazione di cibi e bevande nei luoghi citati.

In aggiunta a ciò, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione sarà consentito solamente ai possessori del super green pass, ossia a chi ha effettuato la vaccinazione.

Sarà consentito l’accesso a musei, palestre, piscine, centri termali e di benessere, sale da gioco e centri culturali/sociali solamente ai possessori del super green pass.

Si stabilisce anche che fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Si prevede, inoltre, che dal 1° febbraio, il green pass sarà valido soltanto per 6 mesi e non più 9 mesi.

Le discoteche e le sale da ballo saranno chiuse fino al 31 gennaio 2022.

Infatti, si legge nella bozza del decreto che:

Art. 1 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»; b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»

Art. 2 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

3. L’obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al all’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Art. 3 (Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 4 (Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti".


Note e riferimenti bibliografici