Pubbl. Gio, 3 Ott 2019
Ius culturae e ius soli temperato: cosa prevedono
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Un breve analisi della legge proposta il 23 marzo 2018 e ora di nuovo all´ordine del giorno in Commissione Affari Costituzionali
In questi giorni si sta discutendo in merito alle modifiche della concessione della cittadinanza ai figli degli stranieri regolarmente presenti sul territorio.
Nella giornata del 3 ottobre è stata calendarizzata in Commissione Affari Costituzionali la proposta di legge[1], presentata il 23 marzo 2018, “modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza” comunemente denominata “ius culturae”.
Come è noto, la legge n. 91/1992, in materia di cittadinanza, si basa sul principio dello “ius sanguinis” e prevede tre modalità per l’accesso alla cittadinanza per gli stranieri:
- Per nascita
- Per naturalizzazione
- Per matrimonio
Più precisamente, lo straniero acquisisce la cittadinanza per nascita se uno dei genitori è cittadino italiano. Di conseguenza, se uno dei genitori stranieri acquisisce la cittadinanza anche il figlio minore convivente la ottiene automaticamente.
Nel caso in cui il minore sia nato in Italia da cittadini stranieri, può acquisire la cittadinanza dopo il compimento del diciottesimo anno di età, facendo richiesta entro un anno da tale termine, se dimostra di aver soggiornato regolarmente e ininterrottamente sino al raggiungimento di tale età.
Nell’ipotesi di matrimonio con un cittadino italiano, uno straniero acquisisce la cittadinanza dopo due anni di residenza nel territorio, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero sempre che non sia intervenuta una causa di separazione o di scioglimento dell’unione coniugale.
Infine, la cittadinanza può essere concessa per naturalizzazione, ossia dopo dieci anni di residenza ininterrotta sul territorio italiano.
Si deve evidenziare che nel caso di naturalizzazione lo straniero è titolare di interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, pertanto si configura un provvedimento soggetto alla valutazione della discrezionalità amministrativa. Al contrario, la considerazione in caso di matrimonio è differente poiché si tratta di un diritto soggettivo.
Cerchiamo di analizzare le modifiche più rilevanti che potrebbero essere introdotte dalla proposta di legge sullo ius culturae e sullo ius soli temperato.
La proposta di legge introduce innanzitutto all’art. 1 uno “ius soli temperato” in favore di coloro che nascono nel territorio italiano. In particolare, la cittadinanza sarebbe collegata al requisito della legalità del soggiorno di un anno da parte di uno dei genitori, prescindendo dalla residenza formale. Inoltre, si prevede la concessione della cittadinanza a chi nasce in Italia da un genitore a sua volta nato in Italia senza alcun requisito aggiuntivo, trattandosi secondo i proponenti di casi rappresentativi di un legame inscindibile con il territorio.
In secondo luogo, all’art. 2 si stabilisce la concessione della cittadinanza al minore entrato regolarmente in Italia entro il decimo anno di età se fa richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età.
La novità più rilevante però sarebbe proprio quella introdotta all’art. 2 bis, il cosiddetto “ius culturae”, ovvero sia la concessione della cittadinanza direttamente al minore che abbia completato un percorso di studi o un percorso professionale.
Nel dettaglio, il minore acquisterebbe la cittadinanza previa dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha completato un corso di istruzione di primo o secondo grado presso istituti scolastici, oppure un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale
Per quanto riguarda il matrimonio, all’art. 3 della proposta di legge si reintroduce il termine di sei mesi di residenza dopo il matrimonio per chiedere la cittadinanza e si abroga il contributo di 200 euro per le istanze di cittadinanza.
Inoltre, l’art. 4 prevede una modalità differente per l’acquisto della cittadinanza per varie categorie. Infatti, tale istanza non viene più configurata come interesse legittimo, ma come diritto soggettivo, attribuendo al sindaco l’obbligo di presentazione al Presidente della Repubblica.
Tali categorie elencate al citato articolo sarebbero gli stranieri residenti da almeno cinque anni nel territorio in possesso del requisito reddituale determinato in misura non inferiore a quello per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; i cittadini UE residenti da almeno tre anni; lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, oppure a cui è stata accordata la protezione sussidiaria oppure lo status di apolide.
Infine, si prevede un termine massimo di ventiquattro mesi per i procedimenti amministrativi di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre che una volta decorso tale termine, si forma il silenzio assenso, modificando così la disciplina vigente ex art. 20 L. 241/90 che attualmente esclude i suddetti procedimenti.
[1] Atto Camera: Proposta di legge BOLDRINI ed altri: "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza" http://bit.ly/Iusculturae
Sullo stesso argomento, in questa testata, "Giuseppe Ferlisi, COSA PREVEDE IL DISEGNO DI LEGGE SULLO IUS SOLI, in Riv. Cammino Dirit.,10, 2017"