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Pubbl. Lun, 2 Mar 2020

Il TAR di Ancona riapre scuole e musei nelle Marche

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Editoriale a cura di


Il Tar Marche con decreto presidenziale urgente n. 118/2020 ha sospeso in via cautelare l´ordinanza della Regione che disponeva la chiusura di scuole e musei in tutto il territorio.


Segnalazione a cura della dott.ssa Ilaria Taccola del Comitato dei Revisori

1. Il fatto

A fronte dell’emergenza sanitaria, il governo ha emanato il D.L. 23 febbraio 2020 n.6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (il cosiddetto coronavirus SARS-CoV-2).

Vista l’emergenza sanitaria a seguito della diffusione del virus e del relativo decreto-legge, la Regione Marche ha disposto con ordinanza n.1 del 25 febbraio 2020 la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di ogni viaggio di istruzione sul territorio nazionale ed estero, dei concorsi pubblici e anche la chiusura dei musei e delle scuole di ogni grado.

A seguito dell’emanazione della suddetta ordinanza la Presidenza del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, chiedendone l’annullamento, poiché la Regione Marche avrebbe emanato tale ordinanza in assenza di un presupposto indicato dall’art. 1, comma 1, del D.L. n.6 del 2020, ossia la presenza di almeno un contagio nella zona.

2. Il Decreto cautelare del Tar Marche.

Premesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di competenza presidenziale non è quella di anticipare gli effetti della tutela cautelare ordinaria, ma di prevenire “in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di consiglio il maturarsi di pregiudizi irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di consiglio a ciò destinata.”

Il Tar Marche ha rilevato che non sussistevano i presupposti per l’emanazione della citata ordinanza, visto che non erano presenti nel territorio dei soggetti positivi al COVID-19. Infatti, la Regione Marche aveva evidenziato nell’ordinanza impugnata che non sussistevano contagi nel suo territorio, ma in solo prossimità del territorio marchigiano con la regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati di contagio da COVID- 19. Di conseguenza, ha accolto l’istanza cautelare ha sospeso gli effetti dell’ordinanza.

Infatti, si legge anche che “ritenuto che anche l’ulteriore censura svolta dalla ricorrente, con la quale si prospetta che la Regione avrebbe erroneamente indicato, a sostegno del potere di ordinanza, la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 6 del 2020 - che prevede la possibilità per le autorità competenti di disporre misure “ulteriori”, al di fuori dei casi di cui all’art. 1 comma 1 (ossia anche in assenza del riscontro di almeno una persona positiva) - pare assistita dal fumus boni iuris, atteso che tali misure non possono essere altrettanto invasive, sia per intensità sia per latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla presenza di un focolaio di infezione; in altri termini, la possibilità di adottare misure “ulteriori” va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un sacrificio minore delle libertà individuali, rispetto a quelli previsti dall’art. 1 del cit. D.L. n. 6”.

3. Conclusioni

La vicenda dell’emergenza sanitaria COVID- 19 a suo malgrado sta portando alla luce nuove questioni giuridiche visto il potere delle ordinanze extra ordinem dei sindaci e i loro presupposti, la questione dell’inadempimento per impossibilità sopravvenuta a seguito della citata emergenza e numerosi profili penali relativi al reato ex art. 650 c.p., ossia l’inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

Di questi temi tratteremo più approfonditamente nei prossimi contributi.

Link alla sentenza.