Pubbl. Gio, 29 Ott 2015
No iscrizione all’Albo degli Avvocati se non si insegnano materie giuridiche
Modifica paginaCorte di Cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 28 ottobre 2015 n. 21949
La Suprema Corte ha respinto il ricorso di una insegnante di scuola primaria con contratto part-time, a cui il Consiglio nazionale forense aveva negato la possibilità di iscriversi all'Albo degli avvocati, ritenendo che detta iscrizione fosse preclusa dall'art. 19 Legge 247/2012, recante la nuova disciplina sull'ordinamento della professione forense.
Dunque, l'insegnante elementare, anche se part time, non può iscriversi all'albo degli avvocati e ciò sul presupposto che non insegna materie giuridiche. La riforma del 2012, come è noto, ha ulteriormente ristretto la precedente eccezione al divieto di esercizio della professione forense per i lavoratori subordinati, prevedendo che possano esercitare la professione di avvocati solo insegnanti in materie giuridiche.
Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha chiarito che il menzionato art. 19 della nuova legge professionale – avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alle incompatibilità alla professione legale -, per la sua formulazione, non consente di avallare interpretazioni estensive, ivi comprese quelle formulate a suo tempo dalla stessa Corte di legittimità.
Infatti, ferma la incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche con orario limitato, l'art. 19 prevede una deroga solo ed esclusivamente con riguardo "all'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche all'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private o in istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici".