Il rapporto tra la Costituzione e il divorzio: due realtà antitetiche
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Luana Leo
Il presente saggio delinea l´iter evolutivo del divorzio, partendo dal periodo storico preunitario. Con l´introduzione di tale istituto, la concezione della famiglia fondata sul matrimonio inizia a perdere valore, fino ad essere posta in discussione. La messa a punto di procedimenti più snelli e rapidi conferma la volontà del legislatore italiano di allinearsi alle normative dei Paesi europei e di venire incontro alle esigenze sociali delle realtà familiari.
Sommario: 1. L’istituto matrimoniale nell’Italia preunitaria; 2. Le prime proposte di legge e il dibattito storico-culturale sul divorzio; 3. L’introduzione del divorzio in Italia: la legge Fortuna-Baslini; 3.1 Il referendum abrogativo sul divorzio; 4. I Patti Lateranensi e gli Accordi di Villa Madama; 5. L’inquadramento del matrimonio nella Costituzione Repubblicana; 6. Un cambio di passo: il divorzio breve; 7. Rilievi conclusivi.
1. L’istituto matrimoniale nell’Italia preunitaria
L'istituto del matrimonio è oggetto di discussione.
Al fine di comprenderne le ragioni, occorre compiere taluni passi indietro, partendo dalla legislazione preunitaria.
Con la Restaurazione, si assistette alla soppressione del matrimonio civile e al ripristino dei principi del diritto di famiglia previgente.
In realtà, essa recepiva in generale il sistema napoleonico della codificazione; al contempo, in tale ambito, si allontanava dai modelli del code Napoléon, riconcedendo il potere alla Chiesa: il matrimonio, dunque, doveva essere celebrato a norma e nelle forme fissate dal diritto canonico.
Il Codice civile austriaco del 1811, entrato in vigore nel Regno Lombardo-Veneto del 1816, prevedeva che “la solenne dichiarazione del consenso deve farsi innanzi al curato ordinario dello sposo o della sposa, comunque per la diversità di religione egli si chiami parroco, pastore od altrimenti, oppure innanzi al sostituto di esso, alla presenza di due testimoni” (par. 75).
Con riguardo al divorzio, lo stesso codice disponeva che “il vincolo di matrimonio validamente contratto fra persone cattoliche non si scioglie se non con la morte di uno dei coniugi. È parimenti indissolubile questo vincolo se una soltanto delle parti professava la religione cattolica al tempo del contratto matrimonio” (par. 111).
Tuttavia, in ragione del rispetto della libertà di coscienza, si consentiva ai cristiani acattolici di chiedere per gravi motivi lo scioglimento del matrimonio, nei soli casi tassativamente previsti dalla legge (par. 115); essi, altresì, potevano richiedere lo scioglimento del matrimonio per i medesimi motivi anche ove l’altro coniuge fosse passato alla religione cattolica (par. 116).
Rilevanti apporti si rilevano nelle legislazioni matrimoniali degli ulteriori Stati italiani preunitari[1].
Da tale quadro generale emerge l’assenza di una normativa matrimoniale uniforme, che mutava da Stato a Stato.
Un mutamento di atteggiamento si ebbe nel Risorgimento, nel corso del quale lo Stato tentò di sottrarre alla Chiesa poteri e competenze fino ad allora incombenti ad essa.
In tale periodo storico, maturò la questione dell’introduzione del matrimonio civile obbligatorio.
Una conferma è data dal progetto di legge presentato dal guardasigilli Boncompagni alla Camera nel 1952[2].
Il suddetto progetto, approvato dal Parlamento, fu ritirato dal Governo, in ragione del rifiuto del Senato in sede di votazione circa il primo articolo.
Occorre segnalare che Pio IX aveva invitato una lettera al re Vittorio Emanuele II, nella quale il Pontefice esprimeva la sua riprovazione verso la riforma, escludendo un ridimensionamento dei poteri della Chiesa nella materia in commento.
Con l’unificazione nazionale, si avvertì l’esigenza di mettere a punto una puntuale legislazione matrimoniale.
Un obiettivo complicato da conseguire, tenuto conto dell’acceso dibattito tra coloro che auspicavano l’introduzione del matrimonio civile (aumentando così il peso pubblico) e i deputati cattolici, per i quali la Chiesa doveva mantenere piena giurisdizione in materia.
Nel 1859, fu istituita una Commissione incaricata di predisporre un nuovo Codice civile; da tale momento in poi seguirono vari progetti incentrati sulla celebrazione civile come unica forma di unione coniugale riconosciuta a livello statale.
Uno di essi fu il progetto presentato in Senato dal guardasigilli Pisanelli[3] che, a prescindere dalla ferma contrarietà dei parlamentari cattolici, ottenne il parere favorevole della Commissione Senatoria, nella cui relazione fu riaffermato con tenacia il diritto dello Stato di regolamentare la comunità familiare.
La polemica intorno al progetto prese le mosse dall’on. Vito D’Ondes Reggio, il quale riscontrava un solido legame tra il matrimonio civile obbligatorio ed il divorzio.
Tale tesi fu sconfessata sia dall’on. Foresta, sia dallo stesso Pisanelli[4].
Il progetto in esame, pur con una modesta maggioranza, riuscì a prevalere sull’opposizione cattolica.
Pertanto, il nuovo Codice civile del Regno d’Italia introdusse il matrimonio civile obbligatorio come unica forma di unione coniugale riconosciuta dallo Stato.
Al contempo, esso non vietava ai cittadini cattolici di contrarre anche il matrimonio canonico. Il Codice civile del 1965 si contraddistinse per la mancanza di un riferimento al divorzio[5].
Esso, infatti, riprendeva il tradizionale principio dell’indissolubilità del matrimonio, approvato tre secoli prima dal Concilio di Trento[6].
A pesare su tale scelta fu la ferma opposizione di Pisanelli, nel corso della fase preparatoria del Codice civile.
Nella sua relazione al codice[7], egli sostenne che l’eventuale introduzione del divorzio avrebbe pregiudicato i costumi sociali, viziando la società coniugale ed impedendole così di raggiungere il suo fine.
2. Le prime proposte di legge e il dibattito storico-culturale sul divorzio
L’entrata in vigore del divorzio nel 1970 segna, senza alcun dubbio, la storia dell’Italia Repubblicana.
Il primo progetto di legge sul divorzio, intitolato “Disposizioni concernenti il divorzio”, venne delineato nel 1878 dal deputato liberale Salvatore Morelli.
L’introduzione del nuovo Codice civile del 1865 aveva sollevato varie polemiche circa la mancanza di una causa di scioglimento del vincolo matrimoniale differente dalla morte di uno dei coniugi.
Il Codice civile aveva introdotto il matrimonio civile obbligatorio quale forma coniugale riconosciuta dallo Stato (art. 93); al contempo, esso non impediva ai cittadini cattolici di contrarre anche il matrimonio religioso.
Tuttavia, nel Codice civile del 1985 non figurava il tema del divorzio.
Come già esposto, l’art. 148 dello stesso escludeva qualunque forma di scioglimento del matrimonio diversa dalla morte di una delle parti, ammettendo però la separazione personale.
Il legislatore, dunque, riaffermava implicitamente il principio dell’indissolubilità del vincolo coniugale: elemento comune sia al matrimonio canonico, sia al matrimonio civile.
Nel corso della fase preparatoria del Codice civile, si assistette alla contrarietà di Giuseppe Pisanelli, il quale definiva il divorzio come un “fatto del tutto repugnante ai nostri costumi”.
Occorre considerare che il principio sopracitato trovava largo margine in un Paese di matrice cattolica ed era reputato dalla classe dirigente un mezzo cruciale di coesione sociale.
