1. Introduzione: tradizione e innovazione nel pensiero giuridico
Il diritto, come espressione del vivere civile organizzato, ha sempre mostrato una particolare capacità di adattarsi ai mutamenti sociali e tecnologici. In questa prospettiva, il diritto romano non rappresenta soltanto un patrimonio storico-giuridico della civiltà occidentale, ma anche un’esperienza fondamentale per la formazione della tradizione giuridica europea.[1]
Nell’attuale trasformazione digitale, l’intelligenza artificiale (IA) pone interrogativi nuovi sulla natura del diritto, sulla sua funzione regolatrice e sul ruolo dei sistemi automatizzati[2]. I problemi riguardano, tra l’altro, l’attribuzione della responsabilità, il grado di autonomia operativa dei sistemi e l’opacità che può caratterizzare alcuni processi algoritmici.[3]
A prima vista, il confronto con il diritto romano può sembrare azzardato. Tuttavia, proprio la distanza tra i due contesti permette di mettere in luce alcuni aspetti ancora utili della giurisprudenza romana: l’attenzione al caso concreto, il rapporto tra regola e soluzione e la prudenza dell’interprete. La celebre definizione ulpianea della giurisprudenza come conoscenza delle cose divine e umane e scienza del giusto e dell’ingiusto restituisce bene la dimensione valutativa attribuita al sapere giuridico[4].
Partendo da questa premessa, il presente articolo mette in dialogo due realtà molto lontane: il ius romano, costruito anche attraverso la sapienza giurisprudenziale, e l’attuale impiego dell’intelligenza artificiale in ambito giuridico. Non si intende proporre un’equivalenza tra fenomeni storicamente incomparabili, ma verificare se categorie come aequitas e prudentia possano ancora offrire una chiave critica per leggere alcuni problemi posti dall’automazione delle decisioni.
Il confronto proposto assume, pertanto, una funzione essenzialmente euristica e non genealogica. Non si intende individuare nel diritto romano antecedenti diretti delle problematiche poste dall’intelligenza artificiale, né trasferire categorie antiche nell’ordinamento contemporaneo prescindendo dalle rispettive coordinate storiche.
L’obiettivo è piuttosto utilizzare alcuni caratteri della razionalità giuridica romana come termini di confronto attraverso i quali interrogare criticamente le trasformazioni determinate dall’impiego di sistemi algoritmici nel diritto. Sul versante contemporaneo, tale confronto richiede di considerare non soltanto il dato normativo, ma anche la sua interpretazione sistematica e teleologica, alla luce della giurisprudenza e del dibattito dottrinale. In questa prospettiva, particolare rilievo assumono il rapporto tra automazione e decisione, le esigenze di trasparenza e supervisione umana e i criteri di imputazione della responsabilità.[5]
Ius est ars boni et aequi: la celebre definizione di Celso, trasmessa da Ulpiano, esprime una concezione del diritto che non coincide con la semplice applicazione di regole. Il diritto è anche attività interpretativa, valutazione delle circostanze e ricerca di una soluzione adeguata. È proprio questo elemento a rendere il confronto con l’odierna razionalità algoritmica particolarmente interessante.[6]
2. Il diritto romano come modello di razionalità giuridica
Uno degli aspetti più significativi dell’esperienza giuridica romana è la capacità di mantenere una forte continuità pur senza presentarsi, nell’età classica, come un sistema codificato nel senso moderno. La sua forza risiedeva nell’incontro tra tradizione e innovazione, regola e caso concreto, formalismo e attività interpretativa. Il diritto si formava anche attraverso la prassi e l’opera dei giuristi, assumendo così un carattere dinamico.[7]
Nel periodo classico, l’elaborazione del diritto non dipendeva esclusivamente dagli atti normativi pubblici. Un ruolo centrale spettava agli iurisprudentes, la cui attività contribuiva alla costruzione e all’interpretazione delle soluzioni giuridiche attraverso responsa, quaestiones, commentarii e altre forme della letteratura giurisprudenziale. Il metodo restava strettamente legato ai problemi concreti.
Il diritto romano si sviluppava così attraverso un ragionamento fortemente casistico. La ratio non era un calcolo astratto, ma uno degli strumenti attraverso i quali il giurista individuava la soluzione adeguata al problema sottoposto alla sua attenzione. Un frammento di Celso ricorda, significativamente, che conoscere le leggi non significa fermarsi alle loro parole, ma comprenderne la forza e la portata.
Il giurista romano, in questa prospettiva, appare lontano dalla figura di un semplice applicatore meccanico della norma. La sua attività richiedeva ponderazione e capacità di tenere insieme elementi diversi, tra cui aequitas, utilitas, consuetudo e tradizione.[8]
Anche la pluralità delle fonti contribuiva alla capacità di adattamento dell’ordinamento romano. Leges, plebiscita, senatus consulta, constitutiones principum, edicta e responsa prudentium operavano in un quadro complesso, nel quale anche il diritto non scritto e la consuetudine assumevano rilievo. Non si tratta di proiettare sul diritto romano una moderna gerarchia delle fonti, ma di riconoscere la pluralità dei modi di produzione e interpretazione del diritto.[9]
Questa capacità di adattamento offre uno spunto utile anche per il presente. Di fronte all’intelligenza artificiale, il diritto deve evitare due rischi opposti: irrigidire fenomeni tecnologici in rapida evoluzione dentro categorie troppo statiche oppure rinunciare a governarli perché difficili da ricondurre agli schemi tradizionali. L’esperienza romana suggerisce, soprattutto, di non perdere la centralità dell’interprete.
3. L’intelligenza artificiale nel diritto contemporaneo
La diffusione dell’intelligenza artificiale nel settore giuridico non appartiene più soltanto alla prospettiva futuristica. Strumenti algoritmici sono impiegati nella ricerca e nell’analisi giuridica, nella gestione documentale e nella produzione assistita di testi. Proprio perché questi strumenti possono incidere sul modo in cui si prepara o si assume una decisione, diventa necessario interrogarsi sui limiti della razionalità algoritmica e sulla preservazione dei valori propri del sistema giuridico.[10]
Sul piano normativo europeo, il quadro è oggi segnato dal Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act. Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e, secondo il calendario previsto dall’art. 113, è divenuto applicabile in via generale dal 2 agosto 2026, ferme le disposizioni soggette a termini differenziati. L’impostazione è fondata sul rischio e sugli impieghi dei sistemi, con obblighi distribuiti tra i diversi soggetti della catena del valore dell’IA.[11]
L’impostazione fondata sul rischio assume particolare rilievo quando l’impiego dell’intelligenza artificiale può incidere sull’esercizio di diritti o sulla posizione giuridica degli individui. La disciplina europea non muove, infatti, da una considerazione astratta della tecnologia, ma differenzia obblighi e garanzie in relazione alle caratteristiche dei sistemi e ai contesti nei quali essi vengono utilizzati. In questa prospettiva, la qualificazione di determinati sistemi come ad alto rischio dipende anche dalla funzione concretamente svolta e dalle conseguenze che il loro impiego può determinare. [12]
Particolarmente significativa, ai fini del presente lavoro, è la disciplina della supervisione umana. Essa mostra come il legislatore europeo non consideri sufficiente la sola affidabilità tecnica del sistema, ma richieda che il suo funzionamento sia inserito in un contesto nel quale soggetti umani possano comprenderne adeguatamente capacità e limiti, controllarne l’utilizzazione e intervenire quando ciò risulti necessario. La supervisione non dovrebbe pertanto ridursi a una presenza meramente formale dell’operatore, ma tradursi nella possibilità effettiva di esercitare un controllo sull’impiego e sugli esiti del sistema.[13] Il dato assume particolare importanza quando l’IA interviene in procedimenti caratterizzati da una componente valutativa. L’output algoritmico può costituire un elemento informativo rilevante, ma la sua capacità di elaborare dati e individuare correlazioni non elimina la necessità di verificare se il risultato sia giuridicamente pertinente rispetto alle circostanze del caso concreto. La distinzione tra assistenza alla decisione e sostituzione della decisione diventa, sotto questo profilo, essenziale.[14]
La disciplina dell’AI Act deve inoltre essere letta nel più ampio sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e di protezione dei dati personali. In tale contesto, le garanzie previste rispetto ai processi decisionali automatizzati mostrano come il problema giuridico non consista soltanto nell’accuratezza tecnica dell’algoritmo, ma anche nella possibilità per il soggetto interessato di conoscere e contestare una decisione capace di incidere significativamente sulla propria posizione.[15] Una lettura sistematica della disciplina europea evidenzia, pertanto, come all’aumentare dell’incidenza dell’elaborazione algoritmica su situazioni giuridicamente rilevanti acquisti particolare importanza la predisposizione di forme effettive di controllo e responsabilità umana.
