Pubbl. Mer, 11 Mar 2015
Il decreto "salva ILVA" è legge: ecco cosa prevede
Modifica paginaLo scorso 4 marzo il Parlamento italiano ha approvato la legge di conversione (1) del cd. decreto “salva ILVA” (d.l. 5 gennaio 2015, n.1), recante “disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto.”. Scopriamone i contenuti.
Premessa
Con l’intervento legislativo qui in commento, il Governo – e, successivamente, l’Assemblea parlamentare - si è fatto carico di dare soluzione alla vicenda annosa che ha interessato l’ILVA S.p.A., azienda dell’omonimo gruppo, attiva “nella produzione e trasformazione di acciaio”(2).
L’azione governativa è stata necessitata - con riferimento alla “particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto” - dalla presa d’atto che “la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell’ambiente e della salute”; in considerazione, poi, della “straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per l’attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell’area di Taranto”.
Preliminarmente alla disamina dei contenuti del testo di legge, è opportuno illustrare i profili disciplinari della procedura di amministrazione straordinaria, cui la società ILVA è stata ammessa.
Cos'è l'amministrazione straordinaria?
Introdotta nel 1979 con la cd. L. Prodi(3) ed ivi regolamentata in modo assai sintetico, la procedura concorsuale della “amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza” è disciplinata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 (quest’ultimo è il cd. decreto Marzano, recante misure circa la “ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza”).
Perché l’impresa possa accedere alla procedura(4), la cui finalità è eminentemente conservativa del patrimonio produttivo, è necessario che concorrano presupposti in duplice ordine.
Quanto ai primi, di natura soggettiva, possono essere ammesse alla procedura de qua “le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento”(5). Sono, dunque, esclusi gli imprenditori non commerciali, i piccoli imprenditori e gli enti pubblici, ex art. 1 L. fallimentare.
Quanto ai presupposti di natura oggettiva, le imprese commerciali devono: versare in stato di insolvenza(6); disporre di un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno; avere un’esposizione debitoria complessiva “non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.”.
Diversamente, nell’ipotesi di ristrutturazione industriale si richiede un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle cinquecento unità ed un indebitamento complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.
Infine, si richiede che esistano “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali”, da realizzarsi attraverso un programma di cessione dei complessi aziendali o, in alternativa, attraverso un programma di ristrutturazione.
La procedura, cui ha avuto accesso l’ILVA S.p.A, di amministrazione straordinaria tramite ristrutturazione economica e finanziaria(7) è stata disposta dal Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del 21 gennaio 2015 (con decorrenza immediata degli effetti), a seguito di istanza del Commissario straordinario della società.
Decreto “salva ILVA”: cosa prevede?
Il testo di legge prevede, anzitutto, quale misura a carattere generale (non applicabile, quindi, solo alla ILVA S.p.A), un “rafforzamento della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi”( ex art.1), essendo prescritto a tal riguardo che:
-
le imprese che “gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale”, ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, possano prededurre i crediti anteriori all’apertura della procedura, “relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità degli impianti produttivi essenziali”, nonché quelli relativi “all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute” (art. 1, co. 1-ter, inserito dalla legge di conversione).
I crediti prededucibili sono quelli che vengono liquidati (ossia, pagati) con precedenza immediata rispetto ai crediti cd. chirografari, con ciò derogandosi al principio della par condicio creditorum che governa la procedura di riparto della massa attiva;
- in deroga alle disposizioni normative vigenti(8), il commissario straordinario possa individuare l’affittuario od acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscano “la continuità nel medio periodo del servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali”. Contestualmente alla presentazione dell’offerta, l’affittuario od acquirente è chiamato a presentare un piano industriale e finanziario, da cui risultino gli investimenti volti alla realizzazione delle predette finalità, unitamente all’indicazione delle “risorse finanziarie necessarie” e delle relative modalità di copertura (art.1, co. 4).
Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.(9)
Con l’ammissione della società de qua alla procedura di amministrazione straordinaria (di cui al d.l. n. 347/2003) è determinata la cessazione del commissariamento straordinario previsto dal d.l. n. 61/2013 (art. 2, co. 1). Il testo normativo prevede, in ordine ai tempi di realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria(10), che esso si intenda attuato “se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell’80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data”.
Commissario straordinario: poteri ed oneri
Avendo riguardo all’osservanza delle prescrizioni recate dal Piano succitato, il commissario straordinario (rectius, l’organo commissariale) dovrà, entro il 31 dicembre 2015, inoltrare una apposita relazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed all’ISPRA(11).
Nel corpo della legge si rinviene un’interessante previsione: l’esonero da responsabilità penale od amministrativa, del commissario straordinario e “dei soggetti da questo funzionalmente delegati”, per quelle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale e che costituiscano adempimento “delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.” (l’ art. 2, co. 6, introduce una “presunzione di liceità”)(12).