A livello politico, la questione del divorzio venne accantonata per prevenire un eventuale rallentamento dell’iter della codificazione, la cui approvazione era indispensabile per lo Stato.
In occasione della presentazione del suo primo progetto di legge per l’introduzione del divorzio, Tommaso Villa tenne a specificare le ragioni per cui l’istituto non era stato recepito nel Codice civile
(“Al legislatore del 1865 non parve fosse prudente procedere troppo oltre verso una meta, al cui conseguimento si opponevano le influenze secolari di un potere che contrastava ancora all’Italia il coronamento della sua unità. Fu già grande opera l’istituzione del matrimonio civile, mentre tanta parte della penisola non riconosceva in questa materia altra autorità che il diritto canonico; una più ampia rivendicazione dell’autorità dello Stato avrebbe potuto da molti interpretarsi come frutto di passione politica ed un’offesa al sentimento religioso dei cattolici, e avrebbe per avventura compromesso eziandio quanto invece si è compiuto senza perturbazioni di sorta”)[8].
Pochi mesi dopo la promulgazione del nuovo codice, i sostenitori del divorzio tornarono a sottolineare l’importanza di introdurre l’istituto, soprattutto in ragione di un diverso inquadramento sociale della figura femminile.
Nel 1867, l’on. Salvatore Morelli inseriva lo scioglimento del matrimonio in un progetto di legge volto alla “Abolizione della schiavitù domestica con la reintegrazione giuridica della donna, accordando alla donna i diritti civili e politici”.
Nel 1874, il deputato propose una modifica dell’art. 148 del Codice civile, in base alla quale il matrimonio avrebbe potuto sciogliersi anche con il divorzio purché preceduto dalla separazione personale[9].
Come il precedente, anche il presente progetto di legge non giunse mai alla discussione parlamentare; un anno dopo, lo stesso deputato mise a punto un ulteriore progetto di legge[10] che ricalcava nei contenuti il precedente.
Il mutamento del potere politico riaccese le speranze circa l’introduzione del divorzio.
Nel 1978, sempre l’on. Morelli presentò alle Camere un progetto di legge[11], che racchiudeva sei circostanze di ammissibilità allo scioglimento: impotenza sopravvenuta e insanabile; infedeltà di uno dei coniugi, o prostituzione della moglie accertata da un giudicato; tentato consorticidio; condanna ai lavori forzati a vita; prodigalità estrema; incompatibilità di carattere provata da contrasti e disordini abituali nella vita familiare, tali da non consentirne la convivenza[12].
Il progetto in commento comportava un tentativo di conciliazione in capo al Presidente del Tribunale; esso prevedeva che, trascorsi inutilmente sei mesi da tale tentativo, sarebbe stata pronunciata sentenza di divorzio, con conseguente perdita del cognome del marito da parte della moglie.
In particolare, il deputato sottolineò come l’istituto fosse ammesso in tutte le Nazioni, talune anche cattoliche.
Il guardasigilli Conforti aderì alla proposta; al contempo, egli fece notare come l’opinione pubblica non considerasse vitale non fosse interessata ad un simile progetto.
Il progetto dell’on. Morelli non conobbe prosecuzione, in ragione dell’anticipata chiusura della sessione parlamentare.
Nella sessione seguente, l’on. Morelli delineò un nuovo progetto di legge[13], includente due soli ipotesi di divorzio: la condanna del coniuge ai lavori forzati a vita, e la separazione personale protratta per sei anni (in presenza di figli) o oltre tre anni (in mancanza di figli).
A differenza degli altri progetti, quest’ultimo prevedeva che la sentenza di scioglimento del matrimonio avrebbe dovuto definire i mezzi per il sostentamento e l’educazione dei figli, affidati quasi sempre alla figura materna (salvo casi eccezionali); esso, altresì, teneva conto, per la prima volta, della situazione dei figli illegittimi, disponendo la loro legittimità col conseguente atto di matrimonio.
Il suddetto progetto ottenne il positivo riscontro del guardasigilli Tommaso Villa, il quale invitava a riflettere sull’evoluzione della società, precisando come il divorzio non andasse ad intaccare lo spirito cristiano.
La proposta dell’on. Morelli fu ammessa in discussione; tuttavia, la morte del medesimo deputato ne determinò in via automatica la decadenza.
Gli intenti dell’on. Morelli furono portati avanti proprio dal deputato Villa, il quale presentò in Parlamento un proprio progetto di legge sul divorzio.
Quest’ultimo fu preceduto da un’ampia polemica incentivata dal giornale gesuita “La Civiltà cattolica” e da una presa di posizione del fronte cattolico, che pianificò una massiccia raccolta di firme ai fini di una petizione da presentare al Parlamento.
Il progetto dell’on. Villa[14], esposto nel 1881, consentiva lo scioglimento del matrimonio solo ove i coniugi non fossero in grado di perseguire gli scopi predeterminati.
Il divorzio, dunque, era riconosciuto nelle seguenti ipotesi: condanna di uno dei coniugi alla pena capitale o ai lavori forzati (per la Toscana, anche l’ergastolo); separazione personale protratta per cinque anni (in presenza di figli) o tre anni (in assenza di essi).
A parte il caso di colpa reciproca dei coniugi, tale progetto negava il diritto di chiedere il divorzio al coniuge colpevole della separazione personale o di una condanna.
Un elemento peculiare del progetto in esame consisteva nel vietare al coniuge colpevole di adulterio le successive nozze.
Il progetto dell’on. Villa, altresì, comprendeva l’istituzione di un “Consiglio di famiglia”, al quale spettava tentare la riconciliazione tra i coniugi.
Esso fu accostato da una relazione del proponente, nella quale venivano indicate le ragioni che giustificavano l’istituzione del divorzio[15].
Il disegno di legge ottenne l’avallo della Commissione parlamentare presieduta dall’on. Parenzo, il quale introdusse qualche modifica.
Quest’ultimo, nella sua relazione, pone l’accento sulla brusca reazione dell’ambiente cattolico, opponendosi a tutti coloro che ammettevano l’inopportunità del divorzio in ragione della mancata attivazione dell’opinione pubblica e della stampa[16].
L’inattesa chiusura della sessione parlamentare fece decadere la proposta del ministro, arrestando così un progetto che sembrava avviato.
Nel 1883, l’on. Giuseppe Zanardelli ripropose al Parlamento il progetto del suo predecessore, apportando talune modifiche[17].
Tale progetto, passato all’esame della Commissione parlamentare presieduta dall’on. Giurati, non giunse mai alla discussione, in virtù della crisi del governo Depretis.
Occorre però sottolineare come nella relazione[18] predisposta dalla Commissione venne posta in risalto la disparità sussistente in materia tra la legge civile e la legge canonica[19].
Nel 1887, l’ascesa al potere di Francesco Crispi, costruttore di una politica anticanonica, condusse i sostenitori italiani dell’istituto del divorzio a riprendere i loro ideali; da qui, prese le mosse un solido “movimento divorzista”.
Al fine di rendere partecipe l’opinione pubblica ad un’eventuale riforma, si diede vita al “Comitato promotore della legge sul divorzio”, al quale presero parte esponenti illustri della politica e della cultura italiana, tra cui Villa e Zanardelli.
Nel 1891, invece, vide luce il primo numero de “Il divorzio”, mensile curato dallo stesso Comitato.
I contestatori di tale istituto accusarono i divorzisti di essere iscritti alla massoneria, segnalando l’origine ebraica di alcuni fautori (ad es. Villa), in modo tale da esaltare negativamente gli ideali del movimento divorzista.
In tale fase storica, si assistette ad un’ampia produzione normativa tesa a riportare i tratti positivi e negativi di tale istituto[20].
Sebbene la posizione della Chiesa rimase ferma, l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti di tale istituto iniziò pian piano ad intensificarsi.