Tra i casi più discussi vi è quello di COMPAS negli Stati Uniti, sistema di valutazione del rischio di recidiva che ha alimentato un ampio dibattito sulla trasparenza, sull’affidabilità e sull’uso di strumenti algoritmici nel processo penale. Il caso State v. Loomis ha reso particolarmente evidente la necessità di distinguere l’uso di un sistema come supporto dalla sostituzione del giudizio giudiziario con il punteggio prodotto dal software.
La vicenda assume particolare interesse perché consente di mettere a fuoco non tanto un generale divieto di utilizzazione di strumenti algoritmici nell’attività giudiziaria, quanto le condizioni alle quali il risultato prodotto da tali sistemi possa concorrere alla formazione della decisione.[16] Il problema riguarda, in altri termini, il rapporto tra l’informazione algoritmica e l’autonomia valutativa del giudice. Da questa prospettiva emerge una distinzione fondamentale tra algoritmo come strumento di supporto e algoritmo come sostituto del decisore. Nel primo caso il risultato prodotto dal sistema costituisce uno degli elementi sottoposti alla valutazione del soggetto competente; nel secondo vi sarebbe invece il rischio che il dato computazionale acquisisca un’autorità sostanzialmente autonoma, trasformando una previsione probabilistica in criterio determinante della decisione individuale.
Il problema non è limitato all’esperienza statunitense. Anche nel contesto europeo il ricorso a procedimenti automatizzati ha progressivamente condotto la giurisprudenza a confrontarsi con esigenze di conoscibilità, trasparenza e controllo.[17] Tali esigenze acquistano particolare rilievo quando l’elaborazione algoritmica incide sulla posizione del destinatario di una decisione e quando il funzionamento del sistema può rendere più difficile comprendere le ragioni che hanno condotto a un determinato risultato. La legittimità dell’impiego dell’algoritmo non può quindi essere valutata esclusivamente sulla base della sua efficienza o capacità predittiva: assume rilievo anche la struttura del procedimento nel quale esso viene inserito, il peso attribuito al risultato automatizzato e la possibilità di sottoporlo a verifica e contestazione.[18]
Nel contesto italiano, un contributo particolarmente significativo alla definizione delle garanzie applicabili alle decisioni algoritmiche proviene dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Consiglio di Stato, dapprima con la sentenza 8 aprile 2019, n. 2270, e successivamente con la sentenza 13 dicembre 2019, n. 8472, ha affrontato il problema dell’impiego di procedure automatizzate nell’esercizio dell’attività amministrativa, delineando principi destinati ad assumere rilievo più generale nel rapporto tra automazione e decisione giuridica.
La giurisprudenza amministrativa non muove da una preclusione nei confronti dell’utilizzazione dell’algoritmo. Al contrario, ne riconosce le potenzialità in termini di efficienza e razionalizzazione dell’attività amministrativa. L’algoritmo viene tuttavia ricondotto alla dimensione del modulo organizzativo e dello strumento procedimentale e istruttorio: il ricorso alla tecnologia non determina la creazione di uno spazio decisionale sottratto alle regole che disciplinano l’esercizio del potere pubblico. Il procedimento resta pertanto soggetto alla disciplina attributiva del potere e alle finalità che l’ordinamento assegna all’amministrazione competente.
Particolarmente rilevante è, sotto questo profilo, la sentenza n. 8472 del 2019, nella quale il Consiglio di Stato individua nella piena conoscibilità del meccanismo algoritmico una garanzia essenziale. La trasparenza deve operare tanto nei confronti dell’amministrazione titolare del potere quanto nei confronti dei soggetti incisi dalla decisione. La conoscibilità non riguarda soltanto il risultato finale, ma investe gli autori del sistema, il procedimento seguito nella sua elaborazione, il meccanismo decisionale, le priorità attribuite e i dati selezionati come rilevanti. Ciò consente di verificare che criteri, presupposti ed esiti del procedimento automatizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dall’ordinamento. La caratterizzazione tecnica e multidisciplinare dell’algoritmo non esclude, inoltre, la necessità che la formula utilizzata possa essere tradotta nella regola giuridica ad essa sottesa e resa leggibile e comprensibile, così da consentirne il controllo e la sindacabilità.[19]
Tale impostazione presenta una significativa dimensione ermeneutica. Se l’algoritmo costituisce uno strumento attraverso il quale viene esercitato un potere giuridicamente disciplinato, la valutazione della sua legittimità non può arrestarsi alla correttezza formale delle operazioni computazionali. Occorre verificare se i criteri incorporati nel sistema corrispondano alla disciplina normativa applicabile e se l’esito prodotto sia coerente con la funzione e con la finalità della norma. La conoscibilità dell’algoritmo diventa, in questa prospettiva, condizione della sua sindacabilità giuridica: rendere intelligibile il procedimento automatizzato significa consentire all’amministrazione, al destinatario della decisione e al giudice di verificare il passaggio dalla regola normativa alla sua applicazione nel caso concreto.
La dottrina amministrativistica ha evidenziato come l’impiego degli algoritmi nell’esercizio del potere pubblico non determini il venir meno delle tradizionali esigenze di legalità, trasparenza e controllabilità della decisione, ma imponga piuttosto di ridefinirne le modalità di attuazione nel contesto digitale. In particolare, la riflessione sulla c.d. legalità algoritmica ha posto in evidenza come la conoscibilità del procedimento automatizzato, la non esclusività della decisione algoritmica e la prevenzione di esiti discriminatori costituiscano garanzie funzionali a mantenere l’automazione entro un quadro di effettiva sindacabilità giuridica. La trasparenza, in questa prospettiva, non rappresenta un requisito meramente tecnico, ma una condizione affinché l’impiego dell’algoritmo rimanga compatibile con i principi che governano l’esercizio del potere amministrativo.
Un secondo problema riguarda la responsabilità. Chi risponde quando l’impiego di un sistema di IA contribuisce a produrre un danno: il produttore, chi lo sviluppa, chi lo utilizza o più soggetti secondo ruoli differenti? La domanda non può essere risolta attribuendo all’algoritmo una volontà che non possiede. Anche nei sistemi capaci di apprendere dai dati, l’autonomia operativa non coincide con l’intenzionalità giuridicamente e moralmente riferibile a una persona.[20]
La distinzione tra autonomia operativa e soggettività assume rilievo anche sul piano dell’imputazione. La capacità di un sistema di produrre risultati non interamente predeterminati nel dettaglio dal suo utilizzatore non comporta, di per sé, che ad esso possano essere attribuite volontà, colpa o responsabilità secondo categorie elaborate per i soggetti dell’ordinamento. L’autonomia tecnica descrive una modalità di funzionamento; l’imputazione giuridica richiede invece l’individuazione dei criteri attraverso i quali conseguenze, obblighi e rischi possano essere riferiti a soggetti determinati.
La questione diventa più complessa quando alla produzione e all’impiego del sistema partecipano soggetti diversi. Sviluppatore, fornitore e utilizzatore possono esercitare forme differenti di controllo e incidere, in momenti diversi, sulle condizioni di funzionamento del sistema. La pluralità degli attori coinvolti rende quindi necessario interrogarsi sulla distribuzione della responsabilità in relazione alle funzioni concretamente esercitate e alla capacità dei diversi soggetti di prevenire, controllare o correggere il rischio.[21]
L’opacità o la complessità tecnica del sistema non dovrebbero, in questa prospettiva, trasformarsi in uno spazio sottratto all’imputazione giuridica. Al contrario, la difficoltà di ricostruire il percorso che conduce a determinati risultati rafforza l’esigenza di individuare obblighi di progettazione, controllo, utilizzazione e supervisione.[22] È precisamente sotto questo profilo che il confronto storico può acquistare interesse: non per ricercare nel diritto romano un equivalente dell’intelligenza artificiale, ma per osservare come il diritto possa distribuire conseguenze e responsabilità anche quando l’autore materiale di un fatto e il soggetto sul quale ricadono determinati effetti giuridici non coincidono.
