Pubbl. Sab, 20 Giu 2020
Il contratto di leasing e l´azione di regresso. Una possibile soluzione alla prima traccia del parere di diritto civile
Modifica paginaIl presente elaborato analizza brevemente la prima traccia del parere di civile relativo all´esame di avvocato 2019. Dopo un approfondimento della disciplina in materia di leasing, anche con riferimento all´ipotesi di inadempimento dell´utilizzatore, verranno valutati gli effetti e la natura di un patto di retrovendita stipulato tra concedente e fornitore.
Sommario: 1. Analisi della disciplina in materia di leasing. - 2. La soluzione del caso.
"L'imprenditore individuale Tizio si rivolge alla Società Gamma affinché la stessa acquisti un macchinario che è in vendita presso il negozio gestito da Caio e glielo conceda poi in locazione finanziaria.
Il contratto di Leasing viene stipulato e prevede il pagamento, a carico dell'utilizzatore Tizio, della complessiva somma di 60.000 euro, suddivisa in rate mensili di 1000 euro ciascuna. Contestualmente, la società Gamma e il fornitore stipulano un patto di riacquisto in forza del quale Caio, in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing e a seguito di apposita richiesta da parte della società Gamma, si obbliga a riacquistare il bene a un prezzo prestabilito.
Nel corso del rapporto contrattuale, però, Tizio non paga le ultime 10 rate pattuite. Caio, pur consapevole di non esservi tenuto e per evitare di essere costretto a riacquistare un bene che, in quanto usato, ha ormai perso gran parte del suo valore commerciale, decide di provvedere lui stesso al pagamento dei residui canoni insoluti e versa alla società concedente la somma di 10.000 euro.
Successivamente Caio cita in giudizio Tizio dichiarando di agire in regresso ai sensi dell'articolo 1950 cc e chiedendo la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento.
Tizio, ricevuta la notificazione dell'atto di citazione, si rivolge ad un legale per un consulto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga un parere motivato illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito."
Questa la prima traccia dettata per l'esame di Stato da Avvocato svoltosi nel 2019, di cui si attende la pubblicazione degli esiti. Nelle more, per gli aspiranti avvocati e per tutti i fruitori del diritto, proponiamo una possibile soluzione al quesito di diritto posto dalla risoluzione del caso.
1. Analisi della disciplina in materia di leasing
Per rispondere al quesito sotteso al parere richiesto, occorre analizzare il contratto di leasing e, in particolare, le sue conseguenze in caso di inadempimento da parte del soggetto utilizzatore.
La vicenda in esame trae origine dalla stipulazione di un contratto di leasing avvenuta tra Tizio, imprenditore individuale, la società Gamma e il fornitore Caio. In particolare, Tizio si rivolgeva a Gamma, affinché quest'ultima acquistasse un bene di proprietà di Caio, per poi concederglielo in leasing dietro versamento di un canone periodico di 1.000,00 euro per 60 mesi. Gamma e Caio, peraltro, stipulavano un contratto con cui Caio si vincolava a riacquistare ad un prezzo prestabilito il bene fornito in leasing nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto e dietro specifica richiesta di Gamma.
Tuttavia, a seguito dell'inadempimento di Tizio, Caio, pur sapendo di non esservi tenuto, versava a Gamma la somma di 10.000 euro, pari ai canoni insoluti. A fronte di questo pagamento, Caio decideva di agire in giudizio nei confronti di Tizio ai sensi dell'art. 1950 c.c., chiedendo la restituzione dei 10.000,00 euro pagati, oltre gli interessi maturati.
Ciò premesso, una volta tracciate le circostanze fattuali essenziali per la risoluzione del quesito posto, è opportuno soffermarsi sul contratto di leasing. Esso, noto anche come locazione finanziaria, può essere definito come quello schema contrattuale, avente struttura trilaterale, in cui il soggetto utilizzatore (o conduttore) si rivolge ad una società di leasing (o concedente) affinché quest'ultima acquisti da un fornitore la proprietà di un bene, mobile o immobile, per poi concederlo in godimento allo stesso utilizzatore, dietro pagamento di un canone periodico.
