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Pubbl. Sab, 27 Feb 2021

Partiti politici europei e partiti politici nazionali nella legislazione italiana

Gianluca Trenta
Dottorando di ricerca



Nel presente articolo l’attenzione sarà rivolta ai Partiti politici europei e alla disciplina dei partiti politici nazionali nella legislazione italiana, per tentare di analizzare la più recente regolamentazione normativa di entrambi. Lo scopo sarà, quindi, volto all’approfondimento di una correlazione, sviluppatasi nel tempo, tra i due modelli di disciplina del fenomeno partitico, quello europeo e quello costituzionale nazionale, dedicando maggiore attenzione alle vicende italiane.


Sommario: 1. Premessa; 2. Similitudini tra la normativa dei partiti politici europei e la legislatura nazionale dei partiti politici italiani; 3. L’Autorità di controllo dei partiti politici europei e Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici a confronto; 4. Cenni sul finanziamento ai partiti politici e note conclusi

Sommario: 1. Premessa; 2. Similitudini tra la normativa dei partiti politici europei e la legislatura nazionale dei partiti politici italiani; 3. L’Autorità di controllo dei partiti politici europei e Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici a confronto; 4. Cenni sul finanziamento ai partiti politici e note conclusi

1. Premessa

Per gran parte del secolo scorso i partiti politici sono stati considerati l’istituzione per eccellenza della democrazia rappresentativa in quanto capaci di articolare, aggregare e veicolare nello Stato gli interessi della società[1]. Negli ultimi anni l’emergere di movimenti populisti e nazionalisti ha fatto esplodere nelle democrazie avanzate l’antipartitismo nei cittadini, divenendo un grande problema per i partiti contemporanei, che non riescono a dare risposte istituzionali concrete alle esigenze di rappresentanza e governabilità[2].

Pur avendo adottato, negli ultimi anni, l’Unione europea e molti Stati europei, nuove specifiche leggi sui partiti politici, non sono riusciti a colmare appieno il vuoto relativo allo status e all’organizzazione partitica[3].

L’esame, nel presente articolo, sarà rivolto allo studio dei Partiti politici europei e alla disciplina costituzionale nazionale, analizzando la regolamentazione normativa di entrambi. Lo scopo sarà, quindi, volto all’approfondimento di una correlazione, sviluppatasi nel tempo, tra i due modelli di disciplina del fenomeno partitico, quello europeo e quello costituzionale nazionale, dedicando maggiore attenzione alle vicende italiane.

In materia di statuto e funzionamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee la normativa di riferimento è rappresentata dai regolamenti n. 1141/2014[4] e il n. 2018/673[5] del Parlamento europeo e del Consiglio; importante in tale contesto è anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 2015 relativamente alla riforma della legge elettorale dell’Unione europea.

Il regolamento europeo approvato nel 2014, per certi versi, coincide in talune parti alla disciplina italiana sui partiti politici, il Decreto legge n. 149/2013[6], di attuazione di quanto previsto dall’art. 49 della Costituzione[7]. Tale normativa nazionale va raccordata con il testo unificato, approvato nel giugno 2016 dalla Camera dei Deputati, avente per oggetto “Disposizioni in materia di partiti politici, norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica[8], il cui esame al Senato, però, non è terminato entro la fine della legislatura; alcune disposizioni, comunque, sono entrate in vigore dal mese di novembre 2017 nell'ambito della nuova disciplina elettorale[9].

Tornando al Regolamento 1141/2014, occorre innanzitutto sottolineare che la regolamentazione è stata modificata al fine di consentire ai cittadini europei di partecipare pienamente alla vita democratica dell’Unione, secondo quanto disposto dall’art. 10 par. 4 TUE e dall’art 12 par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ciò permette ai partiti politici europei di divenire soggetti attivi nell’esercizio della democrazia rappresentativa nell’Unione e contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Altro importante passaggio del regolamento 1141/2014 è contenuto nell’art. 14, il quale circoscrive il campo di intervento della regolamentazione europea, richiamando le disposizioni di diritto nazionale applicabili nello Stato membro in cui il partito politico europeo e le fondazioni politiche europee fissano la loro sede.

Qui sorgono i primi contrasti in quanto, ad esempio, se un partito politico europeo o una fondazione politica europea volessero stabilire la propria sede in Italia, si potrebbero verificare problemi dal punto di vista giuridico in quanto, mentre il partito politico europeo tramite la registrazione assume personalità giuridica, nella legislazione italiana i partiti politici sono qualificati quali associazioni non riconosciute[10].

Importante è altresì l’aspetto sanzionatorio: quando un partito politico europeo o una fondazione politica europea contravvengono agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in cui hanno sede viene inviata una richiesta di procedimento di verifica all'Autorità competente, di cui si analizzeranno le caratteristiche nel proseguo, che potrebbe concludersi con la cancellazione dal registro per azioni illegali o per specifici requisiti nazionali che non sono stati rispettati[11].

Per quanto riguarda la normativa italiana, nel caso in cui un partito voglia avvalersi dei benefici previsti, deve dotarsi di uno statuto formulato in base ad un contenuto obbligatorio, con l'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto; in estrema sintesi lo statuto deve rispettare la Costituzione italiana e l'ordinamento dell'Unione europea[12].

2. Similitudini tra la normativa dei partiti politici europei e la legislatura nazionale dei partiti politici italiani

Prima di concentrarci nell’analisi delle similitudini tra le due discipline, europea e nazionale, è utile soffermarci nelle due diverse definizioni che le normative danno ai partiti politici.

La disciplina europea di riferimento, all’art. 1, definisce le condizioni che devono essere rispettate in relazione allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[13].

L’art. 2 identifica il partito politico come un’associazione di cittadini, l’alleanza politica una cooperazione strutturata tra i partiti politici e i cittadini, le fondazioni politiche europee quali entità formalmente collegate a un partito politico europeo e registrate presso l'Autorità e, infine, i partiti politici europei un’alleanza politica che persegue obiettivi politici.

Ogni partito politico europeo può essere collegato ad una sola fondazione politica europea e deve comunque mantenere una netta separazione fra le strutture direttive, la gestione corrente e la contabilità finanziaria (art. 3).

Per ottenere il riconoscimento a livello europeo, partiti e fondazioni sono obbligati alla registrazione presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee[14], mentre in Italia l’art. 4 nel decreto legge n. 149/2013 non prevede alcuna registrazione, se non per godere di determinati benefici previsti dalla legislazione nazionale[15].

Pertanto, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento europeo, per ottenere lo status di partito politico europeo o di fondazione politica europea occorre richiedere l’iscrizione nell’apposito registro pubblico[16] e, in assenza di tale registrazione, un’eventuale alleanza politica di partiti nazionali è qualificabile esclusivamente come collaborazione strutturata tra partiti politici e/o cittadini priva di uno status giuridico, non rappresentando un partito politico[17].

La registrazione, quindi, ha un’efficacia ed una valenza differente nella legislazione europea e in quella nazionale; il modello sovranazionale è infatti più rigido rispetto a quello nazionale, che risulta meno costrittivo[18].

Per la registrazione in ambito europeo i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno l’obbligo di inserire, all’interno del rispettivo programma e nelle loro attività, l’osservanza dei valori su cui è fondata l’Unione Europea e in particolare il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo stato di diritto e i diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze[19]. Tali principi devono essere sottoscritti, all’atto della richiesta, da quei partiti politici che ambiscono a essere riconosciuti europei, secondo quanto previsto dal formulario tipo del regolamento 1141/2014. Tale previsione era contenuta anche nella precedente disciplina del regolamento del 2003, in cui però, pur essendo richiesto il soddisfacimento di questa medesima condizione, non si innestava un procedimento di registrazione, come quanto previsto dal nuovo regolamento, rimanendo il tutto sul piano di una valutazione prettamente politica[20].

La disciplina nazionale  del D.L. 149/2013 richiama il rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione europea, ma occorre sottolineare che, nel testo originario del decreto in questione, si prevedeva una formulazione molto più rigida e similare a quanto prevedere oggi il diritto comunitario, in quanto veniva espressamente stabilito che all’interno dello statuto fossero osservati quei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto; in sede di conversione, però, tale norma è stata modificata[21].