Il diritto romano non conosceva, naturalmente, entità artificiali autonome e sarebbe anacronistico cercarvi una disciplina anticipata dell’IA. Può tuttavia offrire categorie utili sul piano comparativo. Le azioni nossali e altri meccanismi di imputazione mostrano che l’ordinamento romano conosceva forme di responsabilità nelle quali assumeva rilievo la posizione giuridica di un soggetto diverso dall’autore materiale del fatto. Il confronto deve restare prudente: non si tratta di assimilare l’IA allo schiavo romano, ma di riflettere sui criteri attraverso i quali il diritto distribuisce responsabilità e rischio.[23]
Anche il dibattito sulla personalità giuridica delle macchine richiede una precisa contestualizzazione. Nel 2017 il Parlamento europeo prese in considerazione, nel quadro delle raccomandazioni sulla robotica, l’ipotesi di uno specifico status giuridico per alcune forme particolarmente sofisticate di robot autonomi. Tale ipotesi appartiene a una fase precedente del dibattito europeo e non coincide con l’impostazione dell’AI Act, che disciplina sistemi, rischi e obblighi senza costruire una generale personalità giuridica dell’intelligenza artificiale.[24]
4. Dialogo tra passato e presente
La trasformazione digitale del diritto impone quindi una riflessione sulla stessa idea di razionalità giuridica. Il confronto con il diritto romano assume interesse non come esercizio nostalgico, ma come confronto tra due modi profondamente diversi di affrontare il problema della decisione: da una parte una razionalità interpretativa e casistica; dall’altra una razionalità computazionale, capace di elaborare quantità di informazioni impensabili per il giurista umano.[25]
Nell’esperienza romana, soprattutto in epoca classica, il diritto non si esauriva nella mera esecuzione di norme generali e astratte. La definizione celsina del diritto come ars boni et aequi esprime proprio la dimensione valutativa del lavoro giuridico. Questo non significa che il giurista romano potesse derogare liberamente alla norma in nome di una generica equità, ma che l’interpretazione e l’individuazione della soluzione giuridica non erano riducibili a un procedimento automatico.[26]
Il richiamo all’esperienza romana non consente naturalmente di sovrapporre le categorie dell’ermeneutica giuridica contemporanea all’attività dei giuristi antichi. La distanza storica e concettuale impone di mantenere distinti i rispettivi contesti. È tuttavia possibile individuare un elemento utile ai fini del confronto: la decisione giuridica non appare riducibile alla mera corrispondenza formale tra una fattispecie astratta e un insieme di fatti.
Il richiamo di Celso alla necessità di conoscere non soltanto le parole delle leggi, ma la loro vis ac potestas esprime, pur all’interno di coordinate profondamente differenti da quelle moderne, l’esigenza di non arrestare l’attività del giurista al solo dato letterale.[27] Il significato della regola emerge anche dalla sua funzione e dal rapporto con il problema concreto al quale essa deve essere applicata. In questa prospettiva, prudentia e aequitas non operano come clausole capaci di autorizzare una decisione arbitraria, ma concorrono alla ricerca della soluzione giuridicamente adeguata.
Il confronto con l’ermeneutica contemporanea deve pertanto essere condotto sul piano funzionale e non attraverso una impropria identificazione storica. Anche nell’ordinamento attuale l’interpretazione giuridica non si esaurisce nella considerazione isolata del testo, ma richiede di collocare la disposizione all’interno del sistema normativo e di considerarne funzione e finalità.[28] Ciò assume particolare importanza di fronte a discipline tecnologiche caratterizzate da concetti destinati a operare in contesti soggetti a rapida trasformazione.
Applicata alla regolazione dell’intelligenza artificiale, questa prospettiva impedisce di considerare nozioni quali supervisione umana, trasparenza e controllo come requisiti meramente formali.[29] La loro portata deve essere ricostruita alla luce della funzione che esse svolgono nel sistema: garantire che l’impiego della tecnologia non renda impossibile l’individuazione della responsabilità, la comprensione della decisione e la tutela effettiva del soggetto sul quale essa incide. È qui che il confronto con la prudentia romana acquista il suo significato più preciso: non perché essa possa essere trasferita direttamente nel diritto contemporaneo, ma perché ricorda che la razionalità giuridica comprende un’attività di interpretazione e valutazione che non coincide necessariamente con l’individuazione della soluzione statisticamente più ricorrente.
