Pubbl. Ven, 30 Gen 2015
Telefonate private dal telefono dell´ufficio: è reato?
Modifica paginaE´ penalmente responsabile il dipendente pubblico che, in assenza di legittime autorizzazioni e di ragioni d´urgenza, utilizza il telefono dell´ufficio per fini personali?
Di qualche giorno addietro è una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (VI sez. Penale, sentenza 10 novembre 2014, n.46282) che si è espressa in ordine al reato di peculato d'uso commesso da un incaricato di un pubblico servizio.
L'orientamento seguito dal giudice di legittimità è nel senso di non ritenere responsabile di peculato d'uso il pubblico incaricato, che pur in assenza di legittime autorizzazioni e di ragioni d'urgenza, utilizzi il telefono per fini personali.
Nel caso di specie la direttrice della casa circondariale di Palermo, condannata dalla Corte d'Appello del medesimo capoluogo per aver indebitamente utilizzato l'utenza di servizio telefonando ripetutamente ai propri familiari, aveva inoltrato ricorso innanzi alla Suprema Corte, lamentando la inesatta ascrizione del reato di peculato. La difesa dell'incaricata aveva, infatti, prodotto documentazione della compagnia telefonica dalla quale emergeva che “le telefonate compiute con il telefono fisso presente presso l'alloggio di servizio avevano un modestissimo valore economico (circa venti euro), sicchè non era stato cagionato un apprezzabile danno alla pubblica amministrazione”.
Ritenendo fondato il ricorso della donna, la Cassazione ha considerato che la Corte palermitana non avesse correttamente “commisurato il danno economico procurato alla pubblica amministrazione (..) con specifico ancoraggio alle risultanze obbiettive del traffico telefonico fornito dal gestore”,e che "(..) l'uso del telefono d'ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, deve considerarsi (..) penalmente irrilevante. Considerata, poi, la struttura del peculato d'uso (che implica la immediata restituzione della cosa) la valutazione in discorso non può che essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l'unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile (..)".
Dogliandosi della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, ha poi richiamato una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, la n.19054 del 2013, secondo la quale l'uso per fini personali del telefono d'ufficio da parte dell'incaricato di pubblico servizio, senza legittime autorizzazioni ed al di fuori dei casi d'urgenza, può integrare il reato di peculato d'uso solo “(..) se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (..)”. Nel caso de quo, la Corte d'Appello, aveva invece erroneamente valutato come offensiva la condotta dell'imputata e raggiunta la “soglia di rilevanza penale” ai fini dell'integrazione della fattispecie del peculato d'uso.
In conclusione, la Suprema Corte, ribadendo un principio precedentemente espresso, ha ritenuto che ciò che rende penalmente irrilevante - perchè inoffensiva!- la condotta del pubblico incaricato, che usi per fini impropri il telefono d'ufficio, sia il modico valore del danno cagionato alla P.A.