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Pubbl. Dom, 2 Ago 2015

Comparto scuola: per docenti e classi di concorso ecco cosa cambia

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Ambra Di Muro


Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca intende "incidere sull’attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico", prevedendo in uno schema di regolamento -qui allegato- l’accorpamento delle classi di concorso, al fine di favorire una maggiore "flessibilità" nell’impiego degli insegnanti.


Dando attuazione al piano "La Buona Scuola" - L. 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. n. 162 del 15/07/2015) -, lo scorso 31 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto del Presidente della Repubblica, recante "disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e posti d'insegnamento"(1).

Con tale schema di regolamento, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca intende "incidere sull'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico", prevedendo l'accorpamento delle classi di concorso al fine di favorire una maggiore "flessibilità" nell'impiego dei docenti. 

Viene disposta la piena corrispondenza delle classi di concorso agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti previgenti e l'accorpamento delle medesime, al fine -si legge- di "aumentare il numero di posti per classe di concorso ed il tasso di sostenibilità degli insegnanti" (a seguito della revisione, esse diventano 114, in luogo delle precedenti 168).
Taluni docenti potranno trovarsi, quindi, ad insegnare materie ulteriori e diverse rispetto a quelle per le quali risultano abilitati.
In ossequio alle previsioni del piano governativo - che prevede, tra le altre cose, un potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere, dell'alfabetizzazione digitale e dello studio delle discipline musicali e coreutiche - vengono introdotte undici nuove classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole secondarie, di primo e secondo grado: "lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti); Scienze e tecnologie della calzatura e della moda; Scienze e tecnologie della logistica; Storia della musica; Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado; Tecnica della danza classica; Tecnica della danza contemporanea; Tecniche di accompagnamento alla danza; Tecnologie musicali; Teoria, analisi e composizione; Teoria e tecnica della comunicazione".

Lo schema di regolamento (allegato in calce all'articolo) reca ulteriori norme transitorie riguardanti i docenti (art. 3):

  1. quelli di ruolo, "attualmente titolari di insegnamenti in percorsi che (...) prevedono l’attribuzione a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per la stessa disciplina e per la stessa tipologia di percorso"; 
  2. quelli "in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso previgenti conservano il diritto a permanere nelle graduatorie ad esaurimento" (GAE). "Ai medesimi docenti sono conferite, per scorrimento delle graduatorie sopra citate, nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato esclusivamente su cattedre e posti relativi agli insegnamenti ricompresi nelle tabelle di cui agli allegati B e D al presente regolamento";
  3. quelli inseriti nelle graduatorie d'istituto verranno adoperati -quale organico dell'autonomia- per le supplenze in base all'abilitazione posseduta;
  4. da ultimo, quelli in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno ed aventi diritto all’inserimento nelle relative graduatorie ad esaurimento "possono chiedere l’inserimento tanto nelle graduatorie relative al titolo di abilitazione posseduto, quanto nelle graduatorie relative alle classi di concorso A SOST – 01, ASOST – 02, ASOST – 03", compilate sulla base di apposito decreto ministeriale.

 

 


1) Ex art. 64, co.4, lett. a), d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del medesimo anno.