• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mer, 4 Ott 2017

Cartella di pagamento: è nulla la notifica in formato pdf

Modifica pagina

Valeria Lucia


Con la decisione in commento, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sez. I, ha stabilito che il file allegato alla posta elettronica certificata con estensione p7m è l’unico in grado di garantire l’immodificabilità del documento e l’identificabilità del suo autore


La CTP di Reggio Emilia, con decisione n. 204, depositata il 31 luglio 2017, ha affrontato la problematica afferente il tipo di estensione del file che deve contenere la cartella di pagamento notificata a mezzo posta elettronica certificata.

Il fatto.

Nella vicenda in esame, una Società aveva chiesto l’annullamento di 18 cartelle di pagamento emesse a suo carico, contestando, tra i numerosi rilievi, l’avvenuta notificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di alcune di esse in formato pdf a mezzo posta elettronica certificata.

Il punto della CTP.

Relativamente alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata, la CTP ha constatato che il file telematico della cartella di pagamento scelto dall’agente della riscossione è il pdf e che, come sostenuto dalla Società ricorrente, "la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf” anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguente paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file .p7m”, dal momento che, prosegue la CTP, "con la notifica via PEC in formato “pdf” non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale".

Conclude, poi, evidenziando che "solo l’estensione del file notificato “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma. In difetto di detta estensione del file", motivo per cui la CTP ha ritenuto di dover annullare 12 delle cartelle di pagamento impugnate dalla Società ricorrente, ritenendo la notificazione non valida.