Sommario: 1.Il fondamento normativo dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente e la sua estrinsecazione nella casistica giurisprudenziale;1.1 Le circostanze oggetto di valutazione da parte del giudice; 2.Funzione educativa del mantenimento e autoresponsabilità del figlio maggiorenne al vaglio del principio di solidarietà; 3.Da diritto a dovere: osservazioni in tema di capacità lavorativa del figlio maggiorenne; 4. L’inversione dell’onere probatorio: verso una responsabilizzazione del figlio maggiorenne; 5. Conclusione: la necessità di uno sviluppo della pars construens giurisprudenziale nel contesto di una riforma legislativa del diritto di famiglia.
1. Il fondamento normativo dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente e la sua estrinsecazione nella casistica giurisprudenziale
L’istituto dell’obbligo di mantenimento[1] del figlio maggiorenne non autosufficiente costituisce un peculiare esempio di commistione tra status personae e status familiae. Invero, nell’ambito della comunità familiare[2], diritti e doveri di ciascun individuo si integrano e completano in una «coincidenza di valori e di interessi di vita, reciprocità o connessione di rapporti al di fuori di logiche retributive o di profitto[3]». Nella identificazione della ratio di tale obbligo, non si può, pertanto, prescindere dalla lettura integrata degli artt. 2, 29, co. 1, 30, co. 1 della Costituzione, che assurgono alla funzione di stella polare nella applicazione della disciplina privatistica.
Nonostante la notevole rilevanza che già in età pre-repubblicana assumeva la potestà genitoriale[4], tale disciplina è oggetto di una incerta esegesi, anche in considerazione delle numerose riforme che hanno interessato il diritto di famiglia e, soprattutto, la disciplina del rapporto di filiazione[5]. In questo contesto, fondamentale è stato il ruolo assunto dal giudice di legittimità che, tra numerose innovazioni e non senza qualche arresto, ha contribuito ad individuare i presupposti normativi e le costanti applicative dei diversi principi presenti in nuce nella sistematica civilistica che, grazie all’apporto giurisprudenziale, hanno ricevuto il crisma del diritto vivente.
Un recente approdo di questo percorso si è avuto con l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione, la n. 17183 del 14 agosto 2020 che, nel ripercorrere l’itinerario fino a quel momento seguito dal giudice di legittimità, si è spinta oltre in quanto ha proceduto alla enucleazione di nuovi criteri che, a prima vista, sembrano segnare un passo in avanti rispetto alla esatta collocazione dell’obbligo di mantenimento nell’ambito della speculazione sui diritti e i doveri di ciascun componente del nucleo familiare.
L’equilibrio dei rapporti familiari si fonda sulla realizzazione delle esigenze individuali, essendo comunque la famiglia una formazione sociale a ciò deputata alla stregua dell’art. 2 Cost. Un simile contemperamento di interessi trova adeguata esplicazione in due norme, quasi speculari, del Codice Civile, gli artt. 147 e 315 bis, che enunciano rispettivamente i doveri verso i figli e i diritti e doveri di questi ultimi nei confronti dei genitori[6]. Ambedue le disposizioni prevedono l’obbligo (e il corrispondente diritto), già presente nell’art. 30, co. 1, Cost., di mantenimento, senza tuttavia specificarne i limiti. Tradizionalmente, si è ritenuto che esso cessi allorché il figlio raggiunga la maggiore età, e, dunque, si presume essere in grado di vivere autonomamente al di fuori del proprio nucleo familiare. Sul punto, già la L. 8 febbraio 2006, n. 54 [7] aveva profondamente innovato la subiecta materia, con l’introduzione dell’art. 155 quinquies c.c. Tale norma è stata successivamente abrogata dal D. Lgs. 154/2013 e trasposta nell’art. 337 septies c.c., così diventando il parametro di riferimento della disciplina. Sebbene risulti inserita all’interno del Capo II del Titolo IX del Libro Primo[8] riguardante le crisi coniugali, essa assume una portata di ordine generale.
L’art. 337 septies c.c. pone in capo al giudice la potestà di disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, previa valutazione delle circostanze in sede giurisdizionale. Dall’analisi dell’enunciato legislativo, emergono due elementi che richiedono una definizione pratica in sede processuale: le circostanze che consentono al giudice di determinare in capo ai genitori l’obbligo di versamento dell’assegno in favore del figlio e il criterio della non indipendenza economica, che è alla base dell’obbligo suddetto. In questo senso, l’ordinanza n. 17183/2020 della Suprema Corte ha rappresentato un importante punto di arrivo. Essa, oltre a sintetizzare gli approdi giurisprudenziali fino a quel momento raggiunti, li ha ulteriormente ampliati, tracciando un quadro tendenzialmente completo, che possa fungere da bussola anche per il giudice del merito, chiamato volta per volta ad interfacciarsi con la realtà dei fatti.
1.1 Le circostanze oggetto di valutazione da parte del giudice
Quanto al primo elemento, la Corte[9] ha ribadito la centralità del giudice nell’accertamento caso per caso della presenza di circostanze che giustifichino il permanere dell’obbligo di mantenimento. Inoltre, come evidenziato nell’ordinanza, l’utilizzo del verbo servile “può” da parte del legislatore rimarca la previsione di una “mera possibilità”, attribuita al magistrato, di disporre il pagamento dell’assegno periodico, in quanto tale soggetta ad un «tipico giudizio discrezionale, rimesso al prudente apprezzamento dell’organo giurisdizionale[10]». Ad una prima lettura del provvedimento, si ravvisa il rischio che il soggetto beneficiario, qualora non riesca a soddisfare pienamente l’onere della prova[11], rimanga sprovvisto di una qualsivoglia forma di tutela. Situazione resa ancor più inaccettabile dal fatto che, anche a seguito della novella legislativa del 2013, non siano state definite le modalità che il giudice è chiamato a seguire nell’iter che conduce alla nascita dell’obbligo in capo al genitore.
Detto accertamento, ispirato a criteri di relatività, si riverbera altresì sulla determinazione dell’assegno: sul punto, un precedente intervento della Cassazione[12] aveva rimarcato la necessità di un ragionamento fondato sui principi di proporzionalità e adattabilità in relazione alle «attuali esigenze del figlio», consistenti nei bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni che non possono non essere condizionate dal livello economico-sociale dei genitori[13]. Risulta evidente l’ampiezza del contenuto del dovere di mantenimento, volto a consentire la conservazione in capo al figlio dello stile di vita proprio della famiglia di provenienza, allo scopo di garantire la piena realizzazione della sua personalità[14]. Sono ivi ricomprese, dunque, «le spese per il vitto e per una abitazione adeguata[15], le spese sanitarie, scolastiche, ricreative, sportive, le spese attinenti alle relazioni sociali e, in generale, tutte quelle che concorrono ad organizzare uno stabile menage, idoneo a rispondere a tutte le necessità della cura dei figli, alla loro assistenza morale e materiale[16]».
Soggetti passivi di tale rapporto sono, per il solo fatto di aver generato i figli[17], entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa, produttiva di reddito, secondo una ripartizione simmetrica del dovere di contribuire al soddisfacimento delle esigenze della prole in ragione delle proprie disponibilità economiche. Situazione che crea non poche problematiche quando la prestazione di uno dei due viene meno, risolte con l’affermazione, da parte della Cassazione, di una pari interscambiabilità tra i genitori nell’adempiere l’obbligo di mantenimento ex art. 148 c.c[18]. Soluzione questa che se, da una parte, è volta a garantire la presenza di un supporto minimo a favore dei figli, dall’altra grava eccessivamente sul coniuge chiamato a supplire alle mancanze dell’altro.
Discorso non meno complesso deve farsi dal lato del soggetto attivo: al riguardo, un consolidato orientamento giurisprudenziale, già prima della riforma del 2006[19], riteneva che il mantenimento non si estinguesse fino a quando il figlio non fosse economicamente autosufficiente. Tale principio è compatibile con una molteplicità di letture, da ciascuna delle quali scaturiscono conseguenze ben specifiche, in particolare per quel che riguarda l’individuazione del momento in cui si verifica la perdita del diritto da parte del figlio. Qui l’ordinanza, attraverso una minuziosa descrizione dei precedenti in materia[20], fa registrare una prima considerevole rottura rispetto al passato.