Un ulteriore tema di raffronto tra le due normative è dato dalla conformazione degli statuti relativamente alla democrazia interna. La legislazione europea sottolinea l’importanza dell’aspetto della democrazia interna e, pur apparendo meno stringente rispetto a quella nazionale, viene definita governance dei partiti politici europei[22].

L’art. 3 del d.l. 149/2013, pur prevedendo che il partito politico deve dotarsi di uno statuto conforme ai principi democratici di vita interna, richiede nella pratica la presenza di meri standard minimi di democrazia interna, volta esclusivamente all’acquisizione del finanziamento pubblico[23].

Bisogna inoltre sottolineare che il decreto in questione, richiede di indicare nello statuto le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma[24].

Altra nota da sottolineare è che la normativa nazionale prescrive la necessità di indicare per il partito politico i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia, oltreché le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito politico[25]. Il regolamento europeo prevede l’obbligo di indicare nello statuto le disposizioni sull’organizzazione interna del partito, tra cui le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi membri, i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione e i diritti di voto corrispondenti, i poteri, le responsabilità e la composizione degli organi direttivi, specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e le modalità della loro nomina e della loro revoca dall'incarico, i suoi processi decisionali interni, le procedure di voto e i requisiti in materia di quorum[26].

Da ciò si può ritenere che il regolamento europeo 1141/2014 appare meno stringente rispetto alla normativa nazionale italiana e ciò è dovuto al fatto che i partiti politici europei, considerati associazioni di partiti politici nazionali, in definitiva, risultano essere associazioni di associazioni e non associazioni di singoli cittadini europei[27].

La criticità che però a tutt’oggi si riscontra, è che la membership dei partiti politici europei non è ancora matura e perché ciò si verifichi è auspicabile una valorizzazione della democrazia interna di ogni singolo partito politico[28].

3. L’Autorità di controllo dei partiti politici europei e Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici a confronto

Occorre a questo punto analizzare l’Autorità preposta alla registrazione dei partiti politici, al loro controllo e all’emanazione delle sanzioni, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale.

In ambito europeo, l’Autorità preposta per la registrazione, il controllo e dell’irrogazione di sanzioni nei confronti dei partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, è disciplinata dall’Art. 6 del Regolamento n. 1141/2014[29]. L'Autorità, dotata di personalità giuridica, è un organo monocratico designato di comune accordo tra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio, previo apposito bando pubblico e il direttore è scelto in funzione delle sue qualità personali e professionali[30].

A livello nazionale, invece, le normative di riferimento sono la legge n. 96/2012[31] e il decreto legge n. 149/2013 con il quale viene istituita la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici[32].

Tuttavia, pur essendo due istituzioni indipendenti, bisogna sottolineare che nel caso italiano la Commissione appare circoscritta ad un aspetto meramente organizzativo, considerato che la sede è istituita presso la Camera dei deputati con carenza di risorse umane, non ha un’autonoma dotazione finanziaria e i suoi membri non percepiscono alcun compenso per l’incarico e questo fa sì che venga minata la sua indipendenza[33].

Tale Commissione di garanzia è, comunque, investita di ampi poteri, che vanno dal controllo del rispetto degli obblighi previsti per la registrazione e iscrizione nel registro nazionale dei partiti politici, a quello sul rendiconto dei partiti politici; da questo punto di vista, la Commissione appare indipendente senza alcuna influenza di natura politica. Contro le decisioni della Commissione è possibile fare ricorso al giudice amministrativo in caso di diniego di registrazione o di cancellazione dal registro degli ammessi ai benefici di legge e per tutte le altre controversie concernenti l’applicazione del decreto legge del 2013 e al giudice ordinario in materia di erogazione di sanzioni pecuniarie adottate dalla Commissione[34].

Analizzando l’Autorità di controllo europea, occorre innanzitutto osservare che le sue attività di controllo e sanzionatoria sono condizionate dalla determinazione finale degli organi politici, quali il Consiglio e il Parlamento europeo, controllo dunque che, sotto il profilo funzionale e strutturale, appare potenzialmente ridimensionato.

