Sommario: 1. Democrazia rappresentativa e democrazia diretta; 2. Gli istituti di democrazia diretta: oltre il referendum; 3. Il referendum: ratio e inquadramento giuridico; 3.1 I mille volti del referendum; 3.2 Cenni sulle storiche consultazioni referendarie nazionali; 4. Oltre il contesto nazionale: la democrazia semidiretta in Svizzera; 5. Conclusioni: verso una crisi della democrazia rappresentativa?
1. Democrazia rappresentativa e democrazia diretta.
Negli ordinamenti democratici, come quello nazionale, la sovranità appartiene al popolo[1]. Esso la esercita attraverso due distinte modalità: gli istituti di democrazia rappresentativa o indiretta e gli istituti di democrazia diretta[2]. Nei tradizionali modelli organizzativi basati sul principio della democrazia rappresentativa il popolo non partecipa in prima persona al formarsi dell’indirizzo politico[3]. Una democrazia rappresentativa, infatti, è contraddistinta da elezioni libere, competitive e regolari, e dai partiti politici, considerati come “la cinghia di trasmissione tra la società civile e gli organi costituzionali”[4].
Diversamente, i modelli di democrazia diretta si fondano sulla possibilità per i cittadini di esprimere direttamente una manifestazione di volontà, senza la mediazione dei partiti politici e dei loro rappresentanti. Dalla suddetta distinzione emerge come, democrazia rappresentativa e democrazia diretta, seppur distinte, presentino un tratto comune: incarnano una partecipazione intermittente[5].
Tuttavia, mentre la democrazia diretta trova spazio nelle città-stato dell’antichità classica, quella rappresentativa, invece, si rinviene nelle democrazie contemporanee[6]. In tal senso, una parte della dottrina[7] sostiene che “la democrazia è rappresentativa: necessariamente, in quanto strutturalmente, rappresentativa”[8]. Il modello di democrazia diretta, ai fini di un valido funzionamento, presuppone la sussistenza di un corpo sociale piuttosto ristretto ed omogeneo, che indubbiamente non può trovare alcuno spazio negli Stati contemporanei.
Nei modelli di democrazia rappresentativa, gli istituti di democrazia diretta (qualora siano presenti) non possono adempiere funzioni di supplenza degli organi di indirizzo politico, in quanto ciò risulterebbe nettamente in contraddizione con l’architettura costituzionale. Questi ultimi istituti non sono altro che dei correttivi apportati al sistema rappresentativo volti a migliorare la capacità di rispondere alle esigenze che maturano nella società civile[9].
Negli ordinamenti moderni, i principali strumenti di democrazia diretta sono: il referendum, la proposta di legge di iniziativa popolare, la petizione popolare e, secondo una parte della dottrina, l’azione popolare. Data l’esigenza di delineare accuratamente il primo strumento, nonché il referendum, appare opportuno illustrare a grandi linee gli altri istituti sopraccitati.
2. Gli istituti di democrazia diretta: oltre il referendum
L’art. 71 comma 2 Cost prescrive che: “Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”[10]. La legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” dispone le modalità di attuazione del referendum e delinea la disciplina attuativa dell’art. 71 Cost. Tale legge disciplina l’istituto della proposta di legge di iniziativa popolare agli articoli 48 e 49. In particolare, l’art. 48 prevede che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato al Presidente di una delle due Camere e che alla Camera adita spetti il compito di provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.
Ai sensi dell’art. 49 della legge già citata, vi è l’obbligo da parte dei proponenti non soltanto di redigere in articoli il progetto ma anche di allegare al medesimo una relazione che ne riporti le finalità e le norme. Sull’istituto in discussione, la dottrina ha sollevato talune questioni che, da un lato attengono all’individuazione di limiti specifici[11] di codesto tipo di iniziativa, e dall’altro, all’obbligo per la Camera adita di deliberare sul progetto di iniziativa popolare. Per quanto concerne quest’ultima, la dottrina manifesta una posizione contraria in ragione di svariati motivi[12].
Da detta constatazione ne consegue che, la presentazione di un atto d’iniziativa legislativa produce ulteriori effetti, tra cui innanzitutto quello di determinare l’attivazione del procedimento legislativo. Oltre a codesto istituto di democrazia diretta, la Costituzione prevede espressamente la possibilità per tutti i cittadini di presentare petizioni alle Camere al fine di chiedere provvedimenti legislativi ovvero di esporre comuni necessità (art. 50)[13]. Il diritto di petizione non solo si diversifica notevolmente dall’iniziativa popolare[14], ma al contempo, può essere attuato da un singolo soggetto o da gruppi di persone, senza limiti di numero[15]. Infine, parte della dottrina colloca tra gli istituti di democrazia diretta anche l’azione popolare, esperibile da un qualsiasi soggetto a tutela di un interesse diffuso e non di una propria situazione giuridica soggettiva[16].
A tal proposito, una distinzione essenziale è quella tra azione popolare suppletiva e azione popolare correttiva. La prima[17] ricorre nel momento in cui l’attore mira alla difesa di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo che è nella disponibilità di un organo pubblico, realizzando così un’ipotesi di sostituzione processuale (chi agisce in nome proprio fa valere una situazione giuridica soggettiva altrui).
Con l’azione popolare correttiva, invece, si agisce nei confronti dell’Amministrazione per far valere l’illegittimità della sua azione amministrativa. La finalità di codesta azione, perciò, è quella di sopprimere l’irregolarità commessa dalla P.A. a danno dell’interesse pubblico[18]. Da tale prospettiva emerge come la distinzione tra le due tipologie di azione popolare si basi sul criterio formale della legittimazione passiva, che nel primo caso è del terzo e nel secondo dell’amministrazione. L’azione popolare è, dunque, esperibile in casi tassativi.
3. Il referendum: ratio e inquadramento giuridico
L’espressione “democrazia diretta”, in genere, è associata al referendum, intendendo con tale espressione una particolare tipologia di consultazione popolare deliberativa, regolamentata in via ordinaria e con effetti giuridici predefiniti[19]. Appare opportuno marcare che, sebbene l’inquadramento del referendum tra gli strumenti di democrazia diretta[20] costituisca oramai una realtà consolidata, parte della dottrina avanza perplessità sulla collocazione di codesto istituto. Sul punto, vi è chi pone in discussione la contraddittorietà tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa e delinea l’istituto in esame come “elemento costitutivo della democrazia naturale”[21].
Un dato non opinabile è quello che vede il referendum presente solo in forme di governo divergenti dalla democrazia diretta. Una possibilità del genere, infatti, snaturerebbe l’istituto in quanto la sovranità sarebbe perennemente esercitata da un’assemblea di cittadini con poteri deliberanti. Al contrario, nelle democrazie moderne, il referendum, come già definito in precedenza, assolve una funzione correttiva o integrativa della volontà espressa dalle assemblee rappresentative e solo eccezionalmente in funzione sostitutiva. La diffidenza manifestata dalla dottrina circa l’inquadramento del referendum tra gli istituti di democrazia diretta discende anche dal fatto che il termine viene impiegato per definire istituti diversi tra loro. Tutte le tipologie di referendum, infatti, risultano accumunate dalla sola formulazione di un quesito e da due (in genere) o più[22] risposte predeterminate.
Da ciò ne discende la mancata possibilità per i votanti di distaccarsi dalle opzioni indicate nella scheda, vale a dire di esprimere posizioni divergenti. Tale diniego produce l’effetto di un “gioco a somma zero”, in quanto rispetto alla proposta avanzata dal Legislatore sono possibili esclusivamente due esiti: positivo (massimo risultato) o negativo (perdita secca). Il suddetto effetto comporta problematiche interpretative. In particolare, ove la proposta soggetta a referendum venga respinta dagli elettori, non sarebbe possibile comprendere le reali intenzioni degli elettori[23].
Secondo una parte della dottrina[24], l’istituto in discussione è solo apparentemente immediata e diretta espressione della volontà popolare, in quanto necessita sempre di mediazioni politiche. In ragione di ciò, sarebbe preferibile circoscrivere il referendum nella categoria della democrazia partecipativa, quale “istituto di partecipazione popolare”[25].
La distinzione più importante tra gli istituti di democrazia diretta è quella tra referendum e iniziativa popolare. In particolare, gli elementi da prendere in considerazione sono due: il promotore e l’autore dell’atto, che nell’iniziativa popolare si identificano nella collettività, mentre nel referendum sono rappresentati da un organo pubblico ovvero da una pluralità di promotori.
Diversamente, si potrebbe pensare di differenziare i suddetti istituti impiegando un unico criterio, quello del promotore. Tuttavia, codesta opzione è foriera di ripercussioni: innanzitutto, farebbero parte dell’iniziativa popolare tutte le ipotesi in cui la richiesta sia presentata da una frazione del popolo; in aggiunta, si dovrebbe distinguere tra iniziativa “propositiva” e iniziativa “deliberativa”, a seconda che l’atto assoggettato al voto discenda dal popolo o da un organo dello Stato. Stando a tali riflessioni, anche il referendum abrogativo, a fronte dell’iniziativa concessa a 500.000 elettori, rappresenterebbe un’ipotesi di iniziativa popolare deliberativa[26] (tesi supportata all’entrata in vigore della Costituzione).