La capacità reddituale del figlio[21] non è più la sola a venire in rilievo, poiché essa deve essere logicamente affiancata da ulteriori due parametri, tradizionalmente visti come corollari della stessa, che, con l’ordinanza in esame, acquisiscono una rinnovata autonomia, sulla spinta di una elaborazione dottrinale sempre più attenta ai principi personalistici presenti nella Carta Fondamentale. In primo luogo, assurge a punto di riferimento la “funzione educativa del mantenimento”, seguita dalla “autoresponsabilità” del figlio maggiorenne.
Essi si integrano vicendevolmente in una situazione giuridica di diritto-dovere, che ben rispecchia la duplice valenza della solidarietà ex art. 2 Cost.
2. Funzione educativa del mantenimento e autoresponsabilità del figlio maggiorenne al vaglio del principio di solidarietà
La funzione educativa del mantenimento e il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne sono gli strumenti cui la Corte fa ricorso, nell’ordinanza, per un recupero di razionalità nella valutazione della persistenza dell’obbligo di mantenimento: valutazione condotta con «rigore proporzionalmente crescente[22]», orientata ad evitare la configurazione di un abuso del diritto, da parte del figlio maggiorenne, che stride con la finalità solidaristica della disciplina.
A tal proposito, volendo rievocare quanto già sostenuto in principio di trattazione, è inevitabile il richiamo al primo comma dell’art. 29 Cost., che collega espressamente il diritto-dovere dei genitori di mantenere la propria prole a quello di istruirla ed educarla. Questo rinvio al dettato costituzionale ha permesso alla Cassazione di affermare già, in precedenza, «il diritto del figlio all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo[23]». Diritto che non può protrarsi sine die, poiché altrimenti contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, dando luogo a «forme di vero e proprio parassitismo[24]» che, se da una prospettiva utilitaristica non consentono il progresso materiale e spirituale della società, da un punto di vista prettamente personalistico, invece, impediscono lo svolgimento della personalità di ciascun individuo.
Constatata la mancanza di una normativa puntuale, la giurisprudenza ricerca nelle sue pregresse decisioni le regole da applicare al caso concreto, facendo ricorso al principio di autoresponsabilità, che funge da “camera di raffreddamento” della funzione educativa, in virtù del ruolo rivestito in settori ben diversi da quello familiare, relativi sia al diritto sostanziale – soprattutto in materia contrattuale - sia a quello processuale, opportunamente richiamati dalla Corte nel testo della pronuncia. In questo contesto, è di cruciale importanza la maturità del figlio[25], concetto che segna il definitivo passaggio all’età adulta, con tutti i doveri che essa comporta: in primis, la scelta di un percorso di vita, sulla base delle rispettive capacità, inclinazioni e aspirazioni[26]. L’unico limite a tale scelta, costituito dalla «compatibilità con le condizioni economiche dei genitori[27]», porta i giudici di legittimità ad asserire l’adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, sì da non gravare eccessivamente sulle finanze familiari e non imporre sacrifici estremi alle altrui esigenze di vita, contrari al principio della buona fede[28].
In relazione al thema decidendum dell’ordinanza, il collegamento tra i due principi qui illustrati ha segnato una svolta nel modo di intendere l’obbligo di mantenimento, mediante la predisposizione di canoni ermeneutici che indicano le situazioni in cui esso è da ritenersi fondamentale per il corretto decorso del processo di crescita del figlio, finalizzato alla ricerca di una propria posizione all’interno della società e, conseguentemente, all’abbandono dell’habitat domestico. Innanzitutto, con riguardo all’attività di studio, tale obbligo rimane immutato per tutto il tempo utile al conseguimento dei titoli necessari, con possibilità anche di proseguire per un migliore approfondimento, salvo che il percorso formativo non si spinga oltre un termine ragionevole, desunto dalla durata ordinariamente prevista per il completamento degli studi[29], nonché dal tempo mediamente occorrente per ottenere un impiego[30].