La razionalità algoritmica tende invece a individuare pattern e correlazioni all’interno di grandi quantità di dati. La sua forza è la capacità di trattare informazioni in modo rapido e coerente; il limite emerge quando la regolarità statistica viene confusa con la correttezza giuridica. Due casi simili nei dati possono infatti richiedere soluzioni differenti quando entrano in gioco circostanze che il modello non riesce a rappresentare adeguatamente.[30]
L’evoluzione della giurisdizione romana conobbe, nel passaggio dal processo formulare alla cognitio extra ordinem, una progressiva trasformazione della struttura processuale e del ruolo dell’autorità giudicante.
Il funzionario romano rimaneva infatti un soggetto umano inserito in un ordine politico e giuridico. Un sistema algoritmico, invece, non possiede intenzionalità né discernimento etico. Proprio per questo la sua utilizzazione richiede responsabilità umane chiaramente individuabili e possibilità effettive di controllo, contestazione e revisione.
Anche il richiamo allo ius naturale richiede precisione. Ulpiano definisce naturale ciò che la natura insegna a tutti gli esseri animati e lo distingue dallo ius gentium, proprio delle genti umane. Non è quindi corretto identificare senza ulteriori precisazioni lo ius naturale ulpianeo con una razionalità universale esclusivamente umana. Ciò che interessa, ai fini di questo lavoro, è piuttosto la presenza nel pensiero giuridico romano di categorie che superano il diritto proprio della singola civitas.
La razionalità dei sistemi di machine learning è di natura diversa: il sistema apprende regolarità dai dati e ottimizza il proprio comportamento secondo obiettivi definiti nel processo di progettazione e impiego. Ciò non significa che persegua autonomamente un fine morale. L’efficienza del risultato, pertanto, non può essere considerata di per sé equivalente alla sua giustizia.
Da qui nasce la domanda centrale: può una decisione giuridicamente giusta essere ricavata dalla sola razionalità algoritmica? L’esperienza romana suggerisce una risposta prudente. La giustizia non coincide con un output: richiede interpretazione, responsabilità e capacità di valutare il significato umano del caso concreto.
5. Prospettive future: può il diritto romano ispirare l’etica dell’IA?
Guardando al futuro dell’intelligenza artificiale nel diritto, emerge una tensione difficile da evitare: da una parte le potenzialità tecniche degli algoritmi, dall’altra la necessità di preservare il carattere umano del diritto come strumento di giustizia e tutela della persona. Il diritto romano non offre soluzioni tecniche a problemi che non poteva conoscere, ma può fornire categorie con cui formulare meglio le domande contemporanee.
Uno dei nodi principali è il rapporto tra efficienza e discrezionalità. L’algoritmo tende all’ottimizzazione e alla riduzione dell’incertezza; la decisione giuridica, invece, richiede spesso di considerare elementi che non si lasciano ridurre facilmente a parametri quantitativi. Contesto, finalità della norma e particolarità della vicenda possono rendere ragionevole una soluzione non coincidente con quella statisticamente più frequente.[31]
Nel diritto romano questa funzione era affidata alla prudentia del giurista, cioè a una capacità di giudizio che non coincideva con un calcolo quantitativo. La discrezionalità, naturalmente, non era sinonimo di arbitrio: era lo spazio nel quale ratio e aequitas contribuivano all’individuazione della soluzione. Anche oggi, una discrezionalità controllabile e motivata può rappresentare una garanzia, non necessariamente un difetto.
La distinzione tra discrezionalità e arbitrio assume particolare rilievo nell’impiego dell’intelligenza artificiale. L’eliminazione di ogni spazio valutativo umano non costituisce necessariamente una garanzia di maggiore imparzialità, così come la presenza di un decisore umano non assicura, da sola, la correttezza della decisione. La questione riguarda piuttosto la possibilità di sottoporre il procedimento decisionale a criteri di controllo, motivazione e
responsabilità.[32] In tale prospettiva, l’IA può contribuire alla decisione fornendo informazioni, correlazioni e strumenti di analisi, senza che ciò comporti la rinuncia a una valutazione giuridica del caso concreto.
Anche il processo romano mostra, pur nelle profonde differenze tra epoche e procedure, che l’applicazione del diritto non era separabile dall’attività interpretativa. È però opportuno evitare formule troppo schematiche che contrappongano un pretore che «crea» il diritto a un giudice che si limita a «dirlo»: funzioni e procedure romane erano storicamente più complesse.