3.1 I mille volti del referendum
Il termine “referendum” è impiegato nel diritto positivo per identificare una serie di istituti dotati di caratteristiche differenti tra loro[27]. Per codesta ragione, il vocabolo “referendum” è accompagnato da un attributo diretto a contraddistinguerlo in relazione ad un suo tratto specifico. Il referendum, perciò, ha natura poliedrica. Le tipologie possono classificarsi sotto molteplici aspetti. Tuttavia, a fini di semplificazione, la distinzione principale, incentrata sull’oggetto del voto, è quella tra referendum costituzionale (opera in materia costituzionale), referendum abrogativo (inerente a leggi ordinarie) e referendum consultivo (imperniato su modifiche territoriali).
Sotto il profilo temporale, il procedimento referendario può essere intrapreso preventivamente o successivamente rispetto ad una decisione o ad un atto degli organi politici o amministrativi (referendum preventivo o successivo). Un’ulteriore rilevante distinzione è quella tra referendum obbligatorio e referendum facoltativo. La prima tipologia si ha quando lo svolgimento di un dato referendum è previsto ex legge per l’espletamento di un procedimento. Si parla di referendum facoltativo, invece, quando l’attuazione dello stesso è vincolata alla richiesta di un soggetto a ciò legittimato. Con riguardo ai titolari del potere di iniziativa, si distinguono referendum “dal basso” e referendum “dall’alto” a seconda che la richiesta provenga rispettivamente da una frazione dell’elettorato o dagli organi politici[28].
Come già sostenuto in precedenza, in tale contesto, la distinzione principale è quella tra referendum costituzionale, referendum abrogativo e referendum consultivo; le suddette tipologie, in ragione della loro preminenza, necessitano di essere descritte in maniera approfondita. Il referendum su leggi costituzionali, introdotto dall’art. 138 della Costituzione, può essere proposto nei confronti di leggi costituzionali o di revisione della Costituzione, emanate da non più di tre mesi, ove ne facciano richiesta 500.000 elettori o cinque consigli regionali[29]. Il referendum di revisione costituzionale, a differenza di quello abrogativo di leggi ordinarie avente ad oggetto una legge già in vigore, presuppone una delibera dell’organo legislativo non ancora produttiva di effetti. Tale tipo di referendum presenta, come peraltro facilmente intuibile dal combinato disposto dell’art. 138 e della Legge di attuazione n. 352/1970, un carattere meramente eventuale. La Costituzione prevede, infatti, che non possa farsi luogo alla suddetta tipologia di referendum nel caso in cui la legge costituzionale sia approvata dal Parlamento, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi[30].
In tale circostanza, l’esclusione del referendum trova giustificazione nell’intenzione di evitare una consultazione vana, in quanto una legge approvata a maggioranza dei due terzi del Parlamento si presume conforme anche alla volontà del corpo elettorale[31].
Da ciò ne discende che, la procedura referendaria prescritta dall’art. 138 Cost. ottiene margine solo nell’ipotesi in cui, in seconda votazione, la legge costituzionale abbia conseguito la maggioranza assoluta dei consensi (e non la maggioranza dei soli presenti, come le leggi ordinarie, data l’impellente esigenza di sottrarre le norme costituzionali al potere decisionale della maggioranza parlamentare)[32]. Ove sussista la maggioranza assoluta, ma essa risulti inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, il secondo comma dell’art. 138 stabilisce che le leggi costituzionali possano essere sottoposte a referendum quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di ciascuna Camera o cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori[33]. La possibilità di attuare la procedura referendaria nei riguardi di leggi costituzionali approvate, in seconda votazione, senza maggioranza qualificata fa sì che la promulgazione della legge sia sospesa per tre mesi[34]. Laddove l’approvazione sia avvenuta con le maggioranze prevista dal primo comma dell’art. 138 Cost., il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere immediatamente alla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale[35].
A tal proposito, occorre puntualizzare che la suddetta pubblicazione assolve una funzione differente da quella prescritta per le leggi ordinarie: si tratta, infatti, di una pubblicazione di tipo notiziale, finalizzata a far decorrere il termine per la richiesta del referendum costituzionale. In caso di epilogo favorevole, l’Ufficio centrale provvede alla proclamazione dei risultati e decide anche su potenziali reclami; dopodiché, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione a cui ne consegue di rito la pubblicazione[36].