La maggioranza degli esponenti presenti al Congresso giuridico di Firenze del 1891 si dichiarò subito favorevole ad una riforma che, proteggendo l’indissolubilità del vincolo coniugale, introducesse il divorzio per le sole ipotesi di impossibilità materiale e morale di mantenimento dello stato matrimoniale tra i coniugi.
L’approvazione di tale ordine del giorno indusse nuovamente l’on. Villa a proporre al Parlamento un progetto di legge sul divorzio.
Tale proposta (“Disposizioni sul divorzio”) fu illustrata alla Camera dei deputati nel 1892[21].
Sul piano del contenuto, essa non si distaccava dai precedenti.
Interessanti, invece, si rivelarono le argomentazioni del ministro proponente[22].
Egli invitava i suoi colleghi a eliminare dalla questione ogni pregiudizio politico e religioso. Il deputato, altresì, legava la risoluzione della medesima al giorno della proclamazione del matrimonio quale istituto civile, opponendosi a coloro che credevano di colmare le lacune matrimoniali ricorrendo alla separazione personale, la quale “dispensa i coniugi dall’obbligo della coabitazione, dispensa i coniugi dalla reciproca assistenza e li dispensa dalla procreazione dei figli”, senza però rappresentare una valida soluzione.
In senso contrario, l’on. Bonghi evidenziò gli effetti pregiudizievoli provocati dall’introduzione del divorzio in taluni Paesi; per tale motivo, egli sostenne la concezione dell’indissolubilità del matrimonio.
Analoga posizione espresse il ministro di grazia e giustizia Chimirri, per il quale le perplessità sulla riforma non dipendevano affatto da pregiudizi politici e religiosi, bensì dalla maturazione della popolazione.
A prescindere da ciò, entrambi non si opposero alla presa in considerazione da parte della Camera della proposta dell’on. Villa.
Per la chiusura anticipata della sessione parlamentare, anche tale proposta non giunse in discussione.
Peraltro, lo scandalo della Banca Romana contribuì a porre in secondo piano la questione del divorzio; i riformisti presero atto dell’ennesimo fallimento.
Fermo delle sue convinzioni, il deputato ripresentò il suo progetto[23] all’inizio della nuova legislatura, illustrandolo nel 1883.
Nella presente seduta, l’on. Villa riprese le motivazioni addotte in precedenza.
Per la prima volta, la discussione assunse toni politici con il liberale conservatore Antonio Salandra, secondo il quale l’introduzione del divorzio avrebbe reso benefici alla Chiesa[24].
Sollecitato dal liberale, il ministro di grazia e giustizia Bonacci, pur essendo considerando l’istituto del divorzio pienamente conforme al diritto naturale e alla legge civile italiana, invitò l’on. Villa a rinviare la proposta ad un momento meno convulsivo, riservando maggiore interesse alla legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile da egli ripresentata all’attenzione della Camera.
In tale circostanza, il deputato ottenne esclusivamente la presa in considerazione della sua proposta: anche la quarta, infatti, non pervenne mai in discussione.
Gli ultimi anni dell’Ottocento furono caratterizzati da una serie di polemiche da parte del mondo accademico: essi si spinsero nell’approfondire le origini dell’istituto e gli effetti deleteri provocati dall’introduzione di esso nei Paesi esteri[25].
Con il governo Zanardelli, incentrato su una politica progressista, il rinnovato entusiasmo dei sostenitori del divorzio si tradusse in un nuovo pacchetto di proposte.
Approfittando di un clima politico più disteso, gli onorevoli Berenini e Borciani presentarono a Parlamento un progetto originale[26].
La peculiarità di esso consisteva in un significativo ampliamento delle cause del divorzio e di separazione.
Lo scioglimento del divorzio poteva essere chiesto per le seguenti ragioni: condanna alla pena dell’ergastolo o quella della reclusione non inferiore a dieci anni per delitto comune; interdizione per infermità di mente insanabile durata oltre tre anni; impotenza perpetua sopravvenuta nel corso del matrimonio; separazione personale, trascorsi cinque anni in presenza di figli o tre anni in assenza di essi a partire dalla data di omologazione del verbale di separazione consensuale o dal passaggio in giudicato della relativa sentenza, ovvero prima dei predetti termini nel momento in cui un lungo periodo di separazione di fatto cancelli qualunque speranza di riconciliazione.
Con riguardo alle cause di separazione, il suddetto progetto comprendeva anche “le infermità ributtanti, incurabili e trasmissibili ed in genere tutti quei fatti di indole grave, che turbano così profondamente l’unione coniugale da rendere pericolosa o incompatibile la convivenza dei coniugi”.
Oltre alla soppressione della norma sul divieto di matrimonio tra il coniuge adulterio e il complice, un’altra novità riguardava la facoltà da parte dei genitori divorziati di riconoscere i figli adulterini.
Secondo l’on. Berenini[27], la ratio del divorzio non era quella di pregiudicare l’integrità della famiglia: esso, infatti, andava a tutelare la stessa, in quanto non più in grado di perseguire i suoi fini.
La proposta degli onorevoli Berenini e Borciani fu messa in discussione dall’on. Bianchi, il quale invitava l’Assemblea a tenere presente la necessità di risolvere questioni più urgenti; egli, altresì, riteneva inconcepibile l’estensione delle cause di divorzio.
Nel 1902, la Commissione[28] avanzò alla Camera due relazioni, una di maggioranza e l’altra di minoranza.
Nella prima, predisposta del deputato Berenini, emergeva l’interesse ad introdurre l’istituto del divorzio a beneficio della stessa comunità, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dai matrimoni disgregati.
Il suddetto progetto conobbe un unico oppositore, l’on. Scalini, per il quale il divorzio comprometteva l’integrità della famiglia.
Con l’intento di convincere il Parlamento, egli allegò alla relazione un elenco di ricorsi, telegrammi e petizioni provenienti da vescovi ed associazioni cattoliche, contrari all’introduzione dell’istituto. Il progetto non giunse alla discussione; tuttavia, il rammarico fu presto alleviato dallo spirito riformatore del Primo ministro Zanardelli.
Contemporaneamente, il Parlamento, su richiesta dell’on. Berenini, aveva acconsentito a riprendere l’esame del suo progetto.
Come sopracitato, quest’ultimo fu scavalcato dal disegno di legge[29] del Primo ministro Zanardelli e del guardasigilli Coccu Ortu (“Disposizioni sull’ordinamento della famiglia”), articolato in due parti: la prima inerente al divorzio; la seconda relativa alla tutela giuridica dei figli nati al di fuori del matrimonio.
Tale progetto si diversificava dal precedente, poiché il divorzio veniva considerato come una valida facoltativo ed eventuale alla separazione.
In teoria, i coniugi avrebbero dovuto dapprima esperire il ricorso alla separazione giudiziale, e in seguito, trascorso il termine di separazione prescritto dalla legge, richiedere il divorzio.
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale poteva essere domandato quando la separazione era stata pronunciata per le seguenti cause: adulterio; volontario abbandono; eccessi, sevizie, minacce e ingiurie gravi; condanna all’ergastolo, o alla reclusione per un tempo superiore ai venti anni, salvo in caso di sentenza anteriore al matrimonio o consapevolezza dell’altro coniuge.
Da ciò ne discende che il divorzio poteva essere richiesto solo a seguito di separazione giudiziale per colpa, e non per separazione consensuale.
Quanto ai termini, la domanda di divorzio poteva essere presentata decorso un anno dal giorno in cui la sentenza di separazione era divenuta irrevocabile in mancanza di figli, o dopo tre anni in presenza di essi.
Il progetto del Primo ministro generò ampie polemiche sia da parte del mondo politico che di quello cattolico.
