Pubbl. Gio, 16 Apr 2015
Il redditometro: cos´è e come funziona lo strumento cardine nella lotta all´evasione fiscale
Modifica paginaAnalisi del sistema di accertamento induttivo di cui il Fisco si serve per portare alla luce incongruenze tra il reddito dichiarato e quello accertabile, in una prospettiva di comparazione tra il vecchio redditometro e le innovazioni introdotte dal D.L. 78/2010, nonché delle principali pronunce giurisprudenziali sulla costituzionalità del metodo e sui punti critici del procedimento.
Il c.d. "Redditometro", principale innovazione introdotta negli ultimi anni per combattere l'evasione fiscale, è, dal punto di vista tecnico, un accertamento sintetico di tipo induttivo di cui l'Agenzia delle Entrate dispone in virtù del d.l. 78/2010. Modificando il precendente sistema, introdotto nel 1973 e denominato anch'esso "redditometro", l'art. 22 del citato decreto-legge stabiliva che "[...] l'ufficio puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta", giustificando l'introduzione del nuovo metodo con la necessità "[...] di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente [...]". Dopo aver sostenuto un periodo di rodaggio di circa tre anni il redditometro è entrato in funzione nel 2013 e rappresenta, pur con numerose modifiche, uno strumento preciso ed efficace, per quanto inviso a larga parte della popolazione, nell'accertamento di squilibri tra quanto dichiarato dai contribuenti e le reali spese sostenute dagli stessi.
Il "vecchio" redditometro: incongruenze
Il sistema denominato "redditometro" è in vigore in Italia fin dal D.P.R. 600/73: il fisco operava un confronto tra il reddito dichiarato e quello accertabile al fine di cogliere sul fatto quei contribuenti che, pur dichiarando redditi minimi o inesistenti, potevano permettersi beni ritenuti di lusso o quantomeno indice di un tenore di vita elevato. L'art. 38, comma 4 stabiliva che “L’Ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente, il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto (25%) da quello dichiarato. A Tal fine l’ufficio può determinare induttivamente il maggior reddito, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tali elementi per due o più periodi di imposta”. I presupposti applicativi del vecchio redditometro erano dunque:
- Un discostamento pari a 1/4 tra reddito accertato e reddito dichiarato;
- La reiterazione di tale incongruenza per un dato periodo d'imposta;
- Elementi e circostanze di fatto tali da giustificare la determinazione sintetica da parte dell'Ufficio.
Gli elementi e le circostanze di fatto erano valutate sulla base di indicatori ritenuti particolarmente affidabili: il D.M. 19 novembre 1992, dando attuazione alla legge 413/1991 che innovava il D.P.R. 600/73 di cui sopra, fissava nove macro-aree (aeromobili, navi, auto, moto, cavalli, assicurazioni, abitazioni, collaboratori familiari, roulottes) con i relativi coefficienti che, aggiornati ogni due anni sulla base delle medie ISTAT, avrebbero dovuto garantire una stima affidabile del reddito del contribuente. Laddove lo scostamento tra la dichiarazione e la stima degli uffici fosse risultata di almeno 1/4 il fisco avrebbe dato il via all'accertamento, facendo gravare sul contribuente l'onere di provare la legittimità delle spese sostenute.
In questa fase, infatti, il procedimento era ancora estremamente sbilanciato a favore dell'amministrazione: all'accertamento col vecchio redditometro, infatti, era riconosciuto il valore di presunzione legale relativa e, per di più, il contradditorio non assumeva carattere obbligatorio; inoltre, come evidenziato da più parti, la tabella degli indici riportata dal D.M. 19 novembre 1992 era eccessivamente rigida e poco precisa nella stima del reddito, in quanto ometteva criteri fondamentali nella valutazione (ad. es. il punto 6, relativo alle abitazioni, non dava alcuna rilevanza alla posizione dell'immobile). Le criticità evidenziate nel periodo 1992-2010 imposero dunque un profondo ripensamento del sistema, peraltro progressivamente scalfito da numerose sentenze di Cassazione: di grande rilevanza la 5794/2001, con la quale la Cassazione sancì la natura di presunzione relativa dell'accertamento sintetico, la 2411/2006 sulla necessità di motivare l'avviso di accertamento e la 6758/2007 sulla mancanza di flessibilità del redditometro nel valutare il contesto economico di riferimento del contribuente.
Il D.L. 78/2010 ha, come già detto, modificato sensibilmente il sistema, introducendo una serie di innovazioni che esamineremo nel dettaglio.
Il nuovo redditometro: presupposti applicativi e funzionamento
Il nuovo redditometro (da alcuni ribattezzato "spesometro") fonda la sua efficacia sul mutamento di prospettiva rispetto al passato: lo scostamento tra reddito dichiarato e presunto "scende" al 20% e basta che si sia verificato su una sola annualità per giustificare la richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia dell'Entrate, che opera così in modo maggiormente selettivo. Sul versante opposto, tuttavia, a una stretta sui controlli corrisponde una maggiore razionalità procedurale: il cittadino vede riconosciuto, infatti, il diritto al contradditorio, diventato obbligatorio per espressa previsione legislativa. L'art. 22, Titolo II del D. L. 78/2010 dispone infatti che "L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento [...]"; si garantisce così al contribuente la possibilità di giustificare le spese sospette e di chiudere sul nascere qualunque indagine sulle incongruenze reddituali. Laddove il contradditorio, certificato da un verbale, non sia sufficiente a fugare i dubbi sullo scostamento tra quanto dichiarato e quanto presunto l'Agenzia potrà avviare la procedura di accertamento, la quale, tuttavia, deve essere necessariamente preceduta da un tentativo di conciliazione denominato "accertamento con adesione", introdotto nel nostro ordinamento dal d. lgs. 218/97.
L'accertamento con adesione mira a prevenire l'insorgere di complesse e lunghe liti tributarie, favorendo l'accordo tra l'Agenzia e il contribuente che, pur dichiarando l'incongruenza tra reddito e spese, patisce effetti negativi minori in quanto:
-
"Le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge [...]" (art. 3, comma 3);
-
"L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte dell'ufficio." (art. 3. comma 4)
Note
- Si consiglia di prendere visione dei principali documenti utilizzati dall'autore nella stesura dell'articolo: D.P.R. 600/73, D.M. 12 novembre 1992 e Tabella A, D.L. 78/2010, Circolare 6/E del 2014 e sentenza 23554/2012 della Cassazione
-
Si consiglia, al fine di una migliore comprensione del funzionamento del redditometro, di provare uno dei simulatori del software Redditex presenti online.
L'autore consiglia il simulatore del Sole24Ore.