Nell’ipotesi in cui il progetto venga bocciato dalla maggioranza funzionale degli elettori, il Ministro per la grazia e la giustizia rende noto l’esito del referendum mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e il procedimento di formazione della legge si arresta all’istante[37]. Con riguardo a tale tipologia di referendum, due sono i temi da porre in risalto: le perplessità sul carattere dello stesso (oppositivo, confermativo o integrativo), di cui peraltro non vi è traccia nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente[38], e il ruolo ricoperto dal corpo elettorale nel procedimento legislativo ordinario. Quest’ultima questione merita di essere approfondita. Sul punto, la Corte costituzionale, nella sentenza 14 novembre 2000, n. 496, non manifesta alcun dubbio in ordine alla veste marginale assunta dal corpo elettorale[39]. A prescindere da codesta realtà, ormai consolidata, appare opportuno sottolineare che, nel referendum costituzionale l’intervento del popolo potrebbe compromettere la modificazione della disciplina costituzionale (la stessa Consulta, nella sentenza sopraccitata, sostiene che il popolo interviene “come istanza di freno, di conservazione e di garanzia) o al contrario, rafforzare una riforma costituzionale che ha incontrato il favore di una parte soltanto delle Camere (in teoria della forza di maggioranza). Infine, deve ritenersi precluso al Capo dello Stato l’esercizio del potere di rinvio alle Camere della legge costituzionale per un ulteriore esame ex art. 74 Cost[40].
La tesi opposta che richiede l’intervento presidenziale per far valere vizi di legittimità costituzionale relativi al procedimento referendario risulta palesemente incompatibile con gli artt. 12 e 23 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 (“Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e per tal motivo non accettabile[41]. Il referendum abrogativo, disciplinato dall’art. 75 Cost. e portato sulla scena dopo ben ventidue anni dalla Legge n. 352 del 1970[42], rappresenta un istituto di democrazia diretta tramite il quale corpo elettorale è chiamato ad esprimersi sulla “abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge” su richiesta di cinquecentomila elettori o cinque consiglieri regionali.
Sotto il profilo storico, tale referendum è il prodotto di uno sfoltimento, intrapreso prima nella Seconda Commissione, poi in Assemblea, del complicato progetto avanzato dall’On. Mortati, che racchiudeva varie tipologie di referendum: due su iniziativa del Governo per sospendere una legge approvata dalle Camere e per assoggettare al voto popolare una legge respinta dal Parlamento, tre su iniziativa del popolo per bloccare una legge già approvata, per abrogare una legge già in vigore e per adottare modifiche legislative in seguito al rigetto di un’iniziativa popolare[43].
L’impiego quantitativamente elevato di tale referendum costituisce segno di un inappropriato funzionamento degli ordinari strumenti di canalizzazione degli interessi e in particolar modo di una scorretta operatività degli organi parlamentari. Una parte importante della dottrina identifica il referendum abrogativo come “fonte del diritto”[44], in conseguenza della sua funzione abrogativa di un’ulteriore fonte[45].
La suddetta concezione è criticata da una corrente di pensiero minoritaria che configura tale tipologia di referendum alla stregua di uno strumento di controllo del popolo (o meglio del corpo elettorale) sull’operato prodotto dalle Camere, controllo che costituisce esercizio della sovranità popolare[46]. In realtà, la configurazione “normativa” del suddetto referendum emerge sin dai dibattiti dell’Assemblea costituente, su iniziativa dell’On. Nobili Tito Oro[47]. Sempre a norma dell’art. 75 Cost., codesto referendum non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio[48], di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, opponendosi al referendum sulle suddette leggi ragioni di opportunità politica, diversamente configurabili a seconda della materia in essa regolata, ma quasi tutte imputabili alla volontà del Costituente di riservare al Parlamento la tutela di alcuni interessi fondamentali dello Stato[49]. Tale tipo di referendum non è ammesso neppure per le fonti di rango costituzionale[50] e per le leggi ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato (Corte Cost. 16/1978)[51].
A tal proposito, l’art. 2 della Legge 11 marzo 1953, n. 1, prevede un giudizio preventivo di ammissibilità delle richieste referendarie, avente il duplice intento di accertare se queste riguardino le materie esplicitamente sottratte dall’art. 75 Cost. allo strumento referendario e di appurare che il referendum non colpisca le norme costituzionali o ulteriori fonti di rango costituzionale. La normativa costituzionale, oltre a delineare i limiti oggettivi e soggettivi[52] del referendum in discussione, mette a punto anche il quorum per la validità della votazione[53]. Quest’ultimo profilo merita di essere analizzato, in quanto l’esito del referendum è vincolato al raggiungimento di due quorum separati (si parla di quorum di partecipazione e quorum di deliberazione). Il quorum di partecipazione risalta la capacità d’incidenza sull’ordinamento giuridico dell’istituto dell’abrogazione referendaria. La partecipazione degli elettori, in tale tipo di referendum, non è indispensabile: il secondo comma dell’art. 48 Cost., che configura il voto come dovere civico, non si applica infatti alle votazioni per il referendum abrogativo.
