Pubbl. Gio, 1 Apr 2021
Decreto Draghi: riprendono i concorsi pubblici e il concorso in magistratura
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
Durante il Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021 è stato approvato un nuovo decreto legge contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. In particolare, si prevede la ripresa dei concorsi pubblici con delle modalità semplificate del concorso in magistratura con modalità alternative.
Durante il Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021[1] è stato approvato un nuovo decreto- legge in merito alle misure per il contenimento dell’emergenza pandemica, alle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, alla giustizia e alla ripresa dei concorsi pubblici.
Il Decreto Draghi ha prorogato le misure restrittive per il contenimento della diffusione del virus covid-19, modificando però alcune misure come ad esempio l’applicazione delle misure della zona arancione nelle zone gialle; la facoltà di estendere le misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni; l’eliminazione nella zona arancione della visita ad amici e parenti fuori il comune della propria residenza prevedendo, quindi, la possibilità di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata all’interno del proprio comune.
In particolare, il decreto Draghi ha previsto la ripresa dei concorsi pubblici con l’introduzione di alcune misure semplificate.
Infatti, si prevede che nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale si svolga solamente una prova scritta e una prova orale. Si stabilisce la possibilità dell’utilizzo di strumenti informatici e digitali come, ad esempio, lo svolgimento della videoconferenza per la prova orale. Inoltre, la modifica più rilevante attiene alla possibilità dell’eliminazione della prova preselettiva attraverso l’introduzione di una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale del candidato. Si stabilisce anche che la fase di valutazione dei titoli concorra alla formazione del punteggio finale, a differenza della disciplina vigente in materia di preselettiva.
Per il concorso in magistratura si è previsto la deroga alle disposizioni vigenti per consentire l’espletamento delle prove concorsuali. Infatti, si stabilisce che la prova scritta consisterà nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie previste individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova.
In questo caso, l’idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantesi punti. Per quanto riguarda i codici, vengono esclusi quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.