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Pubbl. Mer, 2 Set 2015

Unioni civili: un emendamento le diversifica dai matrimoni

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Editoriale a cura di


La Commissione giustizia del Senato approva l’emendamento che formalizza la distinzione giuridica.


In accoglimento di alcuni orientamenti dottrinali, che avrebbero ravvisato problemi di costituzionalità nella parificazione delle unioni civili al matrimonio, ex art. 29 della Costituzione, la Commissione Giustizia del senato ha questa sera approvato un emendamento correttivo del DDL all’esame del Senato.

"All’emendamento 1.10000 testo 2, sostituire l’articolo 01, con il seguente: «Art. 01. - (Definizione e finalità). – 1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni tra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi."

 

Di seguito la bozza del DDL sulle unioni civili.

Proposta di modifica al Nuovo Testo del DDL n. 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1360, 1316, 1745, 1763

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

TITOLO I

Delle unioni civili

Art. 1.

(Costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) la minore età salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall’articolo 84 del codice civile;

c) l’interdizione per infermità di mente; si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice civile;

d)la sussistenza delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo 87 del codice civile; si applicano le disposizioni dell’articolo 87 codice civile;

e) la condanna di cui all’articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68  nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile.

5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

6. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

 

Art. 2.

(Modifiche al codice civile)

1. All’articolo 86 del codice civile, dopo le parole «da un matrimonio» sono inserite le parole «o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso».

 

Art. 3.

(Regime giuridicodell’unione civile tra persone dello stesso sesso)

1. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile.

2. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall’articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile.

3. Fatte salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente legge e fatta salva la disposizione di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

 

Art. 4.

(Diritti successori)

1Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del Libro II del codice civile.

 

Art. 5.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184)

1. All’articolo 44 lettera b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo la parola «coniuge» sono inserite le parole «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».

 

Art. 6.

(Scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)

1.All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898,in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni  di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162.

 

Art. 7.

(Delega al Governo per la regolamentazione dell’unione civile)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall’ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso, della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina della unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) inserimento dopo la parola «matrimonio», ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all’articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole «o unione civile tra persone dello stesso sesso»;

d) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti; 

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro della salute.

3. Gli schemi di decreto o di decreti legislativi a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine il decreto o i decreti legislativi sono comunque adottati, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest’ultimo termine è prorogato di tre mesi.

4.Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

 

TITOLO II

Della disciplina della convivenza

Art. 8.

(Della convivenza di fatto)

1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

2. Per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

 

Art.9

(Reciproca assistenza)

1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. 

3. Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

 

Art. 10

(Diritto di abitazione e casi di successione nel contratto di locazione)

1. Salvo quanto stabilito nell’articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

2. Nel caso di cui al comma precedente, ove la convivenza di fatto abbia determinato il compossesso ultraventennale della casa, il diritto di abitazione si estingue con la morte del convivente superstite.

3. In caso di morte del conduttore o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

 

Art. 11

(Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

 

Art. 12

(Obbligo di mantenimento o alimentare)

1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall’altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

2. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

 

Art. 13

(Diritti nell’attività di impresa)

1. Nella Sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l’articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). -- Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

 

Art. 14

(Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione)

1. All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «del convivente di fatto».

2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore,  curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.

 

Art. 15.

(Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza)

1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

 

Art. 16

(Contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza.

2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica.

3. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. Il contratto può prevedere:

 a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del Capo VI, Titolo VI del Libro I del codice civile;

5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al precedente comma 2.

6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, queste si hanno per non apposte.

 

Art. 17

(Cause di nullità)

1.  Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;

b)  in violazione del comma 1 dell’articolo 8;

c) da persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 84 del codice civile;

d) da persona interdetta giudizialmente; 

e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.

2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

 

Art. 18

(Risoluzione del contratto di convivenza)

1. Il contratto di convivenza si risolve per:

a) accordo delle parti;

b) recesso unilaterale;

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

d) morte di uno dei contraenti.

2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell’articolo 16;

3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza, il notaio che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all’articolo 16, comma 3, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a trenta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.

4. Nel caso di cui alla lettera c), del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al notaio che ha rogitato il contratto, l’estratto di matrimonio o di unione civile.

5. Nel caso di cui alla lettera d), del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio  l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

 

Art. 19.

(Norme applicabili)

1. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - (Contratti di convivenza). 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dalla presente legge si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza.

2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati celebrati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».