Mentre nella fase inziale del controllo dei requisiti necessari alla registrazione l’Autorità è del tutto indipendente[35], nella seconda fase, ovvero nel momento in cui l’Autorità è tenuta ad intervenire per la verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni richiesti per un partito politico europeo o una fondazione europea, il procedimento risulta essere politicizzato, dovendo obbligatoriamente informare il Parlamento europeo, la Commissione ed il Consiglio[36]. In tale circostanza, l'Autorità invita un comitato composto di sei personalità indipendenti, in funzione delle loro qualità personali e professionali, ad esprimere un proprio parere nel merito[37] e, nel caso in cui l’Autorità decida per la cancellazione, la motivazione deve essere debitamente motivata[38]. La cancellazione viene comminata nel solo caso di violazione manifesta e grave delle condizioni sancite dal regolamento, mentre nel caso di violazioni minori relative al rispetto dei valori su cui è fondata l’Unione europea, non si ha sanzione[39].

La decisione dell’Autorità assume carattere definitivamente sanzionatorio solo se il Consiglio o il Parlamento europeo non sollevano alcuna obiezione, entro i tre mesi successivi; ciò potrebbe minare sensibilmente l’indipendenza di tale istituzione[40].

Contro le decisioni prese da parte dell’Autorità vi è la tutela giurisdizionale di competenza della Corte di giustizia tramite un controllo di legittimità delle decisioni assunte[41].

4. Cenni sul finanziamento ai partiti politici e note conclusive

Come conseguenza della decisione di revocare la registrazione, si ha la cancellazione dal registro dei partiti politici europei sanzionati e, in tal modo, gli stessi perdono la personalità giuridica e la possibilità di presentare domanda di finanziamento.

In base alle precedente normativa europea del 2003, modificata nel 2007 e regolamentata nel 2014, per poter aver accesso al finanziamento era ed è necessario possedere determinati criteri: il possesso della personalità giuridica da parte dei partiti nello Stato membro in cui si ha la sede; essere rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali[42]; rispettare nel programma e nell’attività i valori sui quali è fondata l’Unione europea; aver partecipato o avere espresso l’intenzione di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo[43]. Cosicché, avendo anche un solo europarlamentare eletto, è possibile usufruire del finanziamento secondo la ratio di uguaglianza e di parità di chance tra i partiti politici[44].

La normativa nazionale italiana risulta essere apparentemente molto simile a quella europea, considerando che a livello nazionale è possibile usufruire della ripartizione annuale del 2 per mille dell’imposta sul reddito, avendo semplicemente eletto un solo deputato o un solo senatore o anche un solo eurodeputato.

In conclusione, dalla breve analisi compiuta finora è possibile affermare che il diritto europeo offre la dimensione di una più completa regolamentazione dei partiti politici europei, rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, anche se sarebbe opportuno disciplinare la materia in maniera del tutto unitaria tra i Paesi membri dell’Unione europea; tale percorso, però, appare ancora molto incerto e lontano[45].

La disciplina europea sui partiti politici europei si sviluppa nel tentativo di creare dei soggetti politici capaci di assumere il ruolo di anelli di collegamento fra la società civile e le istituzioni europee, per contribuire alla formazione di una coscienza politica europea, contrastando il problema del deficit democratico di cui l’Unione europea soffre, con l’obiettivo di ridurre quella distanza che i cittadini europei percepiscono fra loro e le istituzioni europee[46].

L’obiettivo fissato dai recenti regolamenti europei nn. 1141/2014 e 673/2018 non appare essere stato raggiunto proprio a causa del debole legame fra partiti politici europei e cittadini europei che ancora permane, essendo tutt’oggi i partiti politici nazionali i principali responsabili del processo di selezione delle candidature e della conduzione della campagna elettorale[47].

A tal proposito, bisognerebbe tentare di rafforzare il ruolo dei partiti politici europei, per incidere ancor di più sulle dinamiche del funzionamento della forma di governo europea, con il fine di riportare una maggiore fiducia su di essi, in quanto «potrebbero contribuire a rendere più nitida l’immagine e più chiaro il ruolo dei partiti politici transnazionali»[48].