L’on. Antonio Salandra, Presidente della Commissione parlamentare chiamata a valutare il progetto, comunicò il rigetto[30], con cinque voti contrari contro soli quattro favorevoli, della parte inerente al divorzio.
Secondo il relatore, l’introduzione del divorzio avrebbe recato gravi conseguenze alla comunità familiare, con particolare attenzione alla figura femminile.
Il progetto Zanardelli, dunque, non giunse alla discussione, e la chiusura anticipata della sessione parlamentare ne determinò la decadenza.
Negli anni successivi, la presenza cospicua di esponenti cattolici nel contesto politico ostacolò gli interventi dei promotori dell’istituto.
Nel 1904, infatti, la richiesta dell’on. Berenini, avente ad oggetto la riproposizione della questione all’ordine del giorno, fu respinta.
In aggiunta, il ministro Giolitti fece eliminare ogni richiamo al divorzio, pur attirando le critiche dei socialisti, i quali accusarono il Governo di sostenere eccessivamente le volontà del mondo cattolico.
Il Primo ministro sosteneva di essere favorevole alla discussione sul divorzio, ravvisando il problema nella contrarietà ferma della Camera[31].
Tale posizione fu ribadita in occasione della discussione sull’indirizzo di risposta al discorso della Corona del 1909[32].
Sebbene il Patto Gentiloni avesse complicato un’apertura nei confronti dell’istituto, la questione fu riproposta nel dibattito parlamentare sul discorso della Camera del 1913 dal repubblicano Comandini, il quale fece notare l’importanza assunta dal divorzio al di fuori del territorio nazionale[33].
In breve tempo, il deputato, che trovava sostegno negli onorevoli Berenini e Bissolati, presentò un disegno legge (“Per lo scioglimento del matrimonio mediante il divorzio”)[34].
Esso, privo di novità, non giunse in discussione in ragione di un’irregolarità procedurale.
In realtà, si sarebbe pervenuti allo stesso risultato, considerato il delicato periodo storico in cui fu presentato, vicino allo scoppio del primo conflitto mondiale.
Con la fine della guerra, si avvertì l’esigenza di apportare talune modifiche nell’ambito familiare, a partire dall’introduzione del divorzio.
Nel 1920, gli onorevoli Marangoni e Lazzari presentarono una nuova proposta di legge[35] sullo scioglimento del matrimonio.
Il primo pose in luce esclusivamente l’urgenza di porre in essere una riforma sull’istituto familiare[36]; a seguito dell’assenso della Camera, lo stesso deputato identificò il divorzio quale valida soluzione al turbamento sociale causato dalla guerra[37].
Tralasciando la resistenza dell’on. Belotti[38], anche il presente progetto decadde per l’anticipata chiusura dei lavori parlamentari.
3. L’introduzione del divorzio in Italia: la legge Fortuna-Baslini
Come visto, l’entrata in vigore della legge sul divorzio (n. 898/1970) è stata preceduta da una serie di polemiche da parte dell’assetto governativo e soprattutto del fronte cattolico.
La questione cominciò ad assumere spessore nel momento in cui la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati comunicò l’intenzione di introdurre l’istituto del divorzio in Italia con una legge ordinaria; in tale modo, infatti, esso non sarebbe risultato in contrasto con il dettato costituzionale.
Poco dopo, “L’Osservatore Romano” ritenne opportuno intervenire sul voto della Commissione parlamentare in ordine alla legittimità costituzionale del divorzio.
In particolare, esso invitò a riflettere su come il Concordato tra Stato e Chiesa del 1929 consacrasse l’indissolubilità: la legge sul divorzio, rinnegando essa, avrebbe pregiudicato gli accordi tra le due parti.
Nel 1968, la Commissione giustizia della Camera decise di estendere il divorzio anche ai matrimoni concordatari.
Tale scelta fu aspramente criticata da “L’Osservatorio Romano”, il quale definì il voto della Camera un “episodio di estrema gravità”.
Prima di entrare nel merito della legge sul divorzio, occorre compiere un passo indietro.
Nel 1965, il socialista Loris Fortuna presentò alla Camera il suo progetto di legge incentrato sullo scioglimento del matrimonio.
Esso si differenziava dalla precedente proposta Sansone Nenni, per una casistica meno rigorosa.
La questione del divorzio però non rappresentava un problema solo tecnico, ma anche e soprattutto politico.
Rispetto al 1958, la maggioranza democristiana antidivorzista era meno cospicua e il comando del Governo faceva capo ai socialisti.
Tuttavia, la presenza di una resistente maggioranza divorzista in Parlamento era solo numerica.
Al fine di limitare il potere dei socialisti in una materia così intricata, si propose di limitare l’introduzione del divorzio ai matrimoni civili[39].
Oltre al contesto politico, la Chiesa si mosse in prima persona al fine di contrastare una concezione che andava a porre in discussione il tradizionale modello di matrimonio.
Preso atto della possibilità che la proposta si concretizzasse in una legge, nel 1968, la giunta dell’azione cattolica propose un referendum abrogativo a tutti i cittadini italiani.
Nel 1969, la proposta del socialista Fortuna, associata a quella del liberale Baslini, entra nell’aula della Camera dei deputati; sei mesi dopo, essa fu approvata dalla medesima con 325 voti contro 283.
A partire da tale momento, la questione del divorzio si intrecciò con la crisi di governo, durata tre mesi e mezzo.
Chiesa e Stato furono protagonisti di un vivace scontro.
Nel 1970, Paolo VI, in occasione dell’anniversario della stipulazione dei Patti lateranensi, invitò a riflettere sull’incisiva lesione subita dal Concordato, in ragione dell’estensione del divorzio anche al matrimonio canonico.
Occorre specificare che nella Chiesa italiana non sussisteva una visione uniforme dei rapporti con lo Stato, così come della relazione tra matrimonio cristiano e matrimonio civile.
In tale contesto storico, un ruolo di rilievo fu assunto dal giurista Arturo Carlo Jemolo, il quale tenne a sottolineare i reali propositi dello Stato al momento della sottoscrizione del Concordato con la Santa Sede.
La questione in commento fu ripresa da “La Civiltà Cattolica”, che predispose due opzioni: la prima consisteva nell’istituire una commissione paritetica italo-vaticana per la revisione del Concordato, con l’abolizione della disciplina del matrimonio concordatario; la seconda, invece, ammetteva la prosecuzione dell’iter parlamentare, introducendo però un emendamento che limitasse il divorzio al solo matrimonio civile, o a quello celebrato da ministro di culto non cattolico.
La proposta di legge Fortuna-Baslini si intersecò con la crisi ministeriale: la rinuncia da parte di Aldo Moro di formare un nuovo Governo era legata proprio alla questione divorzile.
Con la nomina di Mariano Rumor, i partiti politici ricevettero il documento programmatico del neo Esecutivo.
Con riguardo al divorzio, il Governo fu condizionato al voto parlamentare in ordine all’interpretazione delle clausole concordatarie in materia matrimoniale.
Nei mesi conseguenti, ebbero luogo taluni eventi che evidenziarono lo stretto legame tra il divorzio ed altri temi politici italiani.
La stagione estiva del 1970, infatti, si contraddistinse per una serie di avvenimenti importanti: si pensi, all’approvazione della legge costituzionale sul referendum popolare, e alle dimissioni del Presidente Rumor.
Il 1° ottobre 1970, sotto il governo di Emilio Colombo, il progetto di legge Fortuna-Baslini rischiò di crollare in Senato.
Il fronte laico respingeva per un unico voto di maggioranza la proposta della Democrazia cristiana di pervenire all’esame degli articoli.
Il 9 ottobre, la legge sul divorzio fu approvata dal Senato[40] con 164 voti favorevoli e 150 contrari: essa però dovette tornare alla Camera per ottenere il consenso dei deputati circa le variazioni apportata dal senatore Giovanni Leone, al quale spettava il compito di attutire i toni e salvare il Governo da una crisi prossima[41].