Con riguardo al quorum di deliberazione, invece, occorre prestare particolare attenzione, in quanto esso è dato dalla maggioranza dei voti validamente espressi: non sono computate le schede bianche o nulle. In caso di esito favorevole all’abrogazione, questa è fatta oggetto di un decreto del Presidente della Repubblica che produce effetti già dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione[54]. Ove il risultato del referendum risulti contrario all’intento abrogativo, non è consentito proporre nuovamente l’istituto per la medesima legge o per le stesse disposizioni, se non dopo che siano trascorsi cinque anni (art. 38 l. n. 352/1970)[55]. Tale previsione ha sollevato più di qualche perplessità a livello interpretativo in relazione al fenomeno del crescente astensionismo che da un certo periodo in poi (precisamente dal 1997) ha frequentemente contraddistinto le consultazioni referendarie, invalidandole per mancato raggiungimento del quorum di partecipazione[56].
In realtà, l’omesso conseguimento del quorum di partecipazione non produce i medesimi effetti preclusivi che si hanno in caso di predominanza dei voti contrari all’abrogazione, laddove il quorum sia stato raggiunto[57]. Il referendum abrogativo, rispetto a quello costituzionale, è da sempre oggetto di discussione. Pensato dai Padri costituenti come uno strumento di esercizio della sovranità popolare da impiegare eccezionalmente, il referendum abrogativo ha vissuto una lunga fase di inattività a causa della diffidenza del mondo politico. Tale atteggiamento, peraltro, ha provocato una “disaffezione popolare” nei confronti non solo del referendum in esame ma in generale verso lo strumento referendario[58].
Nel territorio nazionale, codesto referendum ha trovato terreno fertile in quanto considerato un “rimpiazzo” di ulteriori forme di votazione popolare non contemplate in Costituzione. In particolare, esso è stato via via utilizzato “come referendum propositivo mediante la tecnica della manipolazione del testo sottoposto al voto popolare, come referendum di minoranza contro decisioni della maggioranza che si ritenevano lesive di diritti di libertà o di principi costituzionali (vedi il referendum del 1985 sul taglio dei punti di scala mobile) e come referendum consultivo su questioni di grande rilevanza che andavano ben oltre l’oggetto specifico dei quesiti”[59]. Da circa vent’anni, si parla di una profonda crisi del referendum abrogativo. Una parte della dottrina, a causa del fallimento consecutivo delle ultime tornate referendarie (sette su otto) tenutesi tra il 1997 e il 2016, ha sollevato talune perplessità in ordine alla possibilità di continuare ad impiegare tale tipologia di referendum[60]. Oltre agli strumenti referendari delineati, tutte le Regioni, ordinarie e speciali, prevedono il referendum consultivo[61].
Si tratta di una forma di consultazione popolare avente ad oggetto materie di esclusiva competenza locale, la cui realizzazione non è consentita in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. In detto contesto, appare necessario sottolineare le differenze esistenti tra la consultazione popolare[62] e il referendum consultivo[63]. La prima prevede un procedimento non particolarmente strutturato, mentre, all’opposto, il referendum consultivo ha luogo secondo procedure formali ben determinate. Quest’ultimo, altresì, si rivolge a tutti gli elettori, a differenza delle consultazioni popolari che invece sono dirette ad acquisire il punto di vista di una frazione della popolazione, di enti, di associazioni[64]. Parlando di referendum consultativo, occorre evidenziare la presenza di due forme. Quanto appena delineato ricalca le caratteristiche del referendum consultativo facoltativo[65], che si contrappone alla forma obbligatoria prescritta in ambito regionale nei limitati casi di modifiche territoriali (artt. 132 e 133 Cost.)[66].
Si tratta di referendum di natura consultiva che intervengono nei processi di ridefinizione territoriale delle Regioni e degli Enti locali e tramite i quali si ottiene l’opinione delle popolazioni interessate alla variazione territoriale. Innanzitutto, il referendum interviene nel procedimento che porta all’adozione di una legge costituzionale incentrata sulla fusione tra Regioni esistenti o sull’istituzione di nuove Regioni (art. 132 Cost. comma 1)[67].
Nella seconda ipotesi, il referendum interviene nel procedimento che termina con una legge ordinaria dello Stato basata sullo scollamento di Province e Comuni di una Regione, affinché siano raggruppati ad un’altra (art. 132 Cost. comma 2)[68]. Infine, il referendum interviene nel procedimento che conduce all’introduzione di una legge regionale avente ad oggetto l’istituzione di nuovi comuni o la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133 Cost. comma 2). A differenza di molteplici Costituzioni[69], quella italiana non prevede il referendum consultivo nazionale. L’adozione di una disposizione ad hoc (legge n. 2/1989) per introdurre un istituto non contemplato nella Carta costituzionale, noto come referendum d’indirizzo, ha rappresentato secondo alcuni un caso di “rottura della Costituzione”.