In un periodo in cui si assiste ad una profonda crisi dei partiti politici nazionali, non soltanto in Italia, appare ovvio l’importanza di regolamentare al meglio i partiti europei che altro non sono, come abbiamo visto, delle associazioni di associazioni e, quindi, una longa manus dei partiti nazionali.

Per ciò che riguarda la disciplina nazionale, invece, il legislatore dovrebbe mettere in campo strumenti più idonei a far meglio funzionare il regime parlamentare, sulla base del combinato disposto degli articoli 1, 48, 49 della Costituzione italiana. In particolare sarebbe necessario regolamentare maggiormente quegli strumenti più adatti al controllo e alle sanzioni nei confronti dei partiti politici e alle modalità con cui debbano finanziarsi, senza tralasciare l’importanza del sistema elettorale, che dovrà essere adottato nei prossimi anni sia a livello europeo sia a livello nazionale[49].

Ciò, però, è di possibile realizzazione solo se, sia a livello europeo e sia a livello nazionale, venisse avviato un intenso dibattito parlamentare, con ampio confronto tra tutti i partiti politici, maggioranza e opposizione e non semplicemente affidarsi, come finora accaduto, alla disciplina emergenziale (decreto legge), sottoposta nuovamente a modifiche in sede di conversione in legge.[50]


Note e riferimenti bibliografici

[1] F. DI MASCIO, D. R. PICCIO, La disciplina della politica. La regolazione dei partiti politici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, anno LXV, fasc. 2/2015, p. 370.

[2] R.J. DALTON e S. WELDON, L’immagine pubblica dei partiti: Un male necessario?, in Rivista italiana di scienza politica, fasc. n. 34/2004, pp. 379-404.

[3] L. KARVONEN, Legislation on political parties, in 13 Party Politics, 2007, pp. 437 ss.

[4] Il regolamento 1141/2014 è entrato in vigore dal 1° gennaio 2017 e sostituisce il precedente n. 2004/2003. A. CIANCIO, Sistema europeo dei partiti e integrazione politica nell’UE, in Forum di Quaderni Costituzionali, 11 settembre 2015, pp. 1-16 riguardante la relazione al Convegno “Governance europea tra Lisbona e fiscal compact: gli effetti dell’integrazione economica e politica europea sull’ordinamento nazionale” tenutosi a Roma dall’ I.S.S.I.R.F.A. il giorno 29-30 ottobre 2014; G. GRASSO, G. TIBERI, Il nuovo Regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche europee, in Quaderni costituzionali, n. 1/2015, pp. 199-202; I. INGRAVALLO, L’incerto statuto dei partiti politici europei, in G. NESI, P. GARGIULO (a cura di), Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 211-233.

[5] Il regolamento n. 673/2018 entrato in vigore il 4 maggio 2018, aveva il chiaro obiettivo di consentire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di accedere più agevolmente alle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione europea e di rendere inequivocabile la vocazione autenticamente transnazionale delle formazioni politiche aspiranti al finanziamento. Per un approfondimento maggiore cfr. O. M. PALLOTTA, I partiti politici europei ai tempi della crisi dello Stato di diritto in UE: una strada lastricata di buone intenzioni, in diritticomparati.it, 11 ottobre 2018, pp. 1 ss.

[6] Decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13 del 21 febbraio 2014 e pubblicato in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2014 avente per oggetto l’Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Per un maggior approfondimento cfr. G. MAESTRI, Simboli dei partiti, controllo degli statuti e registrazione: gli effetti delle nuove norme sul finanziamento, in Federalismi.it, fasc. n. 5/2014, pp. 1-8.

[7] B. CARAVITA, Sistema dei partiti e riforme istituzionali, in federalismi.it, fasc. 6/2015, intervento tenuto in occasione delle Giornate di studio I partiti politici e la democrazia in Italia, tenutesi a Bari il 10 e 11 dicembre 2014 ed è destinato agli “Scritti in onore di G. De Vergottini”. Cfr. anche S. BONFIGLIO, La disciplina giuridica dei partiti politici e la qualità della democrazia. Profili comparativi e il caso italiano visto nella prospettiva europea, in Nomos, fasc.3/2015, pp. 30 ss.

