Pubbl. Mar, 19 Gen 2016
ASDI - Assegno di disoccupazione
Modifica paginaPubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, il decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, che disciplina l’attuazione dell’ASDI.
Prende il nome di ASDI il nuovo assegno di disoccupazione, erogato dall'INPS, aggiuntivo alla NASPI (prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione - ndr), che trova la sua attuazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016, n. 13, del decreto interministeriale dello scorso 29 ottobre.
Saranno beneficiari del nuovo sussidio, per una durata di ulteriori 6 mesi, coloro i quali, avendo portato a termine il periodo di erogazione della NASPI, versano ancora in stato di disoccupazione e condizione economica di bisogno. Tra gli altri requisiti necessari per accedere a questa prestazione l'appartenenza ad un nucleo familiare in cui sia presente un minore, oppure aver compiuto i 55 anni di età senza però aver maturato il diritto alla pensione; inoltre il dato ISEE del richiedente non deve essere superiore a 5.000 €. Ovviamente chi avrà già beneficiato dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASPI o, in ogni caso, per un periodo superiore a 24 mesi nei 5 anni precedenti, non potrà più fruire dell'ASDI.
Sarà necessario aver sottoscritto il progetto personalizzato presso il centro per l'impiego; infatti il richiedente dovrà presentare una domanda di erogazione consultando nil sito www.inps.it e, in seguito, dovrà recarsi presso il centro di impiego del suo Comune di residenza per la sottoscrizione di tale progetto, contenente l'impegno a partecipare a corsi di formazione e orientamento e ad accettare adeguate proposte di lavoro.
L'importo dell'ASDI è pari al 75 % dell'ultima indennità NASPI percepita e, ad ogni modo, non potrà essere superiore all'ammontare dell'assegno sociale; in caso di figli a carico del richiedente, la prestazione sarà incrementata.