Dal punto di vista giuridico, come si può notare, lo schema in esame si compone di due distinti contratti: il leasing stipulato tra concedente e utilizzatore, da un lato, e il contratto di compravendita stipulato tra fornitore e concedente, dall'altro lato.
Alla scadenza prevista a favore della parte che ha ricevuto il godimento, quest'ultima ha la possibilità di acquistare la proprietà del bene, pagando un prezzo residuo finale, altrimenti può restituirlo ovvero può pattuire una proroga del contratto, proseguendo il pagamento dei canoni.
L'esperienza giurisprudenziale maturata ha permesso di individuare diverse tipologie contrattuali di leasing.
E' opportuno, in questa sede, distinguere il c.d. leasing operativo, con il quale il produttore concede in godimento un proprio bene direttamente all'utilizzatore, dietro pagamento di canoni periodici per un periodo di tempo commisurato, dal leasing finanziario, caratterizzato, invece, da un accordo in forza del quale l'utilizzatore, interessato al godimento di un determinato bene, chiede ad una apposita impresa di leasing di procurarselo per poi cederglielo in godimento.
Con riguardo a quest'ultima fattispecie contrattuale, si è discusso a lungo sulla sua natura giuridica. A fronte di una posizione assolutamente minoritaria che configura la locazione finanziaria come un rapporto trilaterale, si è contrapporto un altro orientamento, attualmente dominante, che invece riconduce il leasing finanziario allo schema del collegamento negoziale (Cass. n. 17145/06). Quest'ultimo, secondo l'opinione in esame, si realizza tra il contratto di leasing vero e proprio e il contratto di fornitura, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, condizionando la validità e l'efficacia dei due negozi che pur rimangono formalmente distinti.
Delineate le fondamentali coordinate in tema di contratto di leasing, giova, altresì, precisare che per la figura contrattuale de qua manca una disciplina legislativa ad hoc, per cui le norme da applicare sono state di volta in volta individuate, in parte, nelle norme di diritto comune e, in parte, nelle norme dettate per altri contratti tipici.
In tale contesto, si è innestata la legge n. 24/2017 grazie alla quale è stata tipizzata la figura del leasing finanziario. Più specificatamente ai sensi dell'art. 1 comma 136 per locazione finanziaria si intende "il contratto con il quale la banca o l'intermediario finananziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unicio di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto [...]"
Una volta definita la nozione di contratto di leasing finanziario, i successivi commi 137-139 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 si occupano della disciplina relativa alla risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore.
Orbene, premesso che per "grave inadempimento" si intende il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali non consecutivi, nel caso di leasing immobiliari, ovvero il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili per gli altri contratti, il legislatore ha ritenuto - in tale ipotesi - di accordare al concedente il diritto di risolvere il contratto di leasing. Ove ciò accada, ai sensi del successivo comma 138, nei confronti del concedente sorge non solo il diritto ad ottenere la restituzione del bene ma, parimenti, l'obbligo di corrispondere all'utilizzatore l'importo ricavato dalla "vendita o da altra collocazione del bene, effettuata a valori di mercato, dedotte le somme pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita" .
Ebbene, l'analisi di siffatta disciplina induce a ritenere che l'utilizzatore potrà avanzare un diritto di credito nei confronti del concedente qualora il valore del bene ricavato dalla vendita sia superiore al debito residuo dello stesso utilizzatore.
2. La soluzione del caso
Ciò premesso in punto di diritto, occorre passare alla disamina del caso di specie e, in primo luogo, qualificare il contratto stipulato tra Tizio e la società Gamma come un contratto di leasing finanziario, attesa la natura trilaterale dell'accordo.
Ne deriva che il mancato pagamento di dieci canoni da parte di Tizio può qualificarsi come "grave inadempimento" ai sensi dell'art.1, comma 137, della suesposta legge e, pertanto, la società Gamma ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto, restituendo il macchinario, nonché quanto ottenuto dalla vendita o da altra allocazione dello stesso bene.