L’organo commissariale deve, inoltre, rendicontare l’utilizzo delle “risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa” al Ministero dell’Ambiente ed al Ministero dello Sviluppo Economico, oltre che relazione semestrale alle Camere.
Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze aperte, inoltre, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A. “un atto convenzionale di liquidazione del vincolo risalente al contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.)” - determinata nell'importo di 156.000.000 di euro- e “che obbliga FINTECNA a salvaguardare l'ILVA da perdite risultanti da violazioni di legge in materia ambientale avvenute durante la gestione precedente alla cessione” (art. 2, co.5).
Tutela dell’indotto
In tema di salvaguardia delle imprese - “di autotrasporto e per le piccole imprese”- che vantino crediti nei confronti dell’ILVA, “per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza”, è stabilita la sospensione dei versamenti di tributi erariali che scadano nel periodo di tempo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione ed il 15 settembre 2015 (art. 2, co.8-bis).
Le piccole e medie imprese fornitrici potranno godere, sino al 2017, di un’estensione della moratoria in materia di mutui e finanziamenti, rimodulando il piano di ammortamento degli stessi (art. 2, co. 8-ter).
Disposizioni finanziarie
Tra le previsioni di maggiore interesse vi è la facoltà, in capo all’organo commissariale, di richiedere il trasferimento delle somme sequestrate alla famiglia Riva (proprietaria del Gruppo ILVA) ed il reimpiego di tali somme –previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria- per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società medesima in amministrazione straordinaria (“il sequestro penale si converte in sequestro sulle obbligazioni”, ex art. 3, co.1).
L’organo di governo della procedura è previsto sia autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo di 400.000.000 di euro, assistiti da garanzia statale. Conseguentemente, è disposta la istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un fondo a copertura delle garanzie concesse dallo Stato (art. 3, co. 1-ter).
Viene disposto, altresì, lo stanziamento di 10.000.000 di euro ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi in deposito nell’area ex Cemerad (presso il comune di Statte, in provincia di Taranto).
Ultima importante previsione è quella afferente alla cd. clausola di salvaguardia finanziaria: “qualora (…) si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020”(art.3, co.5-ter).
Salvaguardia dell’ambiente: gestione ed eventuale recupero dei rifiuti derivanti dalla produzione dell’impianto ILVA e “programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto”
In ordine al primo dei due profili, la legge di conversione ha previsto che – al fine di favorire un recupero di rifiuti e materiali- i residui della produzione e le scorie provenienti dalla fusione di materiali ferrosi e dai relativi “trattamenti di affinazione e defferrizzazione” possano essere “recuperati per la formazione di rilevati, (…), di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie o per riempimenti (…)”. In tali ipotesi, nel termine di dodici mesi dall’avvenuto recupero, l’ISPRA, provvede ad accertare l’assenza di rischi di contaminazione per la falda e la salute (art.4, co.2-ter).
Quanto al secondo dei profili evidenziati, è disposto che il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto provveda alla predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, "per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione" dell'area di Taranto, finalizzato a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Si prevede che tale organo attivi anche tutte le procedure necessarie al fine di ridurre gli eventuali effetti occupazionali negativi connessi alla riorganizzazione delle attività d'impresa, “anche con riferimento a tutti i siti produttivi del gruppo presenti sul territorio nazionale” (art. 6, co. 1 e 4-bis).
1) L. 4 marzo 2015, n. 20 (pubblicata in G.U. in data 05/03/2015, n. 53), di modifica e conversione del d.l. n.1/2015;
2) “(…) Il principale impianto produttivo di ILVA è lo stabilimento a ciclo integrale di Taranto. Circa il 55% dei laminati di base prodotti a Taranto viene trasformato in prodotti pronti all'uso negli altri stabilimenti e nei centri servizi.(…)”, fonte: http://www.gruppoilva.com;
3) L. 95 del 3 aprile 1979;
4) Il decreto Marzano suindicato prevede che l’accesso immediato alla procedura possa essere sollecitato con istanza dell’imprenditore;
5) Art. 2, d.lgs. n. 270/1999;
6) Stando al dato normativo recato dalla Legge fallimentare (art. 5, co.2): “lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.”;
7) Ex art. 2 d.l. n. 347 del 2003, convertito con modificazioni nella l. 18 febbraio 2004, n. 39;
8) V. art. 62 d.lgs. n.270/1999;
9) Art. 2 del decreto in commento;
10) D.P.C.M. 14 marzo 2014;
11) Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
12) http://www.camera.it/leg17/522?tema=il_d_l___sviluppo_taranto_e_ilva_;
13) Ex d.l. 129/2012.