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Pubbl. Sab, 23 Giu 2018

Diritti d´autore: aspetti fiscali e patrimoniali

Ugo Tedesco


Un breve resoconto su come inquadrare fiscalmente e patrimonialmente l´utilizzazione economica delle opere d´ingegno.


Sommario: 1. Breve introduzione alle norme civilistiche; 2. Utilizzazione delle opere dell’ingegno; 3. Aspetti fiscali; 3.1. Redditi da lavoro autonomo; 3.2. Compilazione RL e detrazioni RN; 3.3. Redditi d’impresa; 3.4. Patrimonializzazione dei diritti d’autore acquistati da terzi; 4. Utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno attraverso contratti di edizione, riproduzione e diffusione. 

Sommario: 1. Breve introduzione alle norme civilistiche; 2. Utilizzazione delle opere dell’ingegno; 3. Aspetti fiscali; 3.1. Redditi da lavoro autonomo; 3.2. Compilazione RL e detrazioni RN; 3.3. Redditi d’impresa; 3.4. Patrimonializzazione dei diritti d’autore acquistati da terzi; 4. Utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno attraverso contratti di edizione, riproduzione e diffusione. 

1. Breve introduzione alle norme civilistiche

Negli ultimi anni la diffusione dei sistemi avanzati di comunicazione e lo sviluppo del Web ha fatto aumentare l’interesse intorno alla disciplina fiscale dei diritti d’autore. Prima di fornire dei dettami tecnici sul corretto inquadramento fiscale di tale fattispecie, è necessario un piccolo percorso tra le norme civilistiche del nostro ordinamento per poter correttamente discernere tutti gli aspetti e le sfaccettature che questo “mondo” presenta.

Il diritto d’autore è regolato dagli articoli che vanno dal 2575 al 2583 del codice civile. Il primo in particolare asserisce che “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Ovviamente la tutela di tale diritto si estende anche alle opere informatizzate. L’acquisto di questo diritto avviene nel momento della creazione dell’opera stessa (art. 2576), in quanto espressione propria del lavoro intellettuale. L’autore può utilizzare economicamente tale diritto in ogni forma e modo, rispettando i limiti dettati dalla legge (art.2577), e come padre dell’opera può opporsi ad ogni mutilazione, deformazione e modificazione dell’opera stessa. Gli interpreti dell’opera, in qualsiasi forma essi riproducano il contenuto protetto dal diritto, hanno diritto ad un equo compenso come premio della diffusione dell’opera stessa.

L’unico organo che può esercitare l’attività di intermediario di tali diritti, è la Società Italiana Autori ed Editori, come disciplinato dall’art. 180 della Legge