A questo punto, per risolvere il quesito posto, è necessario analizzare in che rapporto si pone il patto stipulato tra la società Gamma e Caio rispetto alla disciplina legale così riassunta. Sotto tale profilo, la pretesa avanzata da Caio nei confronti di Tizio, ossia la restituzione dei canoni anticipati maggiorata degli interessi legali, è stata giuridicamente - ma infondatamente - inquadrata nell'ambito dell'azione di regresso disciplinata dall'art. 1950 c.c. La collocazione sistematica di quest'ultima disposizione, invero, lascerebbe presumere che il rapporto in esame possa qualificarsi in termini di fidesiussione anche se, a ben vedere, il patto intercorso tra Caio e Gamma si presenta strutturalmente diverso da quello tipicamente previsto per la garanzia fideiussoria. Il contenuto di quest'ultima, infatti, richiede l'identità, almeno sul piano quantitativo, tra l'oggetto dell'obbligazione principale e l'obbligo del fideiussore, atteso il suo carattere accessorio rispetto al rapporto principale.
Ciò chiarito, venendo alla fattispecie in esame, Caio, in seguito alla stipulazione del patto con la società Gamma, era vincolato a riacquistare il bene ad un prezzo prestabilito, il che si differenzia dall'obbligo gravante sull'utilizzatore Tizio avente ad oggetto, invece, il pagamento dei canoni dovuto per il godimento dei canoni, sicché il contenuto dell'obbligazione adempiuta da Caio non può definirsi surrogatorio rispetto a quella di Tizio.
Il patto di retrovendita, pertanto, si può configurare come una garanzia atipica estranea al contratto di leasing di cui Tizio è parte e, di conseguenza, esso sarà inopponibile nei suoi confronti in forza del principio di relatività degli effetti, sancito dall'art. 1372 c.c.
Esclusa l'esistenza di un vincolo fideiussorio per le ragioni sin qui esposte, sarebbe più coretto ricondurre la prestazione eseguita da Caio nell'ambito dell'adempimento del terzo, così come disciplinato dall'art. 1180 c.c. Tale disposizione, difatti, riconosce immediato effetto solutorio nel caso in cui il terzo, estraneo al rapporto obbligatorio, esegua, di propria iniziativa o su accordo col debitore, la medesima prestazione a cui era tenuto quest'ultimo.
Alla luce di tale definizione, non v'è dubbio che il comportamento di Caio possa essere spiegato in questi termini, attesa la assoluta spontaneità della sua iniziativa. Egli, infatti, pur essendo consapevole di non esservi tenuto, ha deciso autonomamente di pagare le rate di competenza dell'utilizzatore Tizio.
Tuttavia, la norma de qua non chiarisce il rapporto che si viene ad instaurare tra debitore e terzo in conseguenza dell'adempimento dell'obbligazione (originaria) effettuato da quest'ultimo, sicché, qualora il terzo non abbia pagato in virtù di un titolo preesistente o concomitante all'adempimento, si è posto il problema di individuare l'azione esperibile dal terzo per ripetere quanto prestato, specie nelle ipotesi in cui manchi la prova dell'esistenza di un rapporto sottostante in ragione del quale è stato effettuato il pagamento.
Al riguardo, a fronte di variegate soluzioni prospettabili, le Sezioni Unite, in un caso simile a quello che ci occupa, hanno delineato la possibilità per il solvens di "agire nel concorso delle condizioni di legge, per l'ottenimento dell'indennizzo da arricchimento senza causa, stante l'ingiustificato vantaggio economico ricevuto dal debitore" (Cass. SS. UU. n. 9946/2009). Tale soluzione, avvalorata dalla più recente giurisprudenza, ritiene l'arricchimento senza causa un rimedio sussidiario, esperibile solo in via residuale. Difatti, come è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2675/2016, "la consapevolezza del terzo di adempiere un debito altrui esclude la possibilità di ricorrere alla surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio" .
Sulla scorta di quest’ ultimo orientamento giurisprudenziale, pertanto, la pretesa avanzata di Caio può ritenersi legittima. Ciononostante Tizio potrà richiedere in via riconvenzionale il ricavato delle vendita del bene, al netto dei canoni non corrisposto e del costo dell’operazione.