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Pubbl. Ven, 30 Gen 2015

Contratti "precari": la Corte di Giustizia Europea condanna l´Italia sulle supplenze

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Giuseppe Ferlisi
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


La Corte ha bocciato la gestione italiana delle supplenze nella scuola perché non rispetta le regole europee e non contempla contromisure al ricorso abusivo dei contratti a termine.


La Corte Giustizia dell'Unione Europea si è finalmente pronunciata sul contenzioso del sistema italiano delle supplenze, che ha visto i tribunali del nostro paese impegnati da anni con i ricorsi dei cc.dd. precari. Tale sentenza è destinata a questo punto ad influenzare anche la prossima, attesa da parte della Corte Costituzionale italiana. La Corte europea ha evidenziato come la gestione italiana dei precari della scuola non rispetti le regole europee, perché non contempla contromisure al ricorso abusivo di contratti a termine a ripetizione e non permette l'assunzione definitiva in tempi ragionevolmente prevedibili.

La "ragione obiettiva" chiesta come requisito dei contratti a termine è l'aspetto chiave, perché l'accordo quadro del 1999 sul lavoro a tempo determinato - allegato alla direttiva 1999/70/Ce - impone agli Stati membri di rinnovare i contratti a termine solo indicando tale ragione in maniera esplicita, oppure fissando in anticipo la durata massima totale dei contratti o del numero dei rinnovi. L'accordo si applica a tutti i settori, pubblici e privati, e per essere efficace ha bisogno di sanzioni che siano "proporzionate, effettive e dissuasive".

In applicazione alla bocciatura UE, è intervenuta anche la giustizia italiana e in special modo il  giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca, con sentenza 252 di questo mese, condannando il Ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore di un docente precario che si era rivolto al giudice, degli scatti di anzianità e relativi emolumenti "in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo", nonché delle retribuzioni per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto e l'altro.

Il giudice ha si bocciato la domanda volta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato (ritenendo che il principio di auto-organizzazione in materia di impieghi pubblici è una specifica competenza di ciascuno Stato membro), ma ha accolto la domanda risarcitoria ritenendola ammissibile e conforme all'ordinamento europeo e costituzionale, comprendendo nel danno risarcibile il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, l'omessa retribuzione dei periodi non lavorati, tredicesima e, se provato, l'eventuale danno da perdita di chance.