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Pubbl. Mer, 9 Ott 2019

La pensione anticipata attraverso quota 100

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Baldassarre Ceparano


Una breve disamina, alla luce della novella legislativa varata dal primo Governo Conte.


Sommario: 1. Quota 100: un tentativo di superamento delle politiche di austerity. 2. I requisiti del nuovo modello pensionistico. 3. Quota 100: Quali vantaggi? 

 

È possibile immaginare l’attuale sistema pensionistico italiano, come il risultato di una riforma continua: un complesso apparato normativo, tracciato e modificato, nelle sue linee essenziali, durante circa trent’anni.

Si tratta di un sistema duplice che, accanto alle tradizionali forme di assistenza pubblica, si compone di altrettante forme di assistenza previdenziali (private) alternative e/o complementari, fondate su finanziamenti gestiti da soggetti o da enti di diritto privato, su base volontaria, a capitalizzazione individuale (i versamenti, confluiti in conti individuali intestati ai singoli iscritti, vengono investiti e successivamente restituiti, con i rendimenti maturati, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva) e a contribuzione definita (la prestazione finale dipende dalle somme versate e dalla rendita dell’investimento).

Diversamente, il sistema pubblico di previdenza è stato spesso costretto, negli anni a dover fronteggiare il progressivo controllo della spesa pubblica rispetto al Prodotto Interno Lordo (PIL) e, coerentemente, la manovra “Salva Italia” (legge n. 214/2011), varata dal governo Monti, nel rinnovare il quadro previdenziale attraverso la sostanziale modifica del sistema di calcolo, ha innalzato ulteriormente il requisito anagrafico, estendendo il metodo contributivo “pro rata” anche ai lavoratori che, pur avendo maturato, nel dicembre del 1995 almeno 18 anni di contributi, avrebbero potuto fruire del più favorevole sistema retributivo.

1. Quota 100: un tentativo di superamento delle politiche di austerity.

Ecco che, nello sforzo di limare gli effetti di una normativa rigida che, inevitabilmente, procrastinava l’accesso dei lavoratori alla pensione obbligatoria di base, si è reso necessario istituire tutta una serie di soluzioni correttive, ora attraverso la previsione di eccezionali uscite anticipate, legate a particolari condizioni di disagio, ora ancora attraverso la cd. possibilità di pre-pensionamento tramite “prestito” (APE volontaria), da restituire, a partire dal primo pagamento della futura pensione, in vent’anni, mediante una trattenuta, effettuata dall’Inps, all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico.

In uno scenario completamente esautorato dalle politiche di austerità degli ultimi anni, il decreto legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26/2019, ha nuovamente ridefinito gli assetti principali del sistema previdenziale, con l’introduzione della cd. “quota 100”, il cui obiettivo è di anticipare il raggiungimento del trattamento pensionistico, per i lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (AGO), le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata dell’Inps ed i fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. In buona sostanza, il nuovo impianto normativo implica il raggiungimento di una quota, data dall’età pensionabile e dagli anni di contributi posseduti, in una misura pari almeno a 100.

A ben vedere, il sistema delle quote non rappresenta affatto una novità nel panorama previdenziale italiano: il modello di pensione di anzianità, in vigore fino al 2011 e poi sostituito dalla pensione anticipata della Riforma Fornero, prevedeva una duplice possibilità, ossia il raggiungimento della quota 96, con età minima di 60 anni e almeno 35 anni di contributi per i lavoratori dipendenti e della quota 97, con età minima di 61 anni e almeno 35 anni di contributi, per i lavoratori autonomi.

Ad oggi, per effetto della legge Fornero, sopravvivono alcune categorie residuali di pensione di anzianità con le quote: pensioni degli addetti ai lavori usuranti, pensioni dei beneficiari delle salvaguardie e il salvacondotto (previsto esclusivamente per i nati fino al 31 dicembre 1952).

2. I requisiti del nuovo modello pensionistico

Il citato decreto legge prevede, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, una somma più alta rispetto alle quote precedenti, stabilendo altresì, ai fini del raggiungimento della prestazione previdenziale, una linea minima di età e di anni contributivi.

Più esattamente, possono accedere alla “quota 100”, i lavoratori che abbiano un’età minima di 62 anni e una contribuzione di 38 anni. In termini pratici, chi, pur possedendo 39 anni di contribuzione, abbia un’età anagrafica di 61 anni, non potrà accedere alla pensione anticipata. Idem, dicasi per il lavoratore sessantatreenne che possieda però 37 anni di contribuzione. Nell’ultimo caso, fermo restando il raggiungimento e il superamento dell’età anagrafica minima prevista (62 anni), il lavoratore avrà bisogno di un’ulteriore anno di contribuzione per l’accesso alla pensione. In tale ipotesi, la quota sarà pari a 101.

