Pubbl. Ven, 12 Gen 2018
TASI: profili critici e legittimità di una ipotetica doppia imposizione
Modifica paginaIn un precedente intervento si è cercato di indagare quelli che sono i potenziali vizi di incostituzionalità di IMU (Imposta Municipale Unica). In questo ulteriore intervento si cercherà di sviluppare alcune considerazioni ulteriori in materia di TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
Le considerazioni che sono state fatte in un precedente intervento a proposito di IMU devono essere opportunamente sviluppate, ma anche modificate ed evolute, in ordine a TASI, introdotta dal legislatore fiscale nell'ordinamento giuridico italiano in forza di quanto previsto dalla Legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731 che, istituendo il mostro giuridico-fiscale tricefalo denominato IUC, che mescola un’imposta (IMU) e due tasse (TASI e TARI – ammesso che poi TARI non assuma le fattezze di tariffa con tutte le conseguenze del caso, innanzitutto a livello IVA), ne basa il presupposto impositivo su due ragioni del tutto disomogenee di cui
- una costituita dal possesso di unità immobiliari (e quindi collegandolo alla loro natura catastale e valore venale)
- e l'altra invece connessa all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali creando una commistione del tutto illogica tra la tassazione di un bene in base al suo possesso/utilizzo e la fruizione di un servizio (vedi nota n. 1).
La TASI (Tassa sui servizi indivisibili) ha il suo momento istitutivo all'interno dell’articolo 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 (il quale recita che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”) che, così come è stato più sopra anticipato, identifica quale soggetto passivo dell’imposta, ai sensi del successivo comma 671, "chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669" e la cui base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 675 della Legge n. 147/2013 in materia di applicazione dell'IMU, così come previsto dall’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) di cui già si è ampiamente trattato.
Orbene, l'articolo 13 del decreto richiamato dal comma 675 sopra citato rientra nelle disposizioni tributarie che danno effetto costitutivo ai fini IUC a partire dal 2014, limitatamente a TASI e TARI. Per brevità espositiva, si abbia sempre a mente quanto è già stato detto in merito all'articolo 4 dello Statuto del Contribuente (“Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”), agli articoli 3, comma 2 (“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”), 23 (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”), 47 (“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese”), 53 (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”), 97 (“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”) della Costituzione italiana ed all'articolo 1 del protocollo addizionale alla Carta dei Diritti dell'Uomo siglato a Parigi il 20 marzo 1952.
In forza di quanto viene stabilito dai testi legislativi citati si potrebbe a buon diritto anche sostenere che la TASI abbia innanzitutto le sembianze di un "tributo mascherato" il cui scopo potrebbe essere inteso come quello di una forma di imposizione tipica intesa in senso stretto e non già quello di un tributo finalizzato alla remunerazione diretta di servizi (indivisibili) come vorrebbe far intendere il legislatore (quasi tendente ai principi costitutivi di una vera e propria tassa – magari il legislatore dovrebbe tenere presente la differenza fra “tassa” ed “imposta”).
In secondo luogo la TASI può apparire effettivamente nelle vesti di una "doppia imposizione patrimoniale": questo perché il tributo si basa sui presupposti che furono quelli della ex ICI (di cui al D.Lgs. n. 504/92) la cui odierna base imponibile è prevista ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge di cui sopra. Da ciò discende in perfetta logica che la norma istitutiva della IUC (la cui definizione è estremamente imprecisa) ha come presupposto impositivo il fatto consistente nel possesso di unità immobiliari (così come accade con l'IMU), il tutto collegato alla natura ed al valore dell’immobile ed all'erogazione ed alla fruizione di servizi (indivisibili) comunali (ammesso e non concesso che questi effettivamente esistano anche perché la loro non esistenza non preclude la tassazione).
A ben vedere la differenziazione che è stata fatta dal legislatore in ordine ad IMU e TASI è solamente di mero scopo spartitorio di quanto risulta essere derivante dal gettito fiscale che dovrebbe essere suddiviso fra Amministrazioni comunali ed Amministrazione centrale.
Ciò che consegue da questo pasticcio normativo è che a carico del cittadino-contribuente si concretizza un’imposizione tributaria unica IUC che (per l'appunto) sostanzialmente ed effettivamente, sia nello spirito che nel corpo, colpisce (per due volte) il medesimo bene consistente nel patrimonio immobiliare, concretizzandosi nella nuova tassa sul macinato di ottocentesca memoria. Si aggiunga, per altro, che anche lo stesso rapporto e la medesima relazione della persona con la cosa, bene o diritto (possesso, detenzione, ecc.) subiscono lo stesso trattamento.
Note
Nota n. 1) Per chiarire meglio la situazione è opportuno chiarire, a costo di essere ripetitivi, che la IUC è composta dall'IMU (di natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili o di diritti reali su di essi) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI (a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile) e nella tassa sui rifiuti TARI (a carico dell'utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).