[8] Si tratta del d.d.l. A.S. 2439 nella XVII Legislatura. Per un maggior approfondimento cfr. D. CODUTI, Aumentare la trasparenza dei partiti? (Note sul d.d.l. A.S. 2439, XVII Legislatura), in federalismi.it, fasc. n. 24/2016.

[9] Dall’anno 2018 è stato introdotta l'abolizione dei contributi pubblici diretti ai partiti e la loro sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini. L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato al rispetto di requisiti di trasparenza e democraticità previsti dalla legge; si prevede anche l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell'accesso ai benefici.

[10] Art. 15, co. 3, del Regolamento 1141/2014.

[11] Art. 16, co 3, del Regolamento 1141/2014.

[12] Art. 3, co. 2 del Decreto legge n. 149/2013.

[13] La definizione di partito politico europeo è introdotta dal Regolamento del 2014 che con il precedente faceva riferimento ai partiti politici di livello europeo.

[14] L’obbligo di registrazione, nel precedente regolamento 2004/2003 non era previsto. Per un maggiore approfondimento cfr. M. R. ALLEGRI, Ancora sui partiti politici europei: cosa c’è di nuovo in vista delle elezioni europee 2019, in federalismi.it, fasc. 9/2019.

[15] G. CONTI, Costituzionalismo e democrazia dei partiti a livello europeo, in Federalismi.it, fasc. 24/2014, p. 22. L’autore segnala che l'iscrizione al registro nazionale non determina alcun riconoscimento soggettivo ai partiti politici, rimanendo questi ultimi “libere associazioni non riconosciute” ai sensi degli art. 36 e ss. del codice civile, e che lo scopo della registrazione è quello piuttosto di determinare l'accesso o il diniego ai benefici stabiliti dalla legge n. 13/2014.

[16] Per ciò che riguarda il registro si cfr. il regolamento delegato (UE) 2015/2401 della Commissione del 2 ottobre 2015 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione del 3 dicembre 2015.

[17] Le modalità di iscrizione presso il registro sono indicate dall’art. 8 del regolamento europeo preso in esame.

[18] S. BONFIGLIO, La disciplina giuridica dei partiti e la qualità della democrazia. Profili comparativi e il caso italiano visto nella prospettiva europea, in Nomos. Le attualità del diritto, fasc. 2/2015, p. 31.

[19] L’Art. 3, co. 1, del regolamento n. 1141/2014, indica espressamente le condizioni affinché un’alleanza politica possa aver diritto alla registrazione come partito politico europeo e la let. c) richiama i valori europei enunciati nell'art. 2 TUE.

[20] G. GRASSO, Partiti politici europei e disciplina costituzionale nazionale, in Nomos. Le attualità nel diritto, fasc. n. 1/2017, p. 5.

[21] M.R. ALLEGRI, Il nuovo regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei: una conclusione a effetto ritardato, in Osservatorio costituzionale AIC, 2014, pp. 4 ss.

[22] Art. 4 de Regolamento 1141/2014. Da precisare che nella proposta originaria, avanzata dalla Commissione europea, veniva espressamente menzionata democrazia interna. Per un maggior approfondimento cfr. G. GRASSO, Partiti politici europei, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Vol. III, Milano-Torino, UTET Giuridica, 2008, pp. 615 ss.

[23] D. R. PICCIO, Democrazia interna dei partiti: per una disciplina poco penetrante, in Studium, fasc. n. 6/2015, p. 3. Cfr. anche F. CLEMENTI, Prime considerazioni intorno ad una legge di disciplina dei partiti politici, in federalismi.it, fasc. n. 6/2015, p. 5.

[24] Art. 3, co. 2, let. l), del decreto legge n. 149/2013.

[25] Art. 3, co. 2, let. d), del decreto legge n. 149/2013. Da precisare che nel testo unificato approvato nel giugno 2016, si cercava invece una normativa più dettagliata indicando le «forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

[26] Art. 4, co. 2 del Regolamento 1141/2014.

[27] G. GRASSO, Partiti politici europei e disciplina costituzionale nazionale, Op. cit., p. 7.

[28] R. PERRONE, Rafforzamento identitario dei partiti politici europei e democrazia nell’Unione: quali strumenti?, in Giurisprudenza costituzionale, n. 2/2017, pp. 929-959.

