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Pubbl. Mar, 10 Mar 2015

Approvato il Regolamento che disciplina la protezione internazionale dei rifugiati

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Eleonora De Angelis


Con d.P.R. 12 gennaio 2015 n. 21, il 20 Marzo 2015 entrerà in vigore il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, a norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.


Il 20 Marzo 2015 entrerà in vigore, nel nostro Paese, il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, a norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25. Tale decreto ha recepito la direttiva 2005/85/CE in materia di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato.  La direttiva in questione ha, come precipuo obiettivo, quello di stabilire norme minime comuni agli Stati membri con riguardo alle specifiche procedure da applicare per riconoscere o revocare lo status di rifugiato.

Ma cosa si intende per "rifugiato"? Il rifugiato è, a norma dell' art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, colui che, “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, "non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.  

Tra i punti centrali della normativa troviamo:

  1. chiarimenti in materia di selezione e di formazione dei membri delle Commissioni territoriali,  competenti ad esaminare le domande di protezione internazionale (art. 2) e di trasferimento della competenza delle Commissioni territoriali in caso di trasferimento del richiedente in un centro diverso (art. 4, punto 3);
  2. chiarimenti per stabilire il momento in cui la domanda di protezione internazionale deve considerarsi “presentata” (art. 3);
  3. durata biennale del permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 6, punto 2);
  4. viene specificato che il colloquio con il richiedente asilo, disposto dalla Commissione territoriale, deve essere effettuato alla presenza di almeno tre membri della Commissione territoriale (salvo richiesta in senso contrario del richiedente asilo);
  5. chiarimenti in tema di gratuito patrocinio (art. 8).

Il nuovo regolamento, secondo quanto detto dal Governo italiano, si pone come obiettivo primario il rafforzamento dell’effettività dell’accesso alle procedure e la tutela dei richiedenti la protezione internazionale, garantendo le garanzie previste e le misure assistenziali fin dal momento della presentazione della domanda.

 

Allegati

  • Convenzione di Ginevra del 1951
  • Direttiva 2005/85/CE
  • d.P.R. 21/2015