Pubbl. Mar, 14 Mar 2017
Arriva la misura nazionale di contrasto della povertà. Ecco i dettagli.
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Alessio Giaquinto
Dopo la Legge di Stabilità 2016, che ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all´esclusione sociale, con il DDL appena approvato arriva la misura nazionale di contrasto della povertà, che assorbirà anche la carta acquisti
Sommario: 1. Le previsioni del disegno di legge di contrasto alla povertà; 2. I criteri a cui il Governo dovrà adeguarsi; 3. Prospettive e considerazioni
1. Le previsioni del disegno di legge di contrasto alla povertà
La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), in tema di contrasto alla povertà, non è rimasta lettera morta. Infatti, già da gennaio 2016, nel bilancio annuale dello Stato era prevista l'istituzione di un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale [1], finalizzato a sostenere un Piano nazionale con il medesimo scopo, dedicato quindi ai meno abbienti e alle famiglie in difficoltà.
Ora il Senato della Repubblica, con 138 voti favorevoli, 71 contrari e 21 astenuti, ha approvato in via definitiva il disegno di legge (S. 2494) rubricato "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", dando così mandato al Governo ad adottare - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - uno o più decreti legislativi che abbiano ad oggetto tre punti specifici:
A) L'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà, "intesa come impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale; tale misura, denominata reddito di inclusione, è individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale"; [2]
B) Il riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per
B1) le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa,
B2) le prestazioni a sostegno della genitorialità,
B3) quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; [3]
C) il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni.
2. I criteri a cui il Governo dovrà adeguarsi
In poco meno di dieci pagine di articolato, il testo normativo in parola prevede che si potrà accedere alla misura nazionale di contrasto alla povertà (di cui alla lettera A) solo previa "adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà" [4].
Tali progetti dovranno essere predisposti da una équipe multidisciplinare costituita dagli ambiti territoriali, presumibilmente coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie [5], in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzioni.
Le misure avranno una durata temporanea e saranno rinnovabili, e si prevede che siano erogate sulla base di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una piena partecipazione dei beneficiari alla predisposizione dei progetti medesimi; un'attenta definizione degli obiettivi e un monitoraggio degli esiti, valutati periodicamente tramite strumenti di misurazione dell'impatto sociale.
L'INPS sarà impegnata invece ad effettuare controlli per la verifica dei requisiti dei beneficiari, anche in sede di rinnovo dei benefici, avvalendosi dei collegamenti con l'anagrafe tributaria e con altri strumenti informativi (in particolare, quello previsto dall'art. 21 della L. 328/2000 [6]).
Per il riordino delle prestazioni assistenziali di contrasto alla povertà (di cui alla lettera B), si prevede unicamente che alcune di queste prestazioni, già esistenti - come la carta acquisti [7] -, vengano assorbite dalla misura nazionale di contrasto della povertà.
Infine, si prevede l'istituzione di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi".
3. Prospettive e considerazioni
Nonostante l'alto obiettivo che il Parlamento ha indicato al Governo, la legge delega rimane, allo stato, molto generica, lasciando le mani del legislatore delegato libere di articolare decreti che potranno rivelarsi particolarmente efficaci oppure totalmente inconsistenti.
Il disegno di legge per il contrasto della povertà potrebbe essere letto come una risposta del Parlamento a tutte quelle istanze popolari che invocano a gran voce misure come il "reddito di cittadinanza" o il "reddito di inclusione", ma per ora permette solo di intravedere come questa risposta evolverà nel breve periodo.
Entro sei mesi il Governo definirà i contorni delle misure promesse, e allora saremo pronti a commentarle.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 386: "Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.";
[2] Art. 1, lett. a), del DDL S. 2494 (allegato all'articolo);
[3] Art. 1, lett. b), del DDL S. 2494;
[4] Art. 2, lett. a), del DDL S. 2494;
[5] Cfr. Art. 2, lett. f), del DDL S. 2494, che richiama l'art. 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
[6] "Art. 21. (Sistema informativo dei servizi sociali) 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione."
[7] Art. 81, comma 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112: "In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato."