Pubbl. Ven, 2 Apr 2021
Le Sezioni Unite sulla adozione omogenitoriale. Un panorama in continuo divenire
Modifica paginaEditoriale a cura di Angela Cuofano
Sembrano non esserci certezze per l´adozione all´estero da parte di persone dello stesso sesso. Con la sentenza n. 9006/2021 la Suprema Corte, forse per la prima volta, sembra sposare una soluzione favorevole. Afferma, infatti, che la trascrizione di provvedimenti di questo tipo, compiuta all´estero, non sia contraria a norma imperativa.
Il problema in esame non riguarda soltanto i provvedimenti di adozione sic et simpliciter, ma nasce soprattutto in relazione al tema della maternità surrogata. Entrambe le questioni fanno, infatti, riferimento alla nozione di ordine pubblico, giungendo a risoluzioni completamente differenti.
Se, per quanto concerne la maternità surrogata, l'ordinamento si dimostra complemente chiuso, proprio perchè l'ordinamento ritiene che l'art .12, co. 6 l. n. 40/2004 sia, a tutti gli effetti, una norma di ordine pubblico, la Suprema Corte, nella pronuncia in commento, partendo dalle stesse considerazioni, chiarisce la portata della nozione di ordine pubblico e lo applica secondo i principi internazionali.
La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno chiarito, in alcune pronunce (1), che la nozione in oggetto non riguarda soltanto i principi fondamentali della Costituzione, ma anche il modo in cui essi si incadinano alla disciplina ordinaria dei singoli istituti(2).
In questo senso si interpreta anche la nozione più specifica di ordine pubblico internazionale, quale principio che, oltre a far leva su tutte le garanzie tipiche degli Stati membri dell'UE, vuole soprattutto che si verifichi la compatibilità dell'atto e dei suoi effetti con i principi immanenti nell'ordinamento del singolo Stato membro.
Ecco che, allora, i giudici osservano che il limite più severo alla trascrivibilità di questo tipo di atti (compiti da genitori dello stesso sesso) si rinviene soprattutto in tema di procreazione medicalmente assisistita, mentre non può rinvenirsi nel semplice provvedimento di adozione.
Infatti, nella p.m.a., si intende proteggere il diritto di autodeterminazione della donna che dovrebbe prestarsi a questo tipo di commercio, mentre si richiama che la l. Cirinnà (3), pur non facendo espresso riferimento all'adozione da parte di coppie omogenitoriali, lascia aperta la strada alle adozioni in casi particolari.
Quindi, l'ordine pubblico internazionale, in quest'ottica, deve essere inteso in una serie di principi: 1) l’autodeterminazione e le scelte relazionali del minore e degli aspiranti genitori; 2) il preminente interesse del minore di origine convenzionale, ma attuato in diverse leggi domestiche e, in particolare, nella recente riforma della filiazione; 3) il principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico e relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente; 4) il principio solidaristico che è alla base della genitorialità sociale sulla base del quale la legge interna (4) ed il diritto vivente hanno concorso a creare una pluralità di modelli di genitorialità adottiva, unificati dall’obiettivo di conservare la continuità affettiva e relazionale ove già stabilizzatasi nella relazione familiare.
Ne consegue come sia indifferente il sesso dei genitori omosessuali, giacchè la cosa più importante è sempre l'interesse del minore, soprattutto per quanto riguarda le decisioni che incidono sulla sua sfera personale e sullo sviluppo del suo Io.
Da tali articolate considerazioni si ricava, dunque, il seguente principio di diritto: “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.
(1) cfr. Cass. n. 24001/2014; Corte Cost. n. 272/2017;
(2) M. Paladini, A. Renda, D. Minussi - Manuale di diritto civile, 2020, Giuffrè Francis Lefebvre, pag. 485;
(3) L. n. 76/2016;
(4) L. n. 184 del 1983, così come modificata dalla l. n.149 del 2001 e dalla recente legge sulla continuità affettiva n. 173 del 2015