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Pubbl. Sab, 27 Giu 2020

Noleggio auto: la società di rent è responsabile in solido per le sanzioni pecuniarie irrogate al conducente

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Mauro Leoni



L´articolo 196 Codice della Strada, nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente(ove diverso), non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge ad esso essendo tassative le ipotesi di esclusione della solidarietà. (Nota a sentenza di Cass. sez. civ. III, n. 9675/2020).


Sommario: 1. Introduzione. – 2. La ratio dell’art. 196 del Codice della Strada. – 3. Conclusioni.

1. Introduzione

Il principio è stato richiamato e fatto proprio dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 26 maggio 2020, n. 9675 con la quale è intervenuta sulla questione, al centro del dibattito giurisprudenziale, dell’estensione del principio di responsabilità solidale anche alla società di noleggio.

Ribaltando un precedente orientamento giurisprudenziale in virtù del quale si tendeva ad escludere qualsiasi responsabilità delle società di noleggio per le violazioni al Codice della Strada da parte dei propri clienti.

Va detto che la sentenza in questione è stata emessa anche sulla base di precedenti pronunce della stessa Cassazione, ma andrà sicuramente a costituire un precedente importante.

2. La ratio dell’art. 196 del Codice della Strada

La formulazione dell’art. 196 ([1]) del Codice della Strada nella sua ultima parte indica il solo locatario (e non già il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all'art. 84 del Codice della Strada (locazione di veicolo senza conducente).

Secondo alcune interpretazioni questa formulazione consentirebbe di escludere la responsabilità di colui che concede in locazione (senza conducente) il veicolo, cioè la società di noleggio.

Tale interpretazione non tiene però conto della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

La norma non prevede il semplice locatore del veicolo, e ciò per l'evidente ragione, dell'agevole identificabilità negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile ([2]).

L'art. 196 C.d.S., infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione.

Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore (tranne specifici accordi tra le parti) ([3]), da ciò discende la mancata equiparazione del locatore alle ipotesi indicate.

Pertanto l’art. 196 C.d.S. nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario del mezzo come nel caso del leasing, ma lo aggiunge come soggetto responsabile solidalmente ([4]) ([5]).

3. In conclusione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9675 del 26 maggio 2020 ha confermato la sua precedente interpretazione del combinato disposto degli articoli n. 196 e n. 84 del Codice della Strada, ribadendo che dalle norme in questione emerge che il locatore (società di noleggio) è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, che si aggiunge al proprietario (o soggetti equiparati) ed al conducente del veicolo.

Di conseguenza la circostanza che l'art. 196, primo comma, secondo periodo del C.d.S. preveda che, nelle ipotesi di cui all'art. 84 (relativo alla locazione di veicoli senza conducente), delle violazioni commesse dal conducente risponde solidalmente il locatario non vale ad escludere la concorrente responsabilità del locatore.

Allo stesso modo - come conferamto dalla giurisprudenza - non può ritenersi che la previsione dell'art. 386 Regolamento di Attuazione del C.d.S., che disciplina l'ipotesi della notificazione dei verbali a soggetto estraneo, si riferisca anche al locatore di veicoli senza conducente, dal momento che tale figura non rientra tra i soggetti indicati nell'articolo 196 del Codice ([6]).

Pertanto, in ragione della ratio indicata, non può sostenersi un'interpretazione dell’ultima parte dell'art. 196 Codice della Strada, che giunga a vanificare in concreto la solidarietà, una volta che non sia agevolmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accertabile il locatario, specie per i noleggi a breve termine (cfr. Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 1845/2018).

In definitiva, secondo la richiamata giurisprudenza della Corte di Cassazione, deve concludersi che l’ultima parte dell'art. 196 Codice della Strada deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.

Quanto detto, inoltre, rende di fatto irrilevante che la società di noleggio abbia o meno comunicato i nominativi del conducente (del locatario), in quanto la norma individua come responsabile solidale – anche - la società di noleggio e ciò legittima la pretesa dell’amministrazione verso quest’ultimo ([7]).

Inoltre, dal momento che la solidarietà, ai sensi della normativa richiamata, continua ad operare all'esterno, fermo restando che, sul piano del rapporto interno (intercorrente tra la società stessa e i propri clienti), alla società di noleggio, una volta estinte le obbligazioni, viene riconosciuto il diritto di regresso nei confronti dei clienti responsabili delle violazioni al Codice della Strada (in virtù del comma 4 del medesimo art. 196 C.d.S.).


Note e riferimenti bibliografici

[1] Art. 196, comma I, C.d.S, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo.

[2] Sul punto Cass., civ., sez. VI, 24 settembre 2015, n. 18988

[3] Sul punto Cass., civ., sez. VI, 24 settembre 2015, n. 18988  

[4] Trib. Firenze, 26 novembre 2015, n. 4169 nella quale viene precisato che “diversamente dal caso del leasing, dove la responsabilità solidale dell'utilizzatore si sostituisce a quella del locatore, nel noleggio, ovvero nella semplice locazione di automobili, la responsabilità del locatario si aggiunge a quella del locatore e dell'autore della violazione”.

[5] Sul punto Cass., civ., sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 1845

[6] Sul punto Cass., civ., sez. VI, 30 maggio 2017, n. 13664

[7] Sul punto Cass., civ., sez. III, 26 maggio 2020, n. 9675