L’esperienza romana invita inoltre alla cautela quando si utilizzano categorie come persona e dignitas in senso moderno. La società romana era fortemente gerarchica e la nozione contemporanea di dignità umana non può esservi retroproiettata. Ciò che può essere recuperato è piuttosto la consapevolezza che il diritto organizza rapporti tra esseri umani e attribuisce posizioni, poteri, obblighi e tutele all’interno di una comunità.
Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, uno dei rischi è che la persona venga rappresentata soltanto attraverso dati, indicatori e probabilità. Quando una decisione incide su diritti o interessi rilevanti, la descrizione computazionale dell’individuo non dovrebbe esaurire la valutazione giuridica.[33] In questa prospettiva, il richiamo alla centralità dell’uomo può essere espresso con particolare efficacia attraverso il frammento di Ermogeniano secondo cui tutto il diritto è costituito in funzione degli uomini.[34]
Hominum causa omne ius constitutum est: utilizzata qui come formulazione sintetica del passo ermogenianeo, la massima conserva una particolare forza nel dibattito sull’IA. La tecnologia può diventare parte del diritto e sostenerne l’applicazione, ma non dovrebbe rovesciarne il fine.
6. Conclusioni
Il confronto proposto tra diritto romano e intelligenza artificiale non vuole trasformare l’esperienza antica in una risposta pronta ai problemi tecnologici contemporanei. Il suo interesse sta altrove: mostrare che alcune domande fondamentali del diritto - il rapporto tra regola e caso, tra responsabilità e decisione, tra efficienza ed equità - riemergono anche quando cambiano radicalmente gli strumenti attraverso cui il diritto opera.
L’intelligenza artificiale costituisce una delle sfide più rilevanti per il diritto contemporaneo. La possibilità di analizzare enormi quantità di dati, assistere la ricerca giuridica e incidere sui processi decisionali impone di interrogarsi non soltanto su ciò che tecnicamente è possibile fare, ma su ciò che giuridicamente è opportuno consentire e sulle garanzie necessarie. L’AI Act europeo conferma, in questa prospettiva, la scelta di sottoporre gli impieghi dell’IA a obblighi differenziati in funzione dei rischi.
Da questo punto di vista, categorie come aequitas e prudentia possono essere utilizzate non come modelli da riprodurre, ma come strumenti critici. Ricordano al giurista che la coerenza formale non esaurisce la giustizia della decisione e che l’applicazione del diritto richiede sempre la capacità di distinguere, motivare e assumersi la responsabilità della scelta.
Il problema, quindi, non è l’impiego dell’intelligenza artificiale in quanto tale, ma il modo in cui viene inserita nel processo giuridico. Un sistema algoritmico può essere uno strumento estremamente utile; diventa problematico quando la sua previsione viene accolta come decisione senza un controllo effettivo. Il diritto non coincide con un calcolo probabilistico e la giustizia non può essere identificata con la sola regolarità statistica.
L’analisi normativa e giurisprudenziale conferma, sotto questo profilo, che il problema centrale non consiste nella contrapposizione astratta tra decisione umana e decisione algoritmica. La questione riguarda piuttosto le condizioni giuridiche alle quali l’apporto dell’IA può essere inserito in un procedimento decisionale senza compromettere trasparenza, controllo, motivazione e responsabilità. Il confronto con l’esperienza romana consente di leggere tali esigenze da una prospettiva ulteriore: l’innovazione degli strumenti non elimina la necessità dell’interpretazione, ma modifica il contesto nel quale essa deve essere esercitata.
Nel tempo delle macchine intelligenti, la lezione che può venire dal diritto romano non consiste nel cercare nel passato risposte già formulate, ma nel conservare una certa idea del mestiere del giurista: interpretare con prudenza, distinguere i casi e mantenere la persona al centro della decisione.
In questa prospettiva, si potrebbe concludere con una formula volutamente contemporanea, ispirata al dialogo con la tradizione romana: Humanum ius, cum ratione utentium coniungitur, non obsolet, sed reviviscit (Il diritto umano, quando si congiunge con la ragione di chi lo pratica, non invecchia, ma rinasce).