Il risultato di questa ricostruzione apre nuovi scenari nel rapporto tra genitori e figli, che vede questi ultimi titolari di una posizione di vantaggio a prescindere da un oggettivo bisogno di protezione. Nonostante le odierne condizioni socioeconomiche non permettano più di considerare l’autoresponsabilità come «capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale[31]», essa deve comunque intendersi in termini di «utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro», dal momento che il difetto di autosufficienza economica rileva esclusivamente nei casi in cui esso sia connotato da un’assenza di colpa.
Una simile argomentazione, per essere correttamente sostenuta, deve ora rinvenire “l’anello mancante” tra percorso educativo scelto e impiego aderente alle proprie soggettive aspirazioni, rappresentato dalla c.d. capacità lavorativa, concetto su cui è doveroso soffermarsi.
3. Da diritto a dovere: osservazioni in tema di capacità lavorativa del figlio maggiorenne
Con riferimento alla capacità lavorativa del figlio maggiorenne, la Corte si propone, ancora una volta[32], di ri-tratteggiare e adeguare ai tempi correnti i rapporti familiari, attraverso una interpretazione funzionale alla concreta applicazione delle norme in tema di mantenimento, che si contrappone nettamente a quella fornita in alcune precedenti pronunce di segno opposto[33]. Un impegno che assume i tratti di un vero e proprio “terremoto giuridico”, che ha permesso una rimodulazione del rapporto genitoriale, «da potestà a compiti[34]».
Partendo dall’art. 337 septies c.c., i giudici di legittimità si sono soffermati sull’interpretazione dei singoli elementi che compongono la norma, mancando la stessa di una limitazione positiva, rinviando, pertanto, alla valutazione discrezionale del giudice. Ciò che in questa sede maggiormente interessa è l’elemento che rappresenta la precondizione necessaria per godere del diritto all’assegno di mantenimento e del corrispondente obbligo in capo al genitore: l’essere figlio e non indipendente economicamente. Se, nella minore età, è pacifico come tale obbligo sussista in capo al genitore, nel contesto di un delicato equilibrio tra diritti e doveri[35] - quali quelli di istruzione, educazione, assistenza morale, ex artt. 147 e 315 bis c.c.-, con il passaggio dalla minore alla maggiore età, tale obbligo non è automatico. La maggiore età rappresenta il momento topico in cui il necessario sbilanciamento, positivamente rivolto verso la prole minorenne, deve essere man mano rimesso in asse.
All’esito del giudizio di merito, la Corte territoriale aveva difatti stabilito che il diritto al mantenimento del figlio ultra-maggiorenne dovesse cessare con l’ottenimento della propria capacità a mantenersi. Tale capacità è da ritenersi presunta oltre i trenta anni e, pertanto, una volta raggiunta la decadenza dall’obbligo di mantenimento, non si potrà prospettare una sua reviviscenza, anche in caso di futura perdita del lavoro[36]. Da questa fattispecie potrebbe comunque avere origine un diritto al versamento degli alimenti che, come già è stato fatto notare in precedenza[37], rispetto all’obbligo di mantenimento, afferisce a una categoria giuridica distante e non sovrapponibile[38].
La Corte si inserisce in questo solco, rigettando i motivi a sostegno del ricorso proposto dalla madre del figlio trentenne, a scapito del coniuge tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento. L’apprensione della madre, che si spinge sino in Cassazione per vedere tutelati i diritti, in realtà questionabili, del proprio figlio, alla luce dell’ordinanza de qua eccede di gran lunga quel ruolo di guida e formazione della prole che le è imposto tanto dalla legge quanto dalla morale sin dal momento della procreazione[39]. L’impostazione di questo ragionamento lascia indubbiamente trasparire la totale assenza del figlio da esso: circostanza, questa, da cui parte la Corte per fornire una nuova lettura di quei delicati equilibri di cui si è detto.
In questo senso, l’ordinanza provvede a fare maggiore chiarezza sugli obblighi dei genitori: accanto a questi, e specularmente, sono da inserirsi i doveri dei figli nei confronti degli stessi[40]. Partendo dai predetti principi di autoresponsabilità e funzione educativa del mantenimento, la Corte pone, come presupposto per la configurazione e il riconoscimento del diritto ex art. 337 septies c.c. in capo al figlio maggiorenne, anche il requisito della capacità lavorativa[41]. Tale criterio va di pari passo con il ben noto discrimine dell’indipendenza economica[42], già individuato nella sopramenzionata norma quale condicio sine qua non per il giudice, il quale, con il suo «prudente apprezzamento[43]», può[44] valutare il pagamento di un assegno periodico in favore del figlio maggiorenne.
La capacità lavorativa, «intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro in particolare remunerato[45]», diviene lo spartiacque per considerare l’applicabilità del diritto al mantenimento. Difatti, lo spirito che ha guidato il giudice di legittimità risulta essere quello diretto a scardinare una visione assistenzialistica e assicurativa del mantenimento, che potrebbe consentire il proliferare di forme di parassitismo ai danni dei genitori.
Il passaggio, dunque, dalla fanciullezza all’età adulta verrebbe scandito, secondo la Corte, dalla presunzione (iuris tantum) di poter compiere l’ingresso nel mondo del lavoro, fatta salva la prova contraria dell’aver intrapreso un percorso di studio proficuo in fieri, eliminando ogni ulteriore residuo riferimento alla retribuzione percepita dal figlio e alla solidità del rapporto lavorativo[46].
Se, difatti, la capacità lavorativa è una condizione che si presume in seguito al compimento della maggiore età, di diverso avviso si deve essere quando si considera il concetto di indipendenza economica. Discostandosi, dunque, da quella giurisprudenza di merito[47] che si sforzava di individuare un’età presuntiva per la cessazione dell’obbligo di mantenimento, la Cassazione ha fatto chiarezza sul punto[48] individuando nella maggiore età e nel conseguente ottenimento della capacità d’agire e lavorativa, il momento in cui cessa l’obbligo di contribuzione da parte dei genitori, salva la prova, a carico del richiedente, delle condizioni che possano giustificare il permanere di tale obbligo.
Questi aspetti non sono del tutto estranei alla Corte, la quale, già in passato, aveva stabilito che la perdita del diritto al mantenimento dovesse verificarsi col raggiungimento, da parte dei figli, di una condizione di indipendenza economica, da considerarsi tale «con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita[49]», ovvero - criterio richiamato anche nell’ordinanza in esame - quando il figlio, divenuto maggiorenne, sia stato posto dai genitori nelle condizioni di poter essere economicamente autosufficiente.
Un orientamento che è stato seguito da quelle pronunce[50] che hanno letto l’indipendenza economica come il conseguimento da parte del figlio di un impiego tale da consentirgli l’ottenimento un reddito corrispondente alla sua professionalità e attagliato alle sue aspirazioni. Decisioni che, tuttavia, non hanno fatto che ammantare il criterio della dipendenza economica di opacità interpretativa: aspetto su cui, al contrario, si è invece soffermata la Corte in questa sede.
Alla luce dell’ordinanza in oggetto, la dipendenza economica è da leggersi come un sacrificio necessario, sopportabile fintantoché le condizioni economiche familiari lo consentano[51] e l’avente diritto non ponga in essere condotte che sfocino nell’abusività o nell’esercizio in “mala fede” del diritto[52]. I giudici di legittimità specificano che, «perché esso sia correttamente inteso, occorre che la concreta situazione economica non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta una indipendenza economica[53]».
Tornando, dunque, al bilanciamento tra diritti e doveri, la capacità lavorativa ha come contraltare il raggiungimento dell’indipendenza economica, dovendo il figlio svolgere una ricerca seria e ponderata. Si tratta, per dirla con Rodotà[54], di «un diritto ad avere diritti», che deve proiettarsi all’interno di una cornice di responsabilità e rispetto delle parti in causa, ponendosi, da un lato, le necessarie aspirazioni del figlio e, dall’altro, la presa di coscienza di non poter fare affidamento sui genitori sine die, che insieme sostanziano il dovere contributivo di cui all’ultimo comma dell’art. 315 bis c.c.
Dalla lettura dell’ordinanza, emerge, rispetto al passato, la rimozione di ogni automatismo, andandosi a configurare come condotte che non integrano il diritto al mantenimento non solo quelle che mostrano una negligenza da parte del figlio maggiorenne, ma anche la mancata ricerca di un’indipendenza personale finalizzata all’acquisizione dello «status di sufficienza economica[55]», in mancanza di quei requisiti che possano giustificare il permanere dell’obbligo di mantenimento.
