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Pubbl. Mar, 15 Mag 2018

La motivazione della valutazione parziale nella griglia di attribuzione dei punteggi nelle procedure concorsuali

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Francesco Orabona


La Commissione esaminatrice, nella griglia di valutazione dei candidati, deve esplicitare le ragioni dell’assegnazione del punteggio e indicare, ove previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce. La posizione di ciascun candidato in sede di esecuzione del giudicato.


Sommario: 1. Il punteggio numerico equivale a motivazione: brevi cenni; 2. La motivazione nei sottopunteggi della griglia di valutazione; 3. L’esecuzione del giudicato e la posizione di ciascun candidato della graduatoria.

1. Il punteggio numerico equivale a motivazione: brevi cenni.

Da anni si è posta la questione se nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame la Commissione giudicatrice, nell’attribuire il voto numerico alle prove sostenute dai candidati o ai titoli proposti, possa assolvere l'obbligo di motivazione di cui all’art. 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti sempreché appositi criteri di massima posti dalla lex specialis siano prefissati dalla medesima Commissione o elaborati in una griglia di valutazione.

Orbene, l’orientamento giurisprudenziale tra i TAR ed il Consiglio di Stato negli ultimi anni non è risultato univoco.

Infatti, secondo alcune pronunce, il punteggio numerico è idoneo a costituire un’espressione sintetica della valutazione tecnica compiuta dalla Commissione senza che quest’ultima debba necessariamente motivare il percorso logico giuridico seguito nell’attribuzione dei punteggi. In particolare si è ritenuto che il voto numerico si ricollega alla prefissazione di criteri puntualmente applicabili ed applicati, per cui l'uso di una griglia di valutazione, preventivamente stabilita, con suddivisione analitica per indicatori e descrittori, espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame ed all'apprezzamento per essi operato, rende comprensibili ai candidati i giudizi operati dalla Commissione esaminatrice e, quindi, soddisfa l'esigenza (sottesa all'obbligo di motivazione) d'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive[1].

Un altro indirizzo giurisprudenziale, di segno opposto a quello sopra descritto, è, invece, concorde nel ritenere che sia necessaria una motivazione espressa che renda conoscibile al candidato l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice nell’attribuzione del punteggio numerico[2].

Di recente sembra invece prevalere il primo indirizzo giurisprudenziale.

Infatti è stato ribadito il principio secondo il quale il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti allorquando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo quindi anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultano da un'adeguata griglia di valutazione, stabilita "a priori". In tal caso il punteggio numerico, tenuto conto delle superiori indicazioni, vale quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990[3].

2. La motivazione nei sottopunteggi della griglia di valutazione

Nel caso in cui la Commissione giudicatrice, nell’ambito di una procedura concorsuale per titoli e colloquio per l’accesso ad un elevato profilo professionale, abbia redatto per ciascun candidato una griglia di valutazione in base alla quale attribuire i punteggi complessivi delle varie macro categorie di voci (es. anzianità di servizio, incarichi espletati, pubblicazioni, ecc.) prevedendo nella stessa griglia le corrispondenti sotto-voci alle quali assegnare i relativi sotto-punteggi (ad esempio partecipazione a gruppi di lavoro come membro fino ad un massimo di punti 0,3; come responsabile di sottogruppo fino ad un max di 0,5, ecc.)[4], ci si è posta la questione se la medesima Commissione debba necessariamente riportare nei relativi verbali la valutazione parziale cioè i sottopunteggi che consentirebbero ai candidati di conoscere in che modo sia stato determinato il punteggio totale delle varie macro-categorie.

Ebbene, in un primo momento il Giudice amministrativo in alcune pronunce (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III Quater, 20.11.2012, n. 9608; Consiglio di Stato sez. VI 13 giugno 2012, n. 3492) aveva ritenuto che la Commissione, allorquando si limita alla descrizione analitica nei verbali delle categorie valutabili ricollegando ad esse i vari sottocriteri dalla stessa elaborati ai fini della ripartizione dei punteggi massimi assegnati dal bando per ogni categoria valutabile, già compie una valutazione in termini numerici delle diverse categorie di titoli e ciò consente alla stessa di ricostruire in maniera sufficiente l'iter logico-giuridico nell'assegnazione del punteggio. Quindi in presenza di criteri predeterminati il voto numerico è sufficiente per la valutazione dei titoli[5].

Di recente la Giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 27.04.2015, n. 2119; TAR Lazio Roma, Sez. III, 30.05.2017, n. 6392), contrariamente al pregresso orientamento, ha chiarito espressamente il principio secondo cui la Commissione esaminatrice quando si auto-vincola prevedendo una griglia articolata di criteri di valutazione con un punteggio massimo assegnabile e con eventuali sottopunteggi, deve poi esplicitare le ragioni dell’assegnazione di quel determinato voto e indicare, ove previsti, i singoli voti assegnati per ciascuna sub-voce. Se la commissione si limita ad indicare, accanto alla “grande voce” un voto complessivo numerico il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato. Tale principio è ancor più rigoroso nelle selezioni concorsuali laddove si tratti di valutare prove per soli titoli[6].

3. L’esecuzione del giudicato e la posizione di ciascun candidato della graduatoria.

All’esito della statuizione del Giudice amministrativo che impone all’Amministrazione una nuova motivazione dei punteggi nel senso di esplicitare i vari sub-punteggi in relazione alla parte interessata, l’Amministrazione è tenuta a ricostituire la Commissione al fine di dare piena esecuzione al giudicato. In tal caso, la Commissione, in sede di rinnovazione della procedura valutativa, ha il compito di rendere espliciti, ove esistenti, i punteggi parziali delle sub voci che avevano determinato i punteggi delle singole voci già assegnati a suo tempo, senza procedere ad alcuna nuova valutazione dei titoli dei candidati né tantomeno alla ridefinizione o integrazione dei criteri stabiliti in precedenza dalla stessa Commissione[7].

Talvolta può accadere che l’Amministrazione dia parziale esecuzione alla statuizione del Collegio in sede di rinnovazione della procedura dichiarata illegittima nel senso che la Commissione, nuovamente incaricata, proceda a riesaminare la posizione del solo candidato ricorrente.

A tal riguardo, appare evidente che trattandosi di una procedura concorsuale, la posizione di ciascun candidato della graduatoria impugnata deve essere valutata in relazione a quella di tutti gli altri partecipanti, con la conseguenza che sussiste l'interesse della parte ricorrente a conoscere non solo i propri punteggi parziali, ma anche quelli riportati dagli altri candidati nella medesima procedura. Del resto la dichiarata illegittimità del procedimento seguito dalla Commissione (nell’ipotesi in cui renda noti solo i punteggi complessivi assegnati ma non quelli parziali) coinvolge tutti i casi in cui quel procedimento è stato seguito e dunque anche l'attribuzione dei punteggi relativi agli altri candidati che di solito sono convenuti nel medesimo giudizio in qualità di controinteressati. Ciò in quanto l'illegittimità di una fase del procedimento travolge tutte le restanti fasi del procedimento, con la conseguenza che tutte le operazioni devono essere rinnovate a partire dal momento nel quale il vizio si è verificato. La Commissione, dunque, nell’ambito del percorso di rivalutazione dei punteggi deve indicare nella griglia di ciascun candidato della procedura, accanto al punteggio complessivo delle macro-voci, i voti delle singole sub-voci che hanno determinato il raggiungimento del punteggio attribuito agli stessi candidati nell’ambito della macro-voce. In tal modo, la Commissione, in sede di esecuzione della sentenza, è in grado di fornire la garanzia di uniformità dei criteri di valutazione per tutti i candidati senza limitarsi a riesaminare esclusivamente la posizione dell'unico candidato menzionato nella statuizione da attuare[8].

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 29-11-2014, n. 12000; Cons. Stato Sez. VI, 27-08-2014, n. 4348; T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 21-07-2014, n. 1891; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II Sent., 14-04-2008, n. 407.
[2] T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II Sent., 09-09-2009, n. 1492; T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 07-02-2013, n. 117; Cons. Stato Sez. V Sent., 01-09-2009, n. 5145.
[3] Cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. V, 23-03-2018, n. 1860; Cons. Stato Sez. V, 07-12-2017, n. 5770; Cons. Stato Sez. V, 07-12-2017, n. 5775; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 24-05-2017, n. 6171.
[4] Le commissioni, di solito, predispongono una scheda individuale nel quale si riporta la grande voce e il voto finale complessivo. Così, ad esempio per la voce attività ordinaria il punteggio massimo è di 16 e per la voce percorso formativo il punteggio fino ad un massimo di 3, ecc; nell’ambito di queste voci sono inserite le sottovoci, rispettivamente, nella prima, partecipazione a gruppi di lavoro come membro fino ad un massimo di 0,7…; nella seconda, per dottorato di ricerca fino ad un massimo di 1,5 punti ecc.
[5] Si trattava dell’impugnazione della graduatoria per un concorso di elevato profilo professionale (dirigente di ricerca di I livello) all’esito della quale la Commissione esaminatrice aveva provveduto ad inserire nella scheda di valutazione del candidato ricorrente soltanto il punteggio complessivo delle macro voci senza riportare il punteggio delle singole micro voci e, pertanto, tale omissione non permetteva all’istante di conoscere l’iter logico seguito dall’Organo valutativo nell’assegnazione del punteggio complessivo.
[6] In tal caso appare evidente il mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale in materia atteso che si è in presenza di una procedura concorsuale bandita da Ente pubblico di ricerca per profili di elevata professionalità in cui si richiede a carico della Commissione una valutazione molto rigorosa dei candidati i quali sono selezionati in virtù del solo esame dei titoli professionali e curriculari ed a seguito di colloquio. Stante la specificità della procedura, non è prevista alcuna una prova d’esame scritta. Tale principio trova, quindi, applicazione per tutte le procedure concorsuali analoghe a quella oggetto di tali giudizi.
[7] Cons. Stato, Sez. VI, 21.02.2017, n. 800: con tale pronuncia il Collegio imponeva alla Commissione esaminatrice di porre in esecuzione il giudicato mettendo in evidenza il principio dell’obbligo di motivare i vari sottopunteggi della griglia di valutazione di ciascun candidato.
[8] T.A.R. Sardegna, 06-08-2003, n. 1006.