Pubbl. Ven, 8 Lug 2016
La pericolosità dello straniero per la revoca del permesso di soggiorno
Modifica paginaIl Consiglio di Stato “bacchetta” la Pubblica Amministrazione per una revoca della carta di soggiorno fondata su un mero giudizio “di stile.”
Con la sentenza n. 5024 del 4 Novembre 2015, il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato sui presupposti necessari per la revoca del permesso di soggiorno all'interno dell'Unione Europea per lungo soggiornanti, sottolineando la necessità per l’Amministrazione di svolgere una valutazione globale sulla pericolosità dello straniero, sulla scorta di elementi quali la durata del soggiorno in Italia, la sussistenza di precedenti penali a suo carico e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello stesso.
Nel caso di specie, l’appellante, cittadino marocchino residente da quattordici anni in Italia con i fratelli, ha visto rigettare, da parte della Questura, la richiesta di "aggiornamento" del proprio permesso di soggiorno, con contestuale revoca dello stesso, in quanto deteriorato. Il rifiuto del permesso di soggiorno era avvenuto sulla base dell’esistenza di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria a suo carico, risalenti al periodo compreso tra il 2007 ed il 2008 e relative a reati di ricettazione, tentato omicidio, lesioni personali e minaccia. Si procedeva, sulla base di tali segnalazioni, ad affermare che il richiedente doveva considerarsi “non integrato nel tessuto sociale e pericoloso per l’ordine pubblico, in considerazione dei numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio.”
L’appellante ha impugnato il provvedimento innanzi al TAR Lombardia sulla base dei seguenti motivi:
- falsa applicazione degli artt. 9 e 5 del d.lgs. 286/1998 (c.d. Testo unico sull’immigrazione), inerenti, rispettivamente, alla disciplina del permesso di soggiorno ed a quella del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- difetto di motivazione dovuto alla mancata valutazione in concreto della pericolosità sociale e quindi l’ingiustificato rifiuto del permesso di soggiorno, che gli avrebbe consentito di svolgere in Italia la sua attività di lavoro autonomo artigiano.
Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento emanato dall'Amministrazione affermando che il giudizio di pericolosità operato dalla P.A. era giustificato dalle denunce presentate contro il ricorrente.
E', tuttavia, possibile affermare che, nel caso di specie, non è stato svolto un giudizio concreto circa la pericolosità dello straniero, tale da determinare la revoca del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 9 commi 4 e 7. Difatti, le citate disposizioni normative prevedono che il permesso di soggiorno UE non possa essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Pertanto, occorrerà valutare la pericolosità dello straniero, avendo riguardo ad eventuali condanne, anche non definitive, per reati per i quali sia previsto, ai sensi dell’art 380 c.p.p. l’arresto obbligatorio in flagranza, nonché, per delitti non colposi di cui è fatta menzione nell’art. 381 c.p.p.
Per potersi legittimamente procedere al diniego del rilascio del permesso di soggiorno, è richiesta, inoltre,una valutazione relativa alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Il permesso di soggiorno potrebbe essere così legittimamente revocato:
- se acquisito fraudolentemente;
- in caso di espulsione;
- quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro UE, previa comunicazione, da parte di quest’ultimo ed in caso di assenza dal territorio dello stato per un periodo superiore a sei anni.
Inoltre, il succitato art. 9 dispone, che, nei confronti dello straniero titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, l’espulsione possa essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, oppure nei casi di cui all’art. 3 comma 1 del d.l. 144/2005 conv. con mod. alla l. 155/2005, in materia di terrorismo, tenendo conto anche dell’età del soggetto in questione, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze provocate dall’espulsione nei suoi confronti e nei confronti dei suoi familiari, dell’esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell’assenza di tali vincoli con lo Stato di appartenenza.
In riforma della sentenza TAR Lombardia, concernente diniego del rilascio del permesso di soggiorno, il Consiglio di Stato è arrivato a ritenere, sulla scorta della precedente giurisprudenza, che ai fini della revoca sia sempre e comunque necessario che l’Amministrazione operi un giudizio sulla pericolosità dello straniero, il quale deve considerare anche gli elementi poc’anzi elencati, ovvero “la durata del soggiorno in Italia, i precedenti penali, l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.”
Il ricorso presentato dello straniero è stato conseguentemente accolto dal Consiglio di Stato, poichè il diniego del permesso di soggiorno era stato disposto dalla P.A. senza procedere al necessario giudizio di pericolosità, che deve consistere non in un mero giudizio “di stile”, bensì in una valutazione in concreto orientata “dalla valutazione dei predetti elementi.” Tale giudizio, nel caso di specie, non era stato compiuto dalla Questura o, comunque, non era stato adeguatamente esposto quale iter logico che supportasse le ragioni dell’adozione del provvedimento impugnato.