Pubbl. Dom, 25 Feb 2018
Praticanti avvocati: per il CNF la partecipazione ad una mediazione vale come una udienza
Modifica paginaEcco il testo integrale del parere del CNF a seguito di richiesta del COA di Bologna
Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 55/17, scaturito da una richiesta del COA di Bologna, ha affermato l'equiparazione, ai fini della pratica forense, della partecipazione alle udienze agli incontri di mediazione. In sostanza, il praticante potrà conteggiare nel numero delle udienze necessarie ai fini della pratica forense, ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016, anche gli incontri svolti davanti al mediatore a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (va quindi escluso il primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata. La equiparazione viene invece esclusa in relazione al procedimento di negoziazione assistita.
Di seguito il parere del CNF n. 55/2017.
Consiglio Nazionale Forense
Parere
Il COA di Bologna chiede di sapere se la partecipazione alle riunioni – incontri in sede di mediazione ex d. lgs. n. 28/2010, sia di natura obbligatoria che delegata o delle altre ADR può essere equiparata alla partecipazione alle udienze in sede giurisdizionale, ai fini della pratica professionale. (Quesito n. 287, COA di Bologna)
Pubblicato il 13 novembre 2017
La risposta è nei seguenti termini.
L’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 prevede che:
“Il consiglio dell’ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività…”
D’altro canto, l’art. 8, comma 2 del DM 70/2016 prevede che:
“Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici”.
Sottolinea la Commissione l’importanza che la formazione del praticante debba riguardare anche il procedimento di mediazione e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite alternativi alla giurisdizione; e a tal fine ritiene che ben possano essere computati nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.
Analogamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che si svolgano avanti ad un organo terzo, con esclusione quindi del procedimento di negoziazione assistita.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 12 luglio 2017, n. 55