In particolare, con detto referendum il corpo elettorale è stato chiamato a pronunciarsi su di un quesito comprensivo, per di più, di tre questioni: la trasformazione delle Comunità europee in Unione Europea, la previsione di una forma di governo parlamentare per la futura Unione e l’affidamento al Parlamento Europeo del mandato di predisporre un progetto di Costituzione europea da presentare direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati Membri della Comunità.
Quest’ultima forma di referendum, mal recepita da parte della dottrina, non è altro che una specie del genere dei referendum propositivi non deliberativi, con efficacia cogente[71]. Occorre puntualizzare che, una proposta di includere in Costituzione la previsione di referendum di indirizzo di carattere nazionale era già stata presentata dalla c.d. Commissione Bozzi (ossia dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali), insediata nella fase iniziale della XI Legislatura[72].L’art. 123 Cost., altresì, conferisce alle Regioni la facoltà di regolamentare nei propri Statuti l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e atti amministrativi.
Al contrario del referendum costituzionale ed abrogativo, quello regionale, non ha particolare incidenza sulla vita politica nazionale. Tale realtà sorprende alla luce di una previsione che attribuisce ampia discrezionalità al legislatore statutario: il riferimento al referendum, infatti, non limita lo statuto in alcuna maniera[73]. In seguito, la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli Statuti delle Regioni a Statuto Speciale, introducendo la facoltà per ciascuna Regione di disciplinare gli istituti referendari. I nuovi Statuti hanno ampliato il novero dei referendum previsti, oltrepassando le previsioni contenute negli Statuti di prima generazione, che solitamente non accoglievano referendum differenti da quelli abrogativi di leggi e di atti amministrativi (il referendum abrogativo è infatti contemplato in tutti gli Statuti regionali).
3.2 Cenni sulle storiche consultazioni referendarie nazionali
Leonardo Sciascia, considerava i referendum come “gli avvenimenti più democratici mai verificatisi in Italia. Quelli che hanno dato veramente un’immagine di questo Paese che non si ha mai attraverso i risultati delle elezioni politiche o amministrative”. Il primo di questi, avutosi il 2 giugno 1946, non soltanto demanda alla collettività la decisione relativa alla forma istituzionale dello Stato (Monarchia o Repubblica), ma al contempo permette di portare a termine un obiettivo da tempo prefissato e sperato: con tale referendum hanno luogo le prime votazioni[74] a suffragio universale della storia costituzionale italiana[75]. A tal proposito, appare opportuno ricordare che, a distanza di un anno, il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 435, aveva insediato un apposito Ministero per la Costituente[76], con il compito di “predisporre gli elementi per lo studio della nuova Costituzione che dovrà determinare l’assetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economico-sociale”. Come risaputo, poi, la c.d. Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato[77], presieduta da Ugo Forti, a livello tecnico, diede un formidabile impulso in termini di impressioni e di soluzioni all’Assemblea costituente. In tale occasione, i partiti politici finirono per preoccuparsi più della “conquista del potere” che delle problematiche organizzative specifiche.
Un atteggiamento del genere, però, non deve stupire[78]. Il Paese, infatti, si viene a trovare in un momento storico delicato che porta con sé una nuova concezione e richiede inevitabilmente allo stesso di provvedere ad una ricostruzione. Oltre a tale referendum (istituzionale), in Italia si sono svolti ben sessantasette referendum abrogativi, un referendum consultivo e tre referendum costituzionali.
Tra gli istituti referendari rientranti nella prima tipologia, merita una menzione quello avente ad oggetto il divorzio. Una volta raggiunte le 500.000[79] firme necessarie, la Corte costituzionale nel gennaio del 1972 dichiara ammissibile lo svolgimento di un referendum contro la “scomoda” legge sul divorzio[80]. A prescindere dall’esito (60% contro l’abrogazione della legge e 40 % a favore), desta scalpore l’atteggiamento fermo assunto dal movimento laico e dal versante cattolico[81].
La risposta negativa all’abrogazione della legge sul divorzio comprova come l’opinione pubblica reputasse superata la visione autoritativa di un matrimonio destinato a resistere nei suoi effetti a prescindere dal venir meno della comunione di vita spirituale e materiale dei due coniugi e della concreta impossibilità di ricostruirla in caso di costante dissenso di essi. Il tema del divorzio ha così concesso all’istituto del referendum abrogativo, circondato da diffidenza prima e dopo l’entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di riscattarsi. Ulteriore referendum abrogativo rimasto nella memoria storica è quello relativo all’aborto[82]. Il testo sottoscritto dagli esponenti del Partito Radicale, che si avvicina ai punti inclusi nella proposta di legge 8 novembre 1979, n. 905, prevede la soppressione di talune disposizioni della legge 22 maggio 1978, n. 194 (“Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”)[83].
