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Pubbl. Mar, 9 Giu 2015

Voto in condotta: un solo episodio ´discutibile´ può causare un voto finale basso? La giurisprudenza a riguardo

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Angela Cuofano


Può un singolo episodio isolato inficiare in maniera rilevante il voto in condotta? La parola al T.A.R. di Bologna. (Sentenza allegata in fondo all’articolo)


Premessa

Con la sentenza n. 477 del 21 maggio 2015, il T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. I, si è pronunciato circa una questione che sempre più frequentemente coinvolge l'universo scolastico. Vale a dire se, ed in quale misura, un unico episodio "discutibile" possa giustificare un voto in condotta pari al 6/10. Lo spunto nasce, ancora una volta, da una precisa questione al vaglio della magistratura.

Il fatto

La ricorrente frequentava nell'anno scolastico 2013/2014 la classe 4a di una scuola superiore, venendo promossa alla classe successiva con il voto di 6/10 in "comportamento".

A sostegno della decisione, il Consiglio di classe adduceva di aver preso in considerazione un episodio avvenuto durante il viaggio di istruzione in Sicilia. In tale occasione, si era accertato che l'alunna si era appartata nel bagno in compagnia di altri due studenti, consumando rapporti sessuali, probabilmente anche sotto l'effetto di alcool.

L'allieva, oltre a proporre richiesta di annullamento degli atti impugnati, chiedeva la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno esistenziale, derivando da quel voto una sorta di certificazione ufficiale della piena corresponsabilità dell'interessata per l'episodio accaduto, già di per sè fonte di profondo disagio psicologico.

Avverso il verbale di scrutinio, la stessa - divenuta maggiorenne - proponeva ricorso e la questione veniva davanti al giudice amministrativo per la decisione.

I comportamenti punibili e la loro libera valutazione

La sentenza in commento si prospetta senza dubbio interessante, poichè conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale un unico episodio può giustificare un voto sufficiente in comportamento, a patto che sia di gravità rilevante.

La tendenza si era già manifestata con la sentenza T.A.R. Calabria n. 629/2009, che riteneva un unico comportamento di goliardia o di esuberanza legittimo a motivare il 6/10, purchè  tale episodio possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità scolastica medesima.

Estendendo, dunque, quanto deciso dai colleghi calabresi, i giudici hanno preliminarmente analizzato la ratio dell'art. 2 D.L. n. 137 del 2008 che dispone "Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede". 

Secondo il T.A.R., il voto in questione deve essere espressione dell'intero percorso scolastico, nonchè tener conto del grado complessivo di maturità raggiunto dall'allievo, risultando fondata la doglianza avanzata dalla ricorrente, la quale lamenta la circostanza che non vi sia stato alcun riferimento, neppure implicito, alla condotta tenuta nel restante periodo dell'anno scolastico, come del resto risulta, in maniera cristallina, dal verbale di scrutinio.

Pertanto, la decisione di attribuire arbitrariamente il 6 in condotta risulta quanto mai discutibile.

Il tribunale emiliano, infatti, precisa come la gravità di singoli episodi può condizionare il giudizio complessivo circa la condotta dello studente ed eventualmente abbassare in modo significativo il relativo voto, che resta sempre in ogni caso soggetta ad una valutazione che deve tener conto della personalità complessiva dell'alunno e del suo generale modo di confrontarsi con insegnanti e compagni. 

Nel caso di specie, invece, il Consiglio di classe si è limitato ad attribuire un voto-standard a tutti gli studenti coinvolti nella vicenda, senza approfondire le diverse caratteristiche di ciascuno e il loro comportamento durante l'intero anno scolastico.

I giudici proseguono, ritenendo illogica e contraddittoria l'affermazione secondo cui sarebbe inifluinte l'assunzione di alcoolici, in quanto "elemento non determinante".

Ritenendo, dunque, pienamente fondata la doglianza avanzata dalla ricorrente, si chiarisce come sia fatto notorio che l'abuso di simili bevende incida negativamente sulle funzioni del cervello, alterando la capacità di controllo delle proprie azioni.

Di questa circostanza, il Consiglio avrebbe dovuto tener conto nella valutazione globale, apprezzandone l'importanza.

Alla luce di queste considerazioni, il T.A.R. ordinava un riesame della posizione della ricorrente, da effettuarsi "ora per allora" con una nuova, motivata valutazione del suo comportamento alla luce dell'intero anno scolastico 2013/2014 con l'attribuzione del conseguente voto, tra l'altro subordinando il risarcimento del danno esistenziale lamentato dall'alunna alla nuova manifestazione di volontà dell'Amministrazione.