4. L’inversione dell’onere probatorio: verso una responsabilizzazione del figlio maggiorenne.
Una attenzione particolare merita altresì il tema dell’onere probatorio: aspetto tutt’altro che mero oggetto di una riflessione di natura processual-civilistica, ma che, al contrario, costituisce un punto cardine del cambio di orientamento della Cassazione. Esso rappresenta il momento decisivo dell’elevamento del figlio, l’avente causa, a parte attiva della vicenda, processuale e non.
Il pregresso orientamento giurisprudenziale non lasciava spazi alla possibilità di far gravare l’onere probatorio sul figlio maggiorenne, pesando, invece, sul genitore, il quale doveva dimostrare di poter essere esonerato dall’obbligazione in esame.
Le condiciones sine qua non dovevano essere, da un lato, la prova della negligenza[56] del figlio e, dall’altro, il raggiungimento di una certa soglia di autosufficienza[57] da parte di quest’ultimo. Numerose sono state poi le varianti interpretative circa l’oggetto dell’onere probatorio[58], nessuna delle quali è mai riuscita a sciogliere il vero nodo della questione: il fatto che non spetta al genitore, bensì al figlio maggiorenne non indipendente economicamente, dimostrare di possedere i requisiti per divenire il soggetto passivo del rapporto obbligatorio.
Dopo aver ripercorso le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento[59], la Corte specifica che l’obbligo legale cessa con la maggiore età, dovendo, in seguito, essere stabilito dal giudice sulla base delle prove fornite dal richiedente - ovverosia, il figlio maggiorenne. Questi non dovrà solo provare la mancanza d'indipendenza economica, ma anche di aver diligentemente curato la propria preparazione, nonché l’aver attivamente ricercato un lavoro[60].
Una simile soluzione gode altresì dell’effetto indiretto di responsabilizzare la prole, che, come si è notato, è una delle finalità principali di questo procedimento. L’età matura rappresenta l’id quod plerumque accidit dal quale discende una presunzione (relativa) di autosufficienza, che può essere vinta dimostrando d’aver proseguito proficuamente gli studi in un lasso di tempo congruo. Inoltre, sfiorando la probatio diabolica, il figlio dovrà provare l’impossibilità di trovare un impiego per causa a lui non imputabile, o che neppure con un altro lavoro egli avrebbe potuto conseguire l’auto-mantenimento. Situazione difficile da provare, dovendo essere osservata da una più lungimirante prospettiva, che si contestualizza nelle scelte formative e di vita del figlio, nonché delle condizioni economiche familiari, onde evitare il reiterarsi di condotte velleitarie.
La possibilità di fornire prova contraria e di corroborare le ragioni che possono spingere il giudice a valutare il pagamento di un assegno periodico spetta solo ed esclusivamente al figlio, nel rispetto del principio di prossimità della prova. Si tratta di un passaggio fondamentale, ove si pensi all’impossibilità per un genitore di conoscere i dettagli della vita del figlio - se lavora, sostiene regolarmente gli esami universitari di profitto, ecc., – non potendo violare la sua riservatezza. Pertanto, è il figlio a dover fornire le suddette informazioni, coerentemente con l’art. 24 Cost., e non il padre, il quale, giustamente, non sarebbe in grado di soddisfare l’onere di allegazione dei fatti sufficienti a provare l’avvenuta cessazione dell’obbligo di mantenimento[61]. Il figlio maggiorenne, dunque, dovrà necessariamente rivestire un ruolo attivo nella vicenda che lo vede protagonista, dovendo fornire la prova, pur negativa, delle circostanze che sostanziano l’obbligazione in suo favore[62], essendo la parte che possiede una maggiore conoscenza dei fatti, sperimentandoli in prima persona.
Arrivando alle considerazioni conclusive della Corte, due ulteriori aspetti meritano di essere discussi: la prova presuntiva e il principio di «prossimità dell’età del richiedente[63]». Con riferimento al primo aspetto, la valutazione della capacità lavorativa potrà essere fornita anche mediante presunzioni che possano alleggerire il carico probatorio gravante sul figlio maggiorenne[64]. Tale posizione è avvalorata da una recente sentenza di merito[65], ove si è detto che «la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile».