A cinque giorni dall’acquisizione delle firme da parte dei radicali, prende avvio un’altra campagna promossa dal “Movimento per la Vita”, per un referendum abrogativo incentrato di alcune norme della legge sopraccitata, ma con scopi opposti a quelli del Partito Radicale. I dirigenti di codesto movimento depositarono presso la Corte di Cassazione la richiesta per due distinti referendum: definiti rispettivamente “massimale” e “minimale”[84].
A differenza del Partito Radicale, il “Movimento per la Vita” intende avanzare una proposta accettabile anche da coloro che non intendono ripristinare il divieto assoluto sull’aborto. La consultazione referendaria del 17-18 maggio termina con la vittoria del “no” sull’abrogazione dell’aborto. Da tale risultato ne discende una vittoria schiacciante contro la proposta dei radicali di liberalizzare l’aborto in maniera più estesa di quanto non faccia già la legge 194/1978 e una vittoria più modesta contro la proposta del Movimento per la Vita di abrogare alcuni articoli della suddetta legge sull’aborto, al fine di limitarne i danni.
Sebbene l’aborto ancora oggi costituisca oggetto di accese controversie giurisprudenziali, con il referendum si consolida la volontà di rispettare la scelta femminile[85]. Per quanto concerne il referendum costituzionale, tenutosi per la prima volta il 7 ottobre del 2001 ed avente ad oggetto la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, merita considerazione il testo di legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato, in seconda votazione, nella seduta dell’11 luglio 2019, dal Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, e dalla Camera dei deputati, nella seduta dell’8 ottobre 2019, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Il 29 marzo del corrente anno i cittadini italiani avrebbero dovuto recarsi alle urne per convalidare o rigettare il “taglio” di deputati (da 630 a 400) e di senatori (da 315 a 200) più drastico della storia repubblicana nazionale.
Tuttavia, l’attuale emergenza sanitaria da Coronavirus ha costretto il Consiglio dei ministri a richiedere al Capo dello Stato la revoca del decreto di indizione, nonché il rinvio sine die del referendum[86]. Sebbene a tale emergenza sia attribuito, ormai da mesi, un ruolo di primo piano, la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari non merita di essere relegata, in quanto destinata ad incidere in maniera rilevante sull’assetto istituzionale complessivo. La riforma in questione, infatti, non soltanto solleva numerose perplessità in termini di democrazia[87], ma al contempo si presenta prosperosa di effetti distorsivi e nocivi sotto il profilo dell’organizzazione e del funzionamento delle Camere[88].
4. Oltre il contesto nazionale: la democrazia semidiretta in Svizzera
L’ondata referendaria registratasi negli ultimi anni a livello mondiale non incoraggia la tesi che considera la democrazia diretta come una preziosa alternativa a quella rappresentativa. Nelle democrazie contemporanee, infatti, quasi tutte le decisioni sono adottate dall’organo rappresentativo. Come già puntualizzato precedentemente, gli istituti di democrazia diretta costituiscono dei correttivi della democrazia rappresentativa[89]. Un caso singolare è invece rappresentato dalla Svizzera, considerata da sempre l’epicentro della democrazia diretta[90]. Il sistema istituzionale elvetico, di democrazia “semidiretta”, presuppone la coesistenza e l’integrazione delle decisioni degli organi dello Stato con la volontà direttamente espressa dal corpo elettorale. Tale connubio tra i rappresentanti e la popolazione trae origine dalla tradizione elvetica: la Landsgemeinde[91] dei Cantoni medioevali, infatti, non contrastava la nomina di un Consiglio per la redazione di progetti e raccomandazioni o per l’emanazione delle ordinanze. In tale ordinamento giuridico, il popolo, che elegge il Parlamento federale a scadenze quadriennali, vota circa ogni tre mesi su proposte di modifiche costituzionali e su leggi emanate dal Parlamento.
Le decisioni del popolo assumono così carattere cogente; l’intervento degli organi istituzionali ha luogo solo all’inizio e alla fine del procedimento[92]. Il sistema istituzionale elvetico è contraddistinto da due strumenti di democrazia diretta: il referendum (facoltativo e obbligatorio)[93] e l’iniziativa popolare. Circa il primo istituto, appare opportuno marcare che, in caso di referendum obbligatorio, l’esito positivo della votazione costituisce condizione di validità della disciplina oggetto della consultazione referendaria, mentre nell’ipotesi di referendum facoltativo (che si svolge solo su richiesta di 50.000 elettori o di otto Cantoni) il risultato favorevole della votazione costituisce condizione sospensiva dell’entrata in vigore dell’atto legislativo[94].
