Sommario: 1. Il casus decisus; 2. L’art. 2740 c.c.: profili generali ed eccezioni per viincoli di destinazione con particolare riguardo al regime di opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori; 3. L’operatività dell’art. 170 c.c. rispetto ai creditori anteriori alla costituzione del fondo: la decisione del Tribunale di Agrigento.
1. Il casus decisus
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Agrigento riguarda l’opposizione all’esecuzione da parte di due coniugi che, dopo essersi visti pignorare alcuni beni da parte del loro creditore, si opponevano alla procedura esecutiva eccependo, per quanto qui di interesse, la nullità del pignoramento per impignorabilità dei beni che ne erano stati oggetto, in quanto precedentemente conferiti in fondo patrimoniale ed atteso che il credito per la soddisfazione del quale l’esecutante stava procedendo era sorto per scopi ch’egli sapeva estranei ai bisogni della loro famiglia.
In particolare, nel caso in commento, il credito azionato era sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale ed il creditore procedente era munito di ipoteca su alcuni dei beni del fondo, anch’essa iscritta precedentemente alla costituzione medesima.
2. L’art. 2740 c.c.: profili generali ed eccezioni per viincoli di destinazione con particolare riguardo al regime di opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori
Per comprendere adeguatamente ciò di cui si tratterà nel presente scritto, non pare ultroneo partire dal principio della responsabilità patrimoniale generica accolto dal nostro ordinamento e dal come gli istituti quali il fondo patrimoniale rappresentino un’eccezione, di modo da poter comprendere più adeguatamente il quomodo pensato dal legislatore onde bilanciare nel miglior modo possibile le differenti istanze che tali istituti sottendono.
L’art. 2740 c.c., rubricato “Responsabilità patrimoniale”, dispone, al primo comma, che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale regola di assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore può però subire una limitazione. A tal proposito, al secondo comma, viene per l’appunto affermato che le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
L’art. 2740 c.c. rappresenta, pertanto, una garanzia generale per tutti i creditori che hanno uguali diritti di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione, quali i privilegi, il pegno e le ipoteche (c.d. par condicio creditorum ex art. 2741 c.c.).
Il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e contestualmente l’art. 2901 c.c. tutela il creditore rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore[1].
Il patrimonio generale della persona costituisce un unicum, un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, che può comprendere anche rapporti personali, riferiti ad un soggetto determinato (sia esso persona fisica o giuridica), tutti comunque suscettibili di valutazione economica.
È evidente allora che di patrimoni destinati (autonomi, separati o segregati, come dir si voglia) si parla tutte quelle volte in cui la legge considera una parte di quel “tutto” che è il patrimonio nel suo complesso, come oggetto di una disciplina ad hoc, registrando quindi una deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale. Avviene quindi il distacco di una massa patrimoniale avente una propria destinazione ed una sorte giuridica più o meno indipendente che rimane strettamente connessa ad una data destinazione[2].
Ed invero, esistono degli elementi costitutivi che, più di altri, caratterizzano la figura in esame e ne facilitano il riconoscimento: a) la limitazione di responsabilità; b) l’indisponibilità.
Si parla di limitazione di responsabilità quando ci si trova di fronte ad una deroga al principio generale secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri. In pratica una parte del patrimonio (quella appunto scissa dal resto) non risponde di tutte le obbligazioni del titolare, ma solo di quelle derivanti dalla realizzazione o mancata realizzazione dello scopo per cui il patrimonio destinato è stato costituito.
Il risultato pratico è che nel patrimonio del medesimo soggetto, che resta il solo titolare, si formano due masse patrimoniali non solo tra loro del tutto distinte ed autonome ma anche soggette a diversa discipline in punto di responsabilità per i debiti contratti dal loro dominus, atteso che, mentre la massa per così dire "generale" risponderà di tutti i debiti presenti e futuri, la seconda, separata, potrà essere oggetto delle pretese dei soli creditori coi quali il debitore abbia contratto per il perseguimento degl interessi giuridici riferibili a detta massa.
L'indisponibilità nella fattispecie “patrimonio destinato” è complementare alla limitazione di responsabilità, perché se fosse possibile disporre liberamente dei beni separati, distraendoli dallo scopo cui sono destinati, ne deriverebbe la loro sottrazione ai creditori individuati in base alla destinazione.
La dottrina tradizionale[3] ha sempre letto nell’enunciato dell’articolo 2740 c.c. un principio di ordine pubblico, sorretto da una riserva di legge delle ipotesi derogatorie della responsabilità generale, ammissibili, quindi, solo se previste dal legislatore e, per di più, non suscettibili di interpretazione analogica. Tuttavia, il proliferare delle ipotesi di destinazione patrimoniale, caratterizzate da una limitazione della responsabilità del titolare del patrimonio, ha fatto dubitare, in dottrina, dell’effettività e dell’efficacia di tale disposizione.
Nel tentativo di sottrarre il patrimonio dell’interessato dall’aggressione dei suoi creditori, infatti, si è sempre più frequentemente assistito alla nascita di fondi patrimoniali, trust e vincoli di destinazione che, nelle intenzioni del debitore – spesso non senza finalità fraudolente – avrebbero dovuto rappresentare una barriera invalicabile contro chi avesse accampato pretese economiche nei suoi confronti, così mettendo al sicuro la propria ricchezza da “attacchi” esterni, non di rado con conseguenze anche assai lesive degli interessi di chi, invece, quel patrimonio aveva piena ragione di aggredire, per soddisfare i propri diritti di credito.