Il 1° dicembre 2007, la Camera dei deputati approvò la legge sullo scioglimento del matrimonio.
Alle proteste della Santa Sede per l’introduzione del divorzio nella legislazione italiana si accompagnò un appello, sottoscritto da venticinque persone, per l’abrogazione della legge Fortuna-Baslini.
3.1 Il referendum abrogativo sul divorzio
Con l’approvazione della legge sullo scioglimento del matrimonio, il Governo nazionale dovette fare i conti non solo con la questione del divorzio, ma anche con le conseguenze derivanti dal referendum abrogativo.
Raccolte il triplo delle firme necessarie per dare luogo al referendum, si assistette ad un nuovo scontro tra i partiti, alcuni dei quali proposero di rinviare tale momento, al fine di scongiurare una frattura del Paese.
Occorre marcare che nella visione politica lo strumento referendario avrebbe dovuto costituire un’eccezione, tanto da essere confinato[42].
Nel 1971, la nomina di Giovanni Leone non pose in secondo piano la questione della legge sul divorzio, nonché quella del referendum.
Le polemiche, infatti, iniziarono ad assumere un tono maggiore nel momento in cui la Consulta ritenne ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge sul divorzio (ai sensi dell’art. 75 Cost.)[43].
A difesa dell’istituto, un movimento di intellettuali propose l’astensione in massa dal referendum per il divorzio, ritenuta come l’unica via percorribile per evitare una scissione del Paese.
Il referendum sembrò condizionare la vita ministeriale: avviate le trattative per la formazione del nuovo Governo, fu posto in luce il problema delle modifiche da apportare alla legge sul divorzio, dietro il quale si nascondeva l’intento di evitare il ricorso all’istituto referendario.
Di fronte a continui attacchi politici, il Capo dello Stato Leone firmò il decreto di scioglimento delle Camere.
Tale circostanza incise sulla sorte del referendum: esso, dunque, fu rinviato in ragione del rinnovo del Parlamento.
A seguito delle elezioni, prese forma la proposta di spostare la consultazione popolare al periodo aprile-giugno 1974[44].
Nelle giornate del 12 e 13 maggio si tenne[45] la consultazione referendaria: parteciparono l’87 % degli aventi diritto, per il “no” votarono il 59,3%, per i “si” il 40,3%.
Diversamente dalle aspettative, non si verificarono laceranti conseguenze sul tessuto sociale e sulla pace religiosa.
L’Italia, dunque, si dimostrò più solide rispetto alle prospettive preannunciate dalle istituzioni[46].
I sostenitori del divorzio interpretarono tale risultato come una “vittoria del laicismo sul confessionalismo, della modernità su una tradizione ormai anacronistica”[47].
4. I Patti Lateranensi e gli Accordi di Villa Madama
Il Concordato del 1929 tra Stato e Chiesa modifica totalmente la disciplina matrimoniale delineata dal Codice civile del 1965.
La legge 27 maggio 1929, n. 947, nasce con l’intento di consentire un’armonizzazione tra la normativa civile e quella canonica[48], determinando così le modalità e le procedure tramite cui attuare la trascrizione.
Come già ammesso, tale scelta costituiva una novità: il Codice civile, infatti, riconosceva come produttivo di effetti nell’ordinamento il solo “matrimonio civile”.
Tralasciando tale dato, occorre soffermarsi su un aspetto fondamentale: la prima attuazione, nell’ordinamento giuridico italiano, del principio della pluralità[49] delle forme di celebrazione del matrimonio avviene proprio con il Concordato del 1929 e alla legislazione unilaterale sui culti ammessi[50].
Occorre ricordare che con l’introduzione del matrimonio concordatario lo Stato rinuncia alla sua esclusiva competenza in materia; l’istituto matrimoniale è considerato sotto due profili differenti: si distingue, infatti, il momento di costituzione del vincolo da quello della disciplina del rapporto coniugale.
Il primo è soggetto alla legge canonica in ordine alle condizioni ed ai requisiti per la formazione dell’atto, la forma della celebrazione e anche il giudizio della sua validità; il secondo aspetto, nonché il complesso dei rapporti discendenti dallo status coniugale, è regolato dalla legge statale.
La consacrazione del matrimonio concordatario favorisce il riconoscimento di altre forme religiose di matrimonio, verificatosi attraverso la legislazione sui culti ammessi, che però assoggetta tali celebrazioni quasi interamente alla normativa civilistica.
Le due discipline, pur essendo accumunate dal riconoscimento di effetti civili a matrimoni celebrati avanti a ministri di culto, risultano sostanzialmente diverse.
La disposizione concordataria attribuisce effetti civili (tramite la trascrizione nei registri di stato civile) ad un atto matrimoniale indissolubile anche per lo Stato, al quale è espressamente riconosciuta natura sacramentale.
La legge sui culti ammessi ed il decreto attuativo, invece, conferiscono efficacia civile al matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto ammessi[51].
In dottrina, si è posto il problema di definire la natura giuridica di tale ultimo istituto, nonché se esso rappresenti una modalità di celebrazione del matrimonio civile o se, al contrario, costituisca un terzo tipo a sé stante di matrimonio.
Una corrente di pensiero[52] inquadra il matrimonio non cattolico come una terza unione matrimoniale, retto dalle norme del Codice civile; altri[53], invece, lo considerano una forma speciale di matrimonio civile; infine, vi è chi rigetta qualsiasi distinzione con il matrimonio civile, ad eccezione del valore canonico[54].
Il nuovo Codice civile del 1942 conferma il principio del pluralismo delle forme di celebrazione del matrimonio con effetti civili (artt. 82 e 83 c.c.).
L’Accordo del 1984 determina nell’ordinamento canonico molteplici e sostanziali effetti.
Con l’art. 8 di tale Accordo, che sostituisce l’art. 34 del Concordato del 1929, la normativa subisce varie modifiche, rendendola così maggiormente complessa.
A prescindere da tali criticità, la difficoltà maggiore consiste nel ricondurre a coerenza sistematica un istituto che sorge ed è regolato dall’ordinamento canonico ma che, al contempo, potrebbe essere dichiarato nullo tramite una pronuncia canonica priva di effetti nell’ordinamento statale o mediante una sentenza emessa dai giudici dello Stato in applicazione del diritto civile[55].
In tale fase storica, trova spazio una singolare unione coniugale: il matrimonio celebrato davanti ai ministri delle confessioni religiose stipulanti intese con lo Stato, al quale per esplicita previsione contenuta nei singoli accordi, non si applica la legislazione sui culti ammessi.
L’aspetto peculiare risiede nel fatto che ogni Intesa prevede una disciplina della celebrazione conforme alle convinzioni religiose dei fedeli delle divergenti confessioni.
Esse seguono talune linee di fondo dell’ordinamento statale: non è più richiesta la forma di approvazione governativa delle nomine dei “ministri di culto” abilitati a celebrare tali unioni; l’autorizzazione disposta dall’art. 8 legge n. 1159/1929 è sostituita dal nullaosta rilasciato dall’Ufficiale di stato civile.
Per tali motivi, le Intese si distinguono per un ampio riconoscimento dell’autonomia confessionale al momento della celebrazione[56].
5. L’inquadramento del matrimonio nella Costituzione Repubblicana
L’art. 29, comma 1, Cost. identifica la famiglia come una “società naturale” fondata sul matrimonio.
Occorre segnalare che la definizione del modello costituzionale di famiglia fu oggetto di un vivace dibattito in Assemblea costituente.
I sostenitori del principio di indissolubilità del matrimonio entrarono in collisione con quelli che preservavano l’idea del matrimonio come istituto incentrato sul libero consenso dei coniugi.