L’età del richiedente diviene così indice di prova presuntiva, anche alla luce del più volte richiamato principio di autoresponsabilità. Ne consegue che l’onere probatorio risulterà essere particolarmente lieve per gli anni immediatamente successivi al compimento della maggiore età, qualora il soggetto abbia, ad esempio, intrapreso un percorso di studi serio, che persegue con dedizione e profitto. Il giusto sforzo, impiegato per effettuare un ingresso più proficuo nel mondo del lavoro, andrebbe di per sé a completare questo tipo di prova, giacché, investendo sul proprio futuro, il figlio decide di integrare le competenze acquisite nell’ordinario ciclo di studi superiore con delle ulteriori conoscenze maggiormente professionalizzanti. Diversamente, la prova dell’esistenza del diritto al mantenimento sarà progressivamente più gravosa per il richiedente man mano che si discosterà dalla maggiore età[66]. Si può, allora, parlare di una vera e propria presunzione di autosufficienza che viene gradatamente a concretizzarsi nel passaggio dalla maggiore età a quella adulta, per mezzo di un processo di maturazione[67]. Criterio che, a sua volta, deve essere opportunamente bilanciato a partire dall’osservazione di come il figlio si sia dedicato medio tempore alla ricerca di un’occupazione e non abbia irragionevolmente ritardato il termine per il completamento degli studi.
Tale lettura della Cassazione apre ad una nuova configurazione dei rapporti di filiazione in netto contrasto con la precedente giurisprudenza sul diritto ex art. 337 septies c.c. Tuttavia, nonostante l’intento chiarificatore della Corte, numerose sono le questioni che restano ancora in sospeso, relative, in particolare, alla cesura che si potrebbe verificare con il compimento della maggiore età. Sebbene la volontà della Corte sia quella di evitare il reiterarsi di comportamenti parassitari, il risultato potrebbe sostanziarsi in un’interpretazione eccessivamente riduttiva, inserendosi proprio nel momento in cui il figlio attraversa la fase più delicata della sua esistenza, in cui inizia ad interfacciarsi col proprio futuro. Giova inserire tale riflessione nella cornice del particolare periodo storico che stiamo vivendo, in cui un’intera generazione, con grandi difficoltà, è in procinto di effettuare le proprie scelte di vita, in un mondo danneggiato - anche economicamente - dall’emergenza SARS-CoV-2 (c.d. COVID-19)[68].
A fronte di quanto riferito finora, è facile accorgersi che la vera disputa non deve avvenire unicamente sul terreno dell’interpretazione della norma sostanziale, bensì anche su quello del riflesso sociale di ciò che, come interpreti e studiosi del diritto, siamo chiamati a mettere in discussione. Urge, pertanto, trovare un bilanciamento tra gli interessi di due generazioni: da una parte, i genitori, che, nonostante le loro fragilità, sono chiamati a non trascurare il c.d. best interest della loro prole; dall’altra, i figli, che, chiamati a comprendere dove si esauriscono i doveri dei genitori e iniziano i propri, debbono agire sempre più responsabilmente, spogliandosi dei comodi abiti fanciulleschi e imparando, pian piano, ad andare avanti anche senza i loro genitori[69].
5. Conclusione: la necessità di uno sviluppo della pars construens giurisprudenziale nel contesto di una riforma legislativa del diritto di famiglia
Al termine di questa analisi dell’ordinanza n. 17183/2020, emerge chiaramente la forte spinta propulsiva impressa dalla Corte di Cassazione. Pur non abbandonando il percorso già ampiamente delineato in sede di legittimità, la lettura dell’istituto dell’obbligo di mantenimento è ammantata di una nuova veste rispetto al passato, essendo mutata la prospettiva dalla quale veniva tradizionalmente letta la normativa di riferimento. In alcuni punti, ci si è persino spinti oltre il dettato legislativo, specie in considerazione delle pressioni provenienti dalla realtà contemporanea[70].
In questo contesto di continue trasformazioni, la Corte svolge al massimo delle sue potenzialità la funzione nomofilattica attribuitale dall’art. 65 ord. giud., compiendo uno sforzo significativo nella sistemazione e definizione dei principi in tema di obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, alla luce di un profondo mutamento dell’ambiente sociale[71].
Più volte, nel corso della presente indagine, è stata segnalata l’assenza di indicazioni precise da parte del legislatore in merito. Assenza che si è manifestata nella mancanza di punti fermi per il giudice di merito che, in prima battuta, è chiamato a dirimere le controversie che ne scaturiscono. Una simile incertezza causa forti oscillazioni ermeneutiche finanche nella interpretazione che di tale istituto offre la stessa Cassazione, la quale alterna un consolidamento del proprio orientamento su taluni punti a non trascurabili arresti giurisprudenziali riguardo ad altri. Urge, quindi, un bisogno di stabilità nella disciplina, che può essere soddisfatto solo con l’intervento del decisore politico, chiamato ad incidere in questo ambito non già con leggi sporadiche, che limitano la rispettiva operatività solo ad alcuni aspetti di tale materia, ma con una riforma organica che sancisca il definitivo superamento, oltre che del concetto di famiglia in termini di comunità fondata sul matrimonio, anche della incapacità dei figli di autodeterminarsi, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte di vita[72]. Ciò al fine di un recupero dell’essenza solidaristica della famiglia che, oltre che essere una “comunità di vita e di affetti”, è soprattutto la più importante tra le formazioni sociali deputate allo svolgimento della personalità dell’individuo, ai sensi dell’art. 2 Cost.
Una rinnovata valorizzazione di questi compiti inevitabilmente porta la famiglia ad interfacciarsi con l’esterno, con le altre istituzioni civili facenti parte del sistema cui essa stessa appartiene. Entità predisposte per uno scopo comune, ciascuna delle quali concorrenti nel processo di crescita della prole, chiamata ad un progressivo distacco dal “nido familiare” e ad un ingresso nel mondo del lavoro in tempi celeri o, comunque, non eccessivamente dilatati. L’interruzione del circolo vizioso che origina da una assistenza ad infinitum del figlio porta a conseguenze negative anche per quanto concerne l’(eventuale) inadempimento dell’obbligo di sostentamento dei genitori mediante il versamento degli alimenti. In assenza di un reddito proprio del figlio, il rischio è quello che si determini una sproporzione tra diritti e doveri reciproci, frustrando l’aspettativa che viene a crearsi in capo ai genitori di poter beneficiare delle sostanze del figlio una volta che questi sia riuscito a trovare una sistemazione.
In questo quadro complesso e frammentario, il recepimento delle direttive fornite dalla giurisprudenza di legittimità diventa una condizione imprescindibile. L’obiettivo è quello di offrire una rilettura sostanziale dell’obbligo di mantenimento, che abbandoni i meccanismi meramente formali che ne determinano il sorgere, nonché la retorica che pure ha caratterizzato alcune sue applicazioni, e si apra ad una quotidianità polimorfa, le cui sfide non possono essere superate con l’affermazione di una deresponsabilizzazione indiscriminata.
Non senza una certa dose di coraggio, la Corte, facendo ricorso alla tecnica dell’interpretazione per principi[73], ha costruito un paradigma audace nella decodificazione di questo istituto, che deve uscire dai margini dell’art. 337 septies c.c. per integrarsi con altre disposizioni, codicistiche e costituzionali. Tuttavia, il portato dirompente di una simile esegesi abbisogna di una ulteriore legittimazione da parte di future decisioni in senso conforme e, su tutte, di un’autorevole conferma da parte delle Sezioni Unite. Motivo per cui l’ordinanza n. 17183/2020 della Prima Sezione Civile indubbiamente rappresenta un traguardo importante, ma non certo risolutivo. Ciononostante, non è da ignorare il fatto che le risposte alle quaestiones sottoposte al vaglio della Cassazione sono presenti e ben riconoscibili all’interno dell’ordinamento, occorrendo solo che il legislatore provveda a cristallizzarle secondo un metodo teleologico orientato a valori. Pertanto, la conclusione di questo cammino è ancora lontana e, nel breve termine, è possibile semplicemente constatare che – parafrasando una celebre massima de Il Gattopardo – «se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi».