[29] Per il controllo, in ambito europeo, ha un ruolo determinante anche la Corte dei Conti così come per le materie finanziarie l’ordinatore del Parlamento europeo ovvero l’istituzione che gestisce gli stanziamenti finanziari (Art. 25, co. 1, par. 2 del Regolamento 1141/2014).

[30] Art. 6, co. 3, par. 2 del Regolamento 1141/2014.

[31] Legge n. 96 del 6 luglio 2012 e pubblicato in GU Serie Generale n.158 del 09 luglio 2012. La Legge n. 175 del 27 ottobre 2015 apporta modifiche all'art. 9 della legge 6 luglio 2012 n. 96 sulla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici pubblicata in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015 e avente per oggetto le “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”.

[32] Art. 4, co. 1 del d.l. 149/2013. La Commissione di garanzia è composta da cinque magistrati con qualifica non inferiore a quella di Consigliere di Cassazione. Del dettaglio uno è designato dal primo Presidente della Corte di Cassazione, uno dal Presidente del Consiglio di Stato e tre dal Presidente della Corte dei Conti. La nomina avviene con atto congiunto dei Presidenti di Camera e Senato, con il quale viene scelto anche il presidente dell’organo.

[33] A. CARDONE, Il controllo sui bilanci dei partiti “registrati” tra “delusioni” della prassi e riforme che si susseguono, in G. TARLI BARBIERI, F. BIONDI (a cura di), Il finanziamento della politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 78 ss.

[34] F. BIONDI, Finanziamento pubblico e regolazione giuridica dei partiti dopo il decreto-legge n. 149 del 2013, in G. TARLI BARBIERI, F. BIONDI (a cura di), Il finanziamento della politica, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 56 ss.

[35] Il regolamento dispone che sia l’Autorità preposta al controllo formale della domanda di iscrizione dei partiti politici europei sancendo che nella valutazione finale di tener conto «del diritto fondamentale alla libertà di associazione e dell’esigenza di garantire il pluralismo dei partiti politici in Europa». Art. 6, co. 2, del Regolamento 1141/2014.

[36] Art. 10, co. 3, del Regolamento 1141/2014.

[37] Il comitato è composto da sei membri, due designati dal Parlamento europeo, due dalla Commissione e due dal Consiglio. Art. 11 del Regolamento 1141/2014.

[38] Art. 10, co. 3, par. 4 del regolamento 1141/2014.

[39] Art. 10, co. 4, del Regolamento 1141/2014.

[40] Da precisare che le obiezioni possono solo essere opposte «per motivi legati alla valutazione dell’osservanza delle condizioni di registrazione» connesse al rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea. Per un maggiore approfondimento cfr. F. SEATZU, Finanziamento ai partiti politici europei, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Milano-Torino, UTET Giuridica, 2015, pp. 214 ss.

[41] Art. 6, co. 11, del Regolamento 1141/2014.

[42] In alternativa si prevedeva di ricevere in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3% dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni al Parlamento europeo.

[43] Art. 3 del regolamento n. 2004/2003.

[44] Per un maggiore approfondimento sulla materia del finanziamento adottati nel tempo è utile confrontare F. SEATZU, Finanziamento ai partiti politici europei, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Milano-Torino, UTET Giuridica, 2015, pp. 211 ss.

[45] G. GRASSO, Partiti politici europei e disciplina costituzionale nazionale, Op. cit., p. 15.

[46] M. R. ALLEGRI, Ancora sui partiti politici europei: cosa c’è di nuovo in vista delle elezioni europee 2019, Op. cit., p. 23.

[47] O. PORCHIA, Partiti politici europei, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 2014, p. 802.

[48] R. PERRONE, Rafforzamento identitario dei partiti politici europei e democrazia nell’Unione: quali strumenti?, Op. cit., pp. 929-959.

[49] R. CALVANO, Dalla crisi dei partiti alla loro riforma, senza fermarsi… voyage au bout de la nuit?, in Costituzionalismo.it, 2015, pp. 183 ss.

[50] R. CALVANO, Dalla crisi dei partiti alla loro riforma, senza fermarsi… voyage au bout de la nuit?, Op. cit., pp. 176 ss.