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Pubbl. Gio, 18 Mar 2021

Avvalimento: per l´Adunanza Plenaria la consorziata di un consorzio stabile è equiparabile all´impresa ausiliaria

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Editoriale a cura di Alessio Giaquinto



La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, è equiparabile, ai fini dell’applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016, all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione.


In attesa di pubblicare un commento più ampio sulla vicenda e alla relativa questione giuridica, si segnala ai lettori della Rivista una rilevante pronuncia dell'Adunanza Plenaria depositata oggi. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (C.G.A.R.S.) aveva infatti richiesto all'Adunanza Plenaria di pronunciarsi sulla seguente questione di diritto:

“1. se, nell’ipotesi di partecipazione ad una gara d’appalto di un consorzio stabile, che ripeta la propria qualificazione, necessaria ai sensi del bando, da una consorziata non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, quest’ultima vada considerata come soggetto terzo rispetto al consorzio, equiparabile all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito durante la gara imponga alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione, in applicazione dell’art. 89 co. 3, d.lgs. n. 50/2016 e/o dell’art. 63, direttiva 24/2014/UE, derogandosi, pertanto, al principio dell’obbligo del possesso continuativo dei requisiti nel corso della gara e fino all’affidamento dei lavori”.

I fatti processuali, per i quali è stato richiesto l'intervento del Supremo Consesso della giustizia amministrativa, concernevano una gara pubblica per l’affidamento dei “lavori di realizzazione del collettamento del sistema fognario ...”, per un importo complessivo € 16.845.000,00.

Il Consiglio di Stato [1], con sentenza depositata oggi - propedeutica alla risoluzione della controversia innanzi al Collegio siciliano - ha affermato il seguente principio di diritto:

“La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, è equiparabile, ai fini dell’applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016, all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione”.

Spetterà ora al C.G.A.R.S., applicando tale principio di portata generale, risolvere la vicenda sottoposta al suo vaglio.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 5/2021, pubbl. 18/03/2021, Est. Veltri

Si ringrazia l'Avv. Francesco Botti per la segnalazione.