ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Lun, 23 Mar 2015

Strage di Tunisi: responsabilità per Costa Crociere?

Modifica pagina

Roberto Saglimbeni


Le dichiarazioni dei parenti delle vittime dell´attentato al Museo del Bardo riaccendono la polemica nei confronti del tour operator, ritenuto da molti responsabile dell´accaduto. L´ipotesi è giuridicamente ammissibile?


Il terribile attentato al Museo del Bardo (Tunisi) e la conseguente morte di nostri connazionali ha parzialmente riaperto il dibattito su una possibile responsabilità di Costa Crociere per quanto avvenuto. Pur mancando, per le ovvie differenze, un movimento d'opinione simile al caso della Costa Concordia (per il quale la compagnia, oltre ad aver risarcito 84 milioni di euro, è stata condannata in solido col comandante Schettino per oltre 3 milioni di euro), nondimeno le famiglie delle vittime hanno paventato la possibilità di citare in giudizio il tour operator1, "colpevole" di non aver previsto il rischio dato che, nello stesso giorno, il Parlamento tunisino aveva in calendario l'approvazione di una normativa anti terrorismo.

La pretesa, finora solo verbale, è, a nostro giudizio, priva di qualunque fondamento giuridico. Non esiste, infatti nel nostro ordinamento alcun appiglio che permetta di eccepire, nel caso concreto, una responsabilità di Costa Crociere e, per dimostrare tale assunto, è sufficiente dare uno sguardo alle principali fonti normative in materia di turismo, iniziando da quelle internazionali. Era il 1970, infatti, quando fu firmata a Bruxelles la Convenzione internazionale sul Contratto di Viaggio (CCV), poi ratificata con la legge n. 1084 del 27 settembre 1977, la quale recita all'art. 13 "l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento parziale o totale dei suoi obblighi di organizzazione [...] salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente", per poi ribadire all'art. 27 che "l'organizzatore di viaggi o l'intermediario non possono avvalersi delle disposizioni [...] che escludono la responsabilità o limitano le indennità da loro dovute, quando il viaggiatore prova che un'inosservanza [...] è avvenuta con l'intenzione di provocare il danno o in modo implicante una mancanza deliberata di considerazione delle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare da tale comportamento oppure un'ignoranza inescusabile di tali conseguenze".2

 

La Convenzione fissa dunque dei principi chiari ed evidenti: 

  1. L'inadempimento parziale o totale degli obblighi di organizzazione espone l'organizzatore all'onere di dover provare la propria diligenza per sottrarsi alla responsabilità;

  2. L'esenzione da responsabilità è esclusa laddove il viaggiatore dimostri che il comportamento dell'organizzatore (o di soggetti a lui riconducibili ai sensi degli artt. 12 e 21) è stato, intenzionalmente o meno, causa diretta del danno in oggetto.

La questione è dunque più lineare: si può ritenere Costa Crociere giuridicamente responsabile per inosservanza (essendo esclusa in partenza qualunque intenzionalità) di quanto avvenuto nel museo? E a quali condizioni? Si può ritenere "non diligente" il comportamento dell'organizzatore di viaggi o l'accaduto esula dal campo delle sue responsabilità?

Per rispondere a queste domande è utile valutare un'altra, fondamentale fonte normativa, la direttiva 90/314/CEE3 del Consiglio che, ad oggi, costituisce insieme al Codice del Turismo (del quale parleremo più avanti) la più aggiornata disciplina in materia. Dopo aver sancito l'importanza di un'unificazione tendenziale delle normative dei singoli Stati in materia di turismo la direttiva recita all'art. 5 comma 2:

" Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi in quanto:

- le mancanze constatate nell'esecuzione del contratto sono imputabili al consumatore;
 
- tali mancanze sono imputabili a un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentano un carattere imprevedibile o insormontabile;
 
- tali mancanze sono dovute a un caso di forza maggiore come definito all'articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, punto ii), o ad un avvenimento che l'organizzatore e/o il venditore non potevano, con tutta la necessaria diligenza, prevedere o risolvere." 
 
Ribadendo ed ampliando i principi della CCV, l'art 5 stabilisce, col rimando all'art. 4 paragrafo 6, una soddisfacente definizione del "caso di forza maggiore", ovvero "circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata".

Nel caso di specie appare evidente che non vi può essere a carico di Costa Crociere una qualunque forma di responsabilità in quanto l'avvenimento assume i connotati dell'imprevedibilità e dell'irrisolvibilità con l'impiego di tutta la necessaria diligenza, rilevando altresì che lo stesso Ministero degli Esteri, per il tramite del suo portale ufficiale viaggiaresicuri.it, non dettava raccomandazioni particolari per la visita di Tunisi se non l'uso di "rafforzata prudenza in alcuni quartieri periferici", diversamente da quanto fatto per le zone di confine con Libia e Algeria, alle quali era "fortemente sconsigliato" avvicinarsi.
 
Per di più, anche ai sensi del Codice del Turismo (d.lgs n.79/2011), non si trovano valide giustificazioni che permettano di attribuire responsabilità all'organizzatore: il Codice, all'art. 44, stabilisce che, in materia di danno alla persona, "Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano.", conformandosi dunque a quanto già espresso, per poi sancire all'art. 46 l'esonero di responsabilità "quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al turista o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore." 
 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non sarà possibile invocare il c.d. "danno da vacanza rovinata" ex art. 47, non sussistendone i presupposti formali e sostanziali.