Per questi motivi, la giurisprudenza ha svolto, e continua a svolgere, un ruolo fondamentale nel tracciare i limiti oltre i quali non è comunque possibile sottrarsi al principio della responsabilità patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.[4], indipendentemente dall’ampiezza e dalla natura dello “scudo giuridico” cui si fosse fatto ricorso, atteso che, ove gli interessi di tutela del proprio patrimonio sottendono istanze fraudolente a danno dei creditori, il nostro ordinamento non può ad essi riconoscere alcuna forma di tutela.
Proprio per evitare che negozi come il fondo patrimoniale – capaci, come si è visto, di sottrarre al creditore gran parte del, se non tutto, il patrimonio del debitore – finiscano per essere lesivi degli interessi del ceto creditorio e, al contempo, che vengano completamente svuotati di utilità per il debitore che li ponga in essere, lo stesso conditor legis ha di regola tracciato un più o meno complesso regime normativo di opponibilità dei medesimi ai creditori.
Nello specifico caso del fondo patrimoniale, viene in considerazione il disposto dell’art. 170 c.c., a mente del quale «L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia[5]». A questo va aggiunto che, dopo la costituzione del fondo, perché sia opponibile ai terzi è necessario anche rispettare il disposto degli artt. 162, comma quarto, e 163, comma terzo, c.c., dai quali deriva che l’atto costitutivo andrà annotato a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi per essere opponibile ai terzi[6].
Da tale momento, ai sensi dell’art. 170 c.c., in linea generale i creditori dei coniugi non potranno soddisfarsi sui beni del fondo né sui frutti dei medesimi se i predetti sapevano che i debiti erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia[7]. Dal tenore letterale dell’articolo in commento si desume che il conditor legis ha inteso disciplinare tre diverse categorie di debiti: a) debiti contratti per bisogni della famiglia, per i quali l’esecuzione è consentita; b) debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia ma che il creditore riteneva fossero stati contratti per il perseguimento degli stessi, nel quale caso l’esecuzione è consentita; c) debiti contratti per bisogni estranei a quelli della famiglia e conosciuti come tali dal creditore, per i quali l’esecuzione non è consentita[8].
In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato dunque nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che condicio sine qua non dell’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso sarà l’inerenza diretta ed immediata di detti debiti con i bisogni della famiglia.
3. L’operatività dell’art. 170 c.c. rispetto ai creditori anteriori alla costituzione del fondo: la decisione del Tribunale di Agrigento
Se, come s’è visto, l’art. 170 c.c. disciplina in maniera organica il regime di opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori che vogliano soddisfarsi ai beni in esso costituiti, non può sfuggire che il medesimo non distingue tra creditori anteriori e posteriori alla costituzione del fondo. Vi è dunque differenza tra la posizione dei primi e dei secondi oppure la convenzione matrimoniale è in ogni caso loro opponibile?
A tale interrogativo è stato chiamato a rispondere il Tribunale di Agrigento, il quale, facendo ottimo governo della materia in argomento, ha chiarito che, per addivenire ad una soluzione, essendo il fondo patrimoniale una convenzione matrimoniale, occorre anzitutto partire dai sopra richiamati artt. 162, c. 4, e 163, c. 3, c.c., il combinato disposto dei quali, come già ricordato, fa sì che, mentre l’efficacia inter partes di una convenzione matrimoniale sussista già dal momento della sua stipulazione, per l’opponibilità ai terzi sia necessaria la preventiva annotazione della medesima a margine dell’atto di matrimonio degli stipulanti, essendo tale annotazione non mera pubblicità notizia ma avendo la natura di pubblicità dichiarativa. Dopo aver premesso ciò, il Tribunale continua precisando che si devono distinguere i creditori in tre categorie concettuali: a) i creditori prelatizi anteriori alla costituzione del fondo[9]; b) i creditori chirografari anteriori o posteriori alla costituzione del fondo; c) i creditori prelatizi con credito posteriore alla costituzione del fondo[10].
Compiuto tale distinguo, il giudicante statuisce quanto segue: a) i creditori prelatizi anteriori alla costituzione del fondo potranno sempre e comunque agire sui beni in esso costituiti, non essendo loro in nessun caso opponibile una convenzione matrimoniale che, anche se costituita antecedentemente al loro titolo di preferenza, sia comunque stata pubblicizzata successivamente; b) i creditori chirografari, non essendo muniti di alcun titolo di preferenza, potranno agire liberamente sui beni del fondo prima che questo venga costituito o comunque pubblicizzato mentre successivamente alla pubblicizzazione – e quindi all’opponibilità di esso nei loro confronti – potranno farlo solo nei più ristretti limiti di cui all’art. 170 c.c., i.e. qualora il debito sia stato contratto dai coniugi per i bisogni della famiglia o per scopi che, benché estranei ai bisogni familiari, il creditore ritenesse riconducibili ai medesimi; c) i creditori prelatizi posteriori alla costituzione potranno agire sui beni costituiti in fondo sempre e solo nei limiti previsti dall’art. 170 c.c., già pocanzi nuovamente precisati sub b)[11].
Per i motivi – pienamente condivisibili – esposti dal Tribunale di Agrigento, gli opponenti hanno visto rigettare la loro opposizione all’esecuzione rispetto ai beni sui quali il creditore aveva iscritto ipoteca prima che venissero costituiti in fondo patrimoniale.
