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Pubbl. Sab, 23 Dic 2023

Malattia e reperibilità dei dipendenti pubblici: INPS precisa i nuovi orari

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Mediante il Messaggio INPS n. 4660 del 22 dicembre 2023 sono state formalizzate le nuove fasce di reperibilità in caso di malattia che entreranno in vigore dal 22 dicembre 2023, in esecuzione della sentenza n. 16305/2023 del Tar per il Lazio.


Mediante il Messaggio INPS n. 4660 del 22 dicembre 2023 sono state formalizzate le nuove fasce di reperibilità in caso di malattia che entreranno in vigore dal 22 dicembre 2023. 

Il messaggio dell’INPS ottempera alla sentenza del Tar Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023 che ha annullato il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione, nella parte in cui fissava orari di reperibilità diversi e più stringenti per i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati. 

Infatti, il Tar Lazio, nella sentenza citata n. 16305/2023, ha ritenuto che la differenza di fasce di reperibilità in caso di malattia tra dipendenti pubblici e privati configurasse una palese violazione dell’art. 3 Cost.

Si legge che “l’art. 3 del decreto gravato risulterebbe innanzitutto in palese contrasto con l’art. 3 Costituzione, determinando un’illegittima disparità di trattamento tra il rapporto di lavoro dei dipendenti del settore pubblico e quello del settore privato.

Inoltre, nel settore pubblico l’Inps effettua le visite fiscali per i dipendenti pubblici anche d’ufficio, ossia non solo su richiesta dei dirigenti della pubblica amministrazione.

In tal modo non sarebbe stato rispettato l’obbligo di armonizzazione sancito dal legislatore con l’art. 55 septies, comma 5 bis, del d. lgs. n. 165/2001, e succ. mod., in violazione dell’art. 3 Costituzione in relazione al principio di uguaglianza tra i lavoratori, i cui rapporti di lavoro sarebbero entrambi caratterizzati dagli stessi elementi di subordinazione, per i quali la malattia è un evento per cui non ha alcuna rilevanza la natura pubblica o privata del datore di lavoro e per i quali altresì sarebbero parificate le restanti modalità di controllo, ivi comprese le più restrittive cause di esenzione, che passano dalle cinque, individuate dal DM Brunetta del 2009, a tre”.

Per questi motivi, l’INPS con un messaggio del 22 dicembre ha comunicato che nelle more di adozione del nuovo decreto, si devono seguire gli orari di reperibilità in caso di malattia previsti per i dipendenti privati.

Ecco il messaggio integrale:

Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.


Note e riferimenti bibliografici