Il secondo istituto di democrazia diretta, nonché l’iniziativa popolare, concerne la revisione totale[95] o parziale[96] della Costituzione; in ordine al diritto cantonale, detto strumento può avere ad oggetto sia una legge che norme di rango inferiore e, nei Comuni, anche un atto amministrativo. Sotto il profilo formale, l’iniziativa popolare può avere ad oggetto tanto un testo redatto in articoli, quanto un testo stilato in termini generali. Nel primo caso, una volta approvato il testo, questo entra in vigore così come prescritto nei termini della presentazione; nel secondo caso, invece, in presenza di un esito positivo, spetta al Parlamento redigere un progetto da sottoporre ad una seconda votazione popolare. Sebbene il sistema istituzionale elvetico presenti molteplici virtù, tra cui quella di accentuare il valore della sovranità popolare, la dottrina riscontra nelle stesse talune pecche: si assiste, infatti, ad un indiscutibile rallentamento del processo politico[97].
5. Conclusioni: verso una crisi della democrazia rappresentativa?
Come noto, nelle democrazie contemporanee la democrazia diretta è relegata in secondo piano, in quanto oscurata dalla forma antagonista, nonché la democrazia rappresentativa. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, il tema della crisi della democrazia rappresentativa si è particolarmente surriscaldato, tanto da portare parte della dottrina a ridefinire la funzione espletata dalla democrazia diretta in chiave sostitutiva[98]. In realtà, ad essere in discussione non è la democrazia in sé, bensì la portata della rappresentanza mediante la quale il popolo affida ai rappresentanti le decisioni che regolano la vita dei cittadini, la determinazione dei diritti e dei doveri[99].
In particolare, la sfiducia del popolo italiano nei confronti della classe politica e delle istituzioni non solo ha enfatizzato la crisi della democrazia rappresentativa, ma al contempo ha posto in luce il divario esistente tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari in termini di sovranità popolare. Si pensi, infatti, alla Gran Bretagna dove in occasione del referendum del 23 giugno 2016[100], la volontà popolare ha appoggiato la fine dei rapporti tra lo Stato monarchico e l’Unione Europea.[101] A fronte di codesta realtà, parte della dottrina considera concreto il rischio di una scissione netta e definitiva[102] tra il popolo italiano ed il suo Governo.
Sorge spontaneo l’interrogarsi in ordine alla nuova veste che la democrazia diretta potrebbe assumere innanzi allo “spaccamento” dei rapporti tra sovranità popolare e rappresentanza politica. Di certo, sarebbe irragionevole pensare che la democrazia diretta possa colmare le lacune della democrazia rappresentativa e di conseguenza prevalere su di essa. Una valida soluzione potrebbe ravvisarsi nella scoperta di nuovi ed originali strumenti di democrazia partecipativa. Sul punto, trova terreno fertile l’idea avanzata da Dominique Rousseau che reputava auspicabile una rivisitazione del sistema politico rappresentativo francese, riconoscendo ai cittadini il diritto il richiedere la riunione di “Convenzioni”, i cui membri avrebbero dovuto essere estratti a sorte al fine di esprimere le proprie posizioni su proposte di particolare rilevanza (prima dell’iscrizione degli stessi all’ordine del giorno dell’Assemblée Nationale). L’efficacia di detto strumento sarebbe assicurata soprattutto in un ordinamento, come quello italiano, nel quale l’organo legislativo incontra serie difficoltà su temi di particolare sensibilità (si pensi ad es. alla questione del “fine-vita”, allo stralcio della previsione dedicata alla “stepchild adoption”).
Ovviamente, il ricorso ai suddetti istituti esalta maggiormente la mancanza di fiducia popolare nei confronti dell’operato espletato dalla classe politica e dalle istituzioni. Tuttavia, per quanto l’atteggiamento del sistema dei partiti possa considerarsi inefficiente, l’impiego di codesti strumenti non sarebbe tale da ovviare alla crisi della democrazia rappresentativa. Si assisterebbe, altresì, all’insediamento di movimenti “recintati”, tali da consentirne l’accesso soltanto a certe categorie di soggetti.
Un risultato simile risulterebbe nettamente in contrario con l’intento prefissato: sanare i deficit riscontrati. Al contrario, si dovrebbe pensare alle modalità con le quali costruire un dialogo costruttivo, pervenire a soluzioni condivise[103]. In mancanza di proposte fattibili, non resta che un’alternativa: porre le basi per un risanamento dei rapporti tra il popolo e la rappresentanza politica. Un legame che potrebbe ricucirsi soltanto laddove quest’ultima provveda all’ascolto della collettività e dia voce alle esigenze e alle richieste dei cittadini.