Dei 38 anni di contribuzione, è necessario il possesso di almeno 35 anni utili di contribuzione, restando ovviamente esclusi i contributi figurativi per malattia e disoccupazione. La quota potrà, tuttavia, essere raggiunta attraverso il cumulo gratuito dei versamenti accreditati presso le gestioni amministrate dall’Inps (a titolo esemplificativo, gli iscritti all’ex Enpals possono cumulare i versamenti accreditati presso la propria gestione, con i contributi accreditati presso l’Inps), nonché attraverso il cumulo della contribuzione accreditata all’estero, in Paesi europei e/o convenzionati con l’Italia, in materia di sicurezza sociale, a patto che il richiedente non abbia espressamente richiesto la liquidazione di altra pensione in Italia. Di converso, può chiedere la quota 100 chi è già titolare di una pensione all’estero o si avvale del cumulo gratuito tra diverse gestioni di previdenza obbligatoria italiane.

Nel tentativo di evitare un preoccupante esodo in massa dei lavoratori, la norma è chiara nella previsione delle cd. finestre, spazi temporali determinati, che decorrono tra la data di maturazione dei requisiti e la data di liquidazione effettiva della prestazione previdenziale, differenziate tra i lavoratori del settore privato e quelli del settore pubblico.

Più esattamente, per i lavoratori del settore privato, autonomi o dipendenti, che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, la prima decorrenza utile dell’assegno pensionistico è prevista per il primo aprile 2019. Successivamente è prevista una decorrenza utile a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti. Così concepito, il sistema garantisce una decorrenza personalizzata per ciascun assicurato.

È evidente tuttavia come i dipendenti pubblici sembrino invece, dall’analisi normativa, decisamente penalizzati, in virtù della decorrenza prevista in sei mesi dalla maturazione dei requisiti pensionistici. Il dipendente pubblico, che maturi i requisiti nel luglio 2019, conseguirà il primo assegno nel gennaio 2020.

E’ previsto inoltre, il pagamento differito del TFS/TRF, la cui prima rata verrà erogata al momento del raggiungimento dei requisiti previsti dalla precedente legge Fornero: 67 anni di età, ovvero al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata (43 anni e 3 mesi di contributi; 42 anni e 3 mesi le donne) al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita.

In base alle disposizioni del decreto, la “Quota 100” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione, nel limite di 5mila euro lordi annui, dei redditi da lavoro autonomo occasionale e dei redditi derivanti da indennità per cariche pubbliche elettive, redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro, compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale, indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle proprie funzioni o per l’esercizio della funzione di giudice tributario, indennità sostitutiva del preavviso, redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani, indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito fiscalmente imponibile e da ultimo, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale. Diversamente, la prestazione è sospesa per tutto l’anno di produzione del reddito.

Il divieto di cumulo è tuttavia temporaneo e valido sino, al raggiungimento dei requisito previsto per l’attribuzione della cd. pensione di vecchiaia, pari, nella maggior parte dei casi, ai 67 anni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; il requisito è adeguato alla speranza di vita media.

3. Quota 100: quali vantaggi?

Dall’analisi della normativa, emerge, in maniera lampante, come il provvedimento presenti allo stato notevoli luci e ombre.

Di per sé, “quota 100” ha l’indubbia capacità di un pensionamento anticipato a un’ampia platea di lavoratori: gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995.

Altro vantaggio è sicuramente rinvenibile nella possibilità del cumulo presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’INPS. La circolare INPS n. 88/2019 chiarisce, tuttavia, che in caso di coincidenza di periodi contributivi, è prevista la “neutralizzazione” dei contributi versati o accreditati presso la gestione nella quale risulti il maggior numero di contributi.

L’incumulabilità del trattamento previdenziale con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, è sicuramente un forte limite deflattivo. Sebbene l’incumulabilità sia vigente esclusivamente per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, è necessario che il richiedente presti la massima attenzione: i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione con “quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.

Allo stato, nonostante la possibilità di una modifca dell'originario assetto normativo previsto dalla Legge Quota 100, chi matura i requisiti (non la decorrenza) per la quota entro il 31 dicembre 2021, può dirsi tranquillo: ha acquisito definitivamente il diritto a questa tipologia di pensione, richiedibile a patto che sia decorso il periodo finestra.

In sostanza – ed è questo un principio generale dell’ordinamento giuridico -, i requisiti vengono “cristallizzati”, in attesa di comprendere le evoluzioni e gli sviluppi di un non già poco intricato sistema di previdenza. 

Note e riferimenti bibliografici

Cinelli M., Diritto della previdenza sociale, 2018, Giappichelli, Torino.

Lettieri M., Reddito di cittadinanza, quota 100, flat tax e condono fiscale: quali vantaggi?, 2019, Edisud, Salerno.

Pizzuti F. R., Rapporto sullo stato sociale 2019 - Welfare pubblico e Welfare occupazionale, 2019, Sapienza, Roma.

Staiano R., La Riforma Fornero commentata, 2012, Maggioli Editore. 

Zanoni W., Le pensioni nel pubblico impiego dopo la Riforma Fornero, 2012, Maggioli Editore.