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Pubbl. Mer, 15 Apr 2015

Fido nei locali pubblici e ”Io posso entrare”. E´ davvero così?

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Federica Greco


La FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) "sulla base delle disposizioni del Regolamento CE n. 852/2004 sull’ igiene degli alimenti e le linee guida del Ministero della Salute emanate nel 2011" ha provveduto alla diffusione del “Manuale di Corretta Prassi Operativa” che disciplina l’accesso dei cani nei luoghi pubblici.


Il manuale appena indicato della FIPE sulla "corretta prassi operativa" rimanda al regolamento europeo n. 852 sull’igiene degli alimenti, risalente al 2004, che prevede la libera circolazione dei cani nei negozi, nei ristoranti e nei bar, rispettando precise disposizioni igieniche.

Il testo richiamato afferma l´inesistenza di motivi igienico sanitari tali da impedire ai cani di entrare nei pubblici esercizi.

Ma attenzione! La normativa fa riferimento soltanto ai cani, nessun altro animale domestico è, dunque, citato e non vieta in assoluto ai titolari degli esercizi commerciali di fermare Fido all’entrata. Il titolare, però, per impedire ai cani di entrare deve fare specifica richiesta al Comune dove è ubicato l´esercizio commerciale, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria. In caso di accoglimento dell’istanza, l’esercente dovrà apporre specifico avviso (l’ormai noto cartello con l’immagine di un cane e la scritta “Io non posso entrare”).

In mancanza del cartello di divieto preautorizzato e, difronte al diniego di accedere da parte dell´esercente, sappiate che egli è in torto: è obbligo del titolare esporre il cartello e, in sua assenza, al diniego di accedere al locale potreste richiedere l’intervento dei vigili. Questi ultimi sono tenuti ad accogliere il vostro esposto per una chiara violazione del nostro codice penale e, più precisamente, dell´art. 328 rubricato “Omissione d´atti d´ufficio”. La situazione potrà avere come esito una multa per l’esercente e un ammonimento per il futuro di ricordarsi di affiggere il cartello.

Il proprietario del cane può quindi cenare con Fido al suo fianco, purchè con museruola e guinzaglio. Non dovrà, però, avvicinarsi alle zone dedicate alla preparazione e manipolazione del cibo: vietato, quindi, farli accedere a cucine, laboratori o retrobanchi.

Un’ulteriore precisazione riguarda i supermercati. Non rientrando nella categoria dei pubblici esercizi, il cane deve aspettarvi all’uscita. L’unica eccezione riguarda i cani dei non vedenti, per loro l’ingresso è libero dappertutto. Chi ostacola l’accesso dei cani guida viola la legge e rischia una multa da 500 a 2.500 euro (L. n°37/1974). La norma in oggetto stabilisce, inoltre, che il non vedente è libero di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola.

Con queste normative “pet friendly” il prezioso valore degli animali da compagnia sembra essere definitivamente riconosciuto anche dalla legge.
E’ in questo ambito che ricordiamo la particolare sentenza del Tribunale di Varese con la quale una signora ricoverata in una clinica ospedaliera per diverse e gravi patologie, ha potuto ricevere in visita il suo cane, il quale ha potuto tornare a trovarla ogni volta che la padrona ne abbia avuto bisogno. Il giudice nella sentenza cita la legge del 4 novembre, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, redatta a Strasburgo il 13 novembre 1987: “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.

Il giudice di Varese ha, infine, concluso che: “il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane”. Ha, quindi, nominato un amministratore di sostegno e un ausiliare che si occupino della cura del cane e delle visite periodiche che la signora potrà ricevere.

Molte leggi regionali e regolamenti comunali hanno sposato tali principi, ma tanti altri ancora non si sono adoperati altrettanto, ragion per cui consigliamo di approfondire le fonti normative indicate per legittimare qualsiasi esposto e per essere, sia voi che i vostri amici a quattro zampe, rispettosi della legge. Auspichiamo, dunque, una regolamentazione sempre più dettagliata e una normativa sempre più rispondente alle esigenze che, di volta in volta si presentano nel rapporto uomo-animale.