L’art. 29 Cost. apparve contraddittorio e agli stessi Costituenti: come riportato in dottrina[57], coloro che avevano progettato e delineato l’articolo in sede di Commissione non intendevano legare la famiglia al vincolo matrimoniale.
La previsione che sancisce lo status della famiglia nella Costituzione risulterebbe il prodotto per metà della condotta del Comitato di Redazione e per metà di strategie propagandistiche associate alle prossime elezioni.
In concreto, il 24 aprile 1947, l’Assemblea avrebbe dovuto votare in favore o contro una parte di esso, o meglio, soltanto in rapporto al termine “indissolubilità”.
Talvolta è stato sostenuto che “è contraddittorio parlare di una società naturale che sorge dal matrimonio, cioè in sostanza da un negozio giuridico”; l’art. 29, dunque, contiene un ossimoro, poiché definisce la famiglia ponendo in relazione due concetti incomparabili[58].
Eppure, è difficile negare che l’istituto in esame contraddistingua la famiglia incorniciata nella Costituzione rispetto ad altre formazioni sociali[59].
Il matrimonio è un atto giuridico tramite il quale i rapporti tra le parti assumono certezza, stabilità e funzionalità morale e materiale, nonché doveri di solidarietà reciproca.
Tale tesi sembra essere sconfessata da una parte della dottrina, per la quale i Costituenti intesero la precisazione della famiglia come “società naturale” non nel senso di “platonica e contestabile definizione della famiglia”, ma di attribuzione di valenza giuridica all’esistenza, tra i componenti della famiglia, sia di “freddi vincoli giuridici”, che di legami naturali “affettivi, sentimentali, spontanei e di sangue”[60].
Una nobile corrente di pensiero[61] ritiene che la naturalità della famiglia andrebbe riferita “alla sua conformazione tipica affermatasi nella nostra tradizione e costitutiva del cuore della nostra cultura”.
Ragionando in tali termini, la previsione dell’art. 29 Cost. conseguirebbe due obiettivi in un solo colpo.
Da un lato, il rapporto strumentale matrimonio-famiglia è talmente attorcigliato da impedire che il legislatore, conformando diversamente il primo, possa finire per ridefinire la seconda; dall’altro, l’idea di famiglia, preesiste al matrimonio[62], malgrado prenda forma dallo stesso.
A prescindere dalle varie interpretazioni, la realtà mostra uno scenario diverso: la qualificazione della famiglia come “società naturale” è messa in discussione sotto più fronti.
Sul piano europeo, la CEDU e la Carte dei diritti dell’Unione Europea hanno spezzato il binomio, da sempre ritenuto inscindibile, tra famiglia e matrimonio.
La riforma della disciplina sulla filiazione[63] indica che oggi la famiglia non è più incentrata sul matrimonio.
Essa sopprima la distinzione tra figli legittimi e figli naturali, introducendo lo status giuridico di unico figlio.
Tale riforma, altresì, precisa che la parentela trova il suo fondamento non tanto nel matrimonio quanto nella filiazione[64].
D’altro canto, anche la convivenza more uxorio con prole è una famiglia, giacché si viene a formare un vincolo parentale pieno nelle sue linee retta e collaterale[65].
Nel quadro normativo attuale, dunque, è la procreazione che determina la formazione di una famiglia, anche in mancanza di unione coniugale.
Con ciò, non si vuole rinnegare la concezione della famiglia legittima.
In tale senso, appare necessario chiarire che anche le legislazioni divorzistiche muovono dall’esigenza della stabilità della famiglia fondata sul matrimonio.
Il divorzio è un compromesso, una deroga, o meglio ancora una lacerazione del principio dell’indissolubilità[66].
A tale proposito, vi è chi sottolinea come quest’ultimo non tolleri alcuno strappo, giacché “l’indissolubilità vien meno irreparabilmente e per tutti, anche ad ammettere un solo caso di divorzio”[67].
Le critiche riservate all’indissolubilità, tali da mettere in dubbio una delle proprietà essenziali del matrimonio, non sono altro che il riflesso di una ormai sondata (e triste) “crisi di senso del matrimonio”[68].
6. Un cambio di passo: il divorzio breve
L’approccio nei confronti del divorzio è radicalmente mutato. Da istituto emblematico, esso è divenuto oggetto di analisi legislativa[69].
Come noto, la normativa precedente non consentiva ai coniugi di accedere direttamente al divorzio, salvo la presenza di condizioni particolari (es. la condanna del coniuge per gravi reati).
Al di fuori di tali ipotesi, l’accesso al divorzio era vincolato alla previa separazione.
Senza entrare nel merito della differenza tra i suddetti istituti, risulta sufficiente precisarne i tratti caratteristici: la provvisorietà per la separazione e la definitività per il divorzio.
La consapevolezza di richiedere al cittadino un doppio sacrificio ha indotto al c.d. divorzio breve.
L’aspetto peculiare di tale modalità di divorzio risiede nel tempo[70] che intercorre tra i due procedimenti.
Prima di analizzare il procedimento, occorre accennare brevemente l’iter legislativo.
La legge 6 maggio 2015, n. 55 è stata approvata e accolta come provvedimento tardivo, fuori tempo rispetto alle esigenze della collettività, all’evoluzione delle relazioni familiari e alle legislazioni europee.
Il testo approvato dalla Camera dei deputati non coincise con quello avallato in Senato: esso prevedeva una diversa decorrenza del termine iniziale da cui calcolare il decorso del tempo necessario per chiedere il divorzio, la competenza del giudice della separazione per le cause in corso ed una modifica dell’art. 189, co. 2, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Il termine di protrazione della separazione personale dei coniugi necessario per poter avanzare domanda di divorzio decorre dal momento della comparizione degli stessi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione.
In precedenza, invece, il dies a quo si collocava nel momento in cui veniva notificata la domanda di separazione.
Sul piano della competenza, i procedimenti di separazione e di divorzio sono riservati, per materia, al Tribunale ordinario, avendo ad oggetto questioni relative allo stato delle persone.
Con riguardo alla competenza per territorio, la domanda di separazione si propone al Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune delle parti.
Tuttavia, circa le cause di divorzio, la Corte costituzionale[71] ha statuito che la competenza, in via principale, si radica nel luogo in cui il coniuge convenuto possiede la residenza o il domicilio.
Infine, in ordine al terzo punto, occorre rimembrare che l’art. 189, co. 2, delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile prevede l’immediata esecutività dei provvedimenti presidenziali, i quali possono essere sostituiti o assorbiti dalla sentenza di primo grado.
Il testo non approvato dal Senato ammetteva la presentazione del ricorso per il divorzio; una previsione reputata inutile in caso di emissione di sentenza definitiva di separazione, in quanto quest’ultima, disciplinando interamente la fattispecie, andrebbe ad assorbire i provvedimenti presidenziali.
La legge sul divorzio breve interviene anche sull’art. 191 c.c. anticipando il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi[72].
Sin dalla prima lettura del testo alla Camera, si discusse in ordine alla necessità di eliminare l’obbligatorietà della separazione legale.
La norma sul divorzio diretto fu poi inserita nel testo approvato dal Senato.
Tuttavia, le opposizioni manifestate nei confronti di quest’ultimo furono così numerose da mettere in discussione anche l’approvazione del divorzio breve.
Esso fu valutato come un’innovazione profonda, tale da creare numerose difficoltà ed incertezze sul piano sistematico, oltre che produrre seri effetti negativi nella prassi applicativa[73].
L’introduzione del divorzio breve, a parere di chi scrive, induce a riflettere in ordine alla necessaria presenza di un duplice procedimento per giungere allo scioglimento del vincolo.
A tale proposito, si deve tenere conto che in taluni ordinamenti (es. Francia e Spagna) i due istituti sono posti come rimedi tra loro alternativi: ai soggetti interessati è rimessa la decisione se domandare la separazione o direttamente il divorzio.
La legge n. 55/2015 merita talune osservazioni.
L’intento dichiarato di tale legge è quello “sminare la cultura del contenzioso”[74], derivante dagli estenuanti tempi di attesa, ritenuti un grave danno per i legami familiari.
Tale legge, infatti, è stata presentata[75] non solo a favore del matrimonio, ma soprattutto a favore della famiglia, muovendo dal presupposto che la tutela della stessa risiede nella sua sopravvivenza, anche ove cessi l’affetto tra i coniugi.
Da ciò discende il fallimento della legge n. 898/1970, nel punto in cui vincola la famiglia a elementi burocratici, generando così malumori e sofferenza.
7. Rilievi conclusivi
Arrivati a tale punto, appare necessario compiere talune riflessioni.
L’obiettivo prefissato nella suddetta sede è quello di porre in luce come il divorzio abbia subito un repentino mutamento nel corso del tempo, sotto ogni fronte.
Come noto, l’Italia ha incontrato serie difficoltà ad accogliere l’istituto in commento: la vittoria del principio dell’indissolubilità si è rivelata più celere che in ulteriori Paesi.
All’inizio dell’Ottocento, il divorzio inizia ad assumere rilevanza solo in quelle zone d’Italia in cui trova vigore il Codice Napoleonico.
Nelle discussioni preliminari alla promulgazione del Codice civile italiano, Giuseppe Pisanelli, al fine di dimostrare la valenza negativa di tale istituto, sostiene che, negli anni di vigenza del predetto Codice a Napoli, “avvennero pochissimi divorzi, e coloro che divorziarono furono tutti riprovati dall’opinione pubblica”[76].
La proposta dell’on. Morelli, acceso promotore dei diritti civili e politici delle donne, desta agitazione in un contesto politico fortemente ancorato alla fede cattolica.
La consacrazione dell’istituto in esame, avvenuta per mezzo del referendum del 1974, pone in luce la capacità della società civile di irrompere sulla scena politica italiana, dimostrando così di essere ben più avanti della propria classe dirigente e della politica in generale, in relazione alla valutazione di tematiche cruciali.
La vicenda del divorzio in Italia rappresenta il “trionfo” del pluralismo; essa si accosta così alle tendenze dell’Occidente.
La comparsa di innovative tecniche di gestione della crisi coniugale avalla la volontà del legislatore di prendere le distanze dalla concezione costituzionale, nonché dalla famiglia fondata sul matrimonio.
Il dato più preoccupante, a parere di chi scrive, consiste non tanto nel consolidamento del divorzio nell’ordinamento giuridico nazionale, quanto invece nelle notevoli conseguenze che si riversano sul rapporto genitori-figli.
Gli stessi termini che vengono impiegati per descrivere le "famiglie scisse" sono pieni di giudizi di valore.
Talvolta, si ricorre all’espressione “figli di famiglie diverse”, senza tenere conto che i legami in famiglie unite potrebbero essere più sfilacciati che non in talune famiglie di divorziati.
Quello tra Costituzione e divorzio è un rapporto controverso.
Se da un lato è impossibile porre in discussione l’idea della famiglia fondata sul matrimonio, dall’altro, è altrettanto assurdo ignorare la realtà, nonché la presa d’atto dell’istituto familiare come fenomeno sociale in continua evoluzione.
Allo stato attuale, dunque, sembra non impossibile pervenire ad un compromesso.
[1] Sul punto, si veda G. DALLA TORRE, Matrimonio e famiglia, Roma, 2006, pp. 26-31.
[2] Disegno di legge Boncompagni di Mombello per l’Istituzione del matrimonio civile, Atti del Parlamento Subalpino, Camera Regia, IV Legislatura, Sessione 1852-1853, vol. VII, cc. 631-642.
[3] Relazione della Commissione del Senato, svolta il 16 giugno 1864, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, VIII Legislatura, Sessione 1863-1864, Discussioni, vol. XIII, p. 5381.
[4] Svolgimento del progetto Pisanelli, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, VIII legislatura, Sessione 1863-1864-1865, vol. XVI, Discussioni, 13 febbraio 1865, p. 8180.
[5] Ai sensi dell’art. 148 del Codice civile: “Il matrimonio non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi; è ammessa però la loro separazione personale”.
[6] Si ricordi che, mentre prima l’indissolubilità del matrimonio religioso era giustificata dalla natura di sacramento del matrimonio, in quello civile l’indissolubilità dipende dalla volontà politica dello Stato. Come osservato da F. SCIARRA, Il matrimonio nell’Ottocento italiano fra potere civile e potere ecclesiastico, in Historia et ius, n. 9, 2016, p. 14, “tale aspetto è di fondamentale importanza in quanto essendo la materia ora di competenza statale ed essendo collegata l’indissolubilità del vincolo ad una scelta del legislatore essa potrà mutare a seguito di un mutamento socio-politico”.
[7] Relazione Pisanelli al Codice civile del 1865, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, VIII Legislatura, Documenti, n. 1-467-A-bis, p. 23.
[8] Svolgimento della proposta Villa, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, Legislazione XIV, Sessione 1880-1881, Raccolta Atti stampati, vol. VII, c. n. 159, p. 1.
[9] Disegno di legge Morelli, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XI Legislatura, Sessione 1873-74, Discussioni, tornata del 6 marzo 1874, p. 2083.
[10] Disegno di legge Morelli, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XII Legislatura, Sessione 1874-75, Discussioni, I tornata del 14 giugno 1875, p. 4246.
[11] Disegno di legge Morelli, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XIII Legislatura, Sessione 1878, Documenti, c. n. 63, pp. 1-2.
[12] Si ricordi che, le ultime due ipotesi erano valide solo in assenza di figli e discendenti.
[13] Svolgimento della proposta Morelli, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XIII Legislatura, sessione 1880, Discussioni, vol. I, pp. 567-579.
[14] Disegno di legge Villa, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XIV Legislatura, Sessione 1880-1882, Raccolta Atti stampati, vol. VII, c. n. 159.
[15] Relazione al Disegno di legge Villa, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XIV Legislatura, Sessione 1880-1882, Raccolta Atti stampati, vol. VII, c. n. 159, p. 8.
[16] Disegno di legge Villa, Relazione Parenzo, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XIV Legislatura, Sessione 1880-1881, Raccolta Atti stampati, vol. VII, c. n. 159 A.
[17] Disegno di legge Zanardelli, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XV Legislatura, Sessione 1882-1883, Raccolta atti stampati, vol. VI, c. n. 87.
[18] Disegno di legge Zanardelli, Relazione Giuriati, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XV Legislatura, Sessione 1882-1883, Raccolta atti stampati, vol. VI, c. n. 87-A.
[19] In particolare, in tale relazione, l’on. Giurati ammette che “da questo raffronto tra la legge civile e la legge canonica emergono due conseguenze legislative di grande rilievo. La prima, che lo Stato nostro è, più della Chiesa medesima, idolatra della indissolubilità matrimoniale: esso solo interdice a sé medesimo qualunque espediente che ponga efficace riparo ad un matrimonio diventato una disgrazia. La seconda, che la Chiesa, mentre professa il dogma della indissolubilità, tempera la regola con molteplici eccezioni, ciascuna delle quali basta a rompere il nodo perpetuo”.
[20] A. MARESCALCHI, Il divorzio e la istituzione sua in Italia, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1889; M. MONALDI, L’istituto del divorzio in Italia, Tip. Luigi Niccolai, Firenze, 1891; L. M. BILLIA, Difendiamo la famiglia: saggio contro il divorzio e specialmente contro la proposta di introdurlo in Italia, Eredi Botta, Torino, 1893.
[21] Disegno di legge Villa, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XVII Legislatura, Sessione 1890-1892, Documenti etc., c. n. 336.
[22] Svolgimento della proposta Villa, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XVII Legislatura, Sessione 1890-1892, Discussioni, vol. VI, pp. 7715-7730.
[23] Svolgimento della proposta Villa, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XVIII Legislatura, Sessione 1892-1893, Discussioni, vol. II, pp. 839-860.
[24] Secondo il liberale Salandra, le famiglie italiane sarebbero state “rigettate nel grembo della Chiesa cattolica, alla quale esse chiederanno la perennità del vincolo, che non troveranno più garanzie dalla legge civile”.
[25] C. F. GABBA, Il divorzio dei cittadini italiani all’estero, Tip. S. Lapi, Città di Castello, 1901.
[26] Disegno di legge Berenini-Borciani, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXI Legislatura, Sessione 1900-1901, Documenti etc., n. 369.
[27] Svolgimento della proposta Berenini-Borciani, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXI Legislatura, Discussioni, Sessione 1900-1901, vol. VII, pp. 6475-6484.
[28] Relazione della maggioranza, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXI Legislatura, Sessione 1900-1902, Documenti etc., c. n. 369-A, p. 5.
[29] Disegno di legge Zanardelli, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXI Legislatura, II Sessione, 1902-1904, Documenti etc., vol. IV, c. n. 207.
[30] Disegno di legge Zanardelli, Relazione Salandra, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXI Legislatura, Sessione, 1902-1904, Documenti etc., vol. IV, n. 207-A, p. 2.
[31] Discussione sull’indirizzo di risposta al discorso della Corona del 1904, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXII legislatura, Sessione 1904-1905, Discussioni, vol. I, pp. 214-237.
[32] Discussione sull’indirizzo di risposta al discorso della Corona del1909, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXIII legislatura, Sessione 1909, Discussioni, vol. I, pp. 126-135.
[33] Discussione sull’indirizzo di risposta al discorso della Corona del 1913, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, XXIV legislatura, Sessione 1913-1914, Discussioni, vol. I, pp. 91-104.
[34] Disegno di legge Comandini, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXIV Legislatura, Sessione, Discussioni, tornata del 12 febbraio 1914, p. 1088 ss.
[35] Disegno di legge Marangoni-Lazzari, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXV Legislatura, Sessione 1919-1920, Documenti etc., n. 471
[36] Svolgimento della proposta Marangoni-Lazzari, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXV Legislatura, Sessione 1919-1920, Discussioni, vol. II, pp. 1964
[37] Disegno di legge Marangoni-Lazzari, Relazione di maggioranza, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXV Legislatura, Sessione 1919-1921, Documenti etc., n. 471-A, p. 3.
[38] Disegno di legge Marangoni-Lazzari, Relazione di minoranza, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, XXV Legislatura, Sessione 1919-1921, Documenti etc., n. 471-B.
[39] A. TISO, I comunisti e la questione femminile, Roma, 1976, pp. 98-107.
[40] Sulle votazioni al Senato, G. SCIRE’, si veda Il divorzio in Italia: partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974), Milano, 2007, pp. 76-77.
[41] Nella stessa giornata, il Consiglio di Presidenza della denunciava la violazione del Concordato.
[42] A. CHIMENTI, Storia dei referendum: dal divorzio alla riforma elettorale, Roma-Bari,1993, p. 27.
[43] Corte cost. 26 gennaio 1972, n. 10.
[44] Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere del 24 febbraio 1973, n. 6.
[45] Su tale vicenda, si veda G. ROLLA, Il referendum abrogativo e l’esperienza del 12 maggio 1974, in Diritto e società, 1975, pp. 228 ss.
[46] P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti, Bologna, 1991, p. 363.
[47] De Vigili Diana, La battaglia sul divorzio. Dalla Costituente al referendum., Milano, 2000, p. 171.
[48] Ai sensi dell’art. 34 del Concordato: “Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili”.
[49] Si ricordi che, i rapporti tra lo Stato e le confessioni non cattoliche sono regolati dall’art. 8 della Costituzione (“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”).
[50] Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (“Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”); R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 (“Norme per l’attuazione della legge n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato).
[51] Ai sensi dell’art. 3 della l. n. 1159/1929: “Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa”.
[52] M. TEDESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico, Torino, 1988, pp. 293-294.
[53] T. AULETTA, Il diritto di famiglia, Torino, 1995, p. 51.
[54] M. PETRONCELLI, Il regime matrimoniale in Italia, Napoli, 1973, p. 42.
[55] Per un approfondimento sul tema, si veda N. MARCHEI, Matrimoni “religiosi” ed effetti civili, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2010, 6-10.
[56] Sulla prima Intesa con la Tavola valdese, si veda A. S. MANCUSO, La rilevanza civile del matrimonio degli acattolici, Roma, 2013, 108 ss.
[57] V. CAPORRELLA, La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente, in Storicamente, n. 6, 2010, p. 2.
[58] R. BIN, La famiglia: alla radice di un ossimoro, in Studium Iuris 2000, cit.
[59] Nel 1946, in occasione di una discussione sul progetto preparatorio di Costituzione in prima sottocommissione all’Assemblea Costituente, Aldo Moro precisò che “dichiarando che la famiglia è una società naturale, si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte ad una realtà che non può menomare né mutare; inoltre, quando si parla di società naturale si ammette quasi sempre l’esistenza di un vincolo di carattere religioso e giuridico il quale consacri l’unità organica della famiglia”.
[60] C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana (1951), in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, pp. 135 ss.
[61] A. RUGGERI, Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in Quaderni costituzionali, 2007, 751.
[62] A. PUGIOTTO, Alla radice costituzionale dei “casi”: la famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio”, in Forum di Quaderni costituzionali, 2008, p. 7.
[63] Legge n. 219 del 2012 e d.lgs. n. 154 del 2013.
[64] Ai sensi dell’art. 74 c.c.: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”.
[65] A. GORGONI, Famiglie e matrimonio: profili evolutivi nel diritto europeo, in Persona e mercato, 2013, p. 251.
[66] Sul punto, si veda F. COLACE, Significato dell'indissolubilità del matrimonio, in Il Foro Italiano, Vol. 82, n. 8, 1959, pp. 201-208.
[67] F. SANTORO PASSARELLI, Matrimonio e famiglia, in Saggi di diritto civile, I, Napoli, 1961, p. 396.
[68] BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota romana, 27 gennaio 2007.
[69] Sulle ragioni della riforma, M. BLASI, Divorzio “breve” e “facile”, Torino, pp. 11-12.
[70] Ai sensi dell’art. 1 della legge 6 maggio 2015, n. 55: “Al secondo capoverso della lettera b), de numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: “tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
[71] Corte cost., 23 maggio 2008, n. 169. Si veda, anche Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2014, n. 15186.
[72] L’art. 2 della legge n. 55/2015 aggiunge un nuovo comma all’art. 191, che anticipa lo scioglimento della comunione al momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati in caso di separazione giudiziale ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato.
[73] Per A. STILLITANO, Separazione e divorzio breve, Primiceri, Padova, 2016, p. 58, “il divorzio diretto è visto come una delegittimazione dell’istituto del matrimonio”.
[74] Intervento on. Moretti, discussione generale alla Camera, 26 maggio 2014.
[75] Intervento on. Morani, discussione generale alla Camera, 29 maggio 2014.
[76] Intervento Giuseppe Pisanelli, tornata del 14 febbraio 1965. Tali dichiarazioni compaiono anche nella relazione precedente il progetto di disposizioni sul divorzio, avanzato alla Camera dall’on. Villa, 1° febbraio 1881 (Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Prima Sessione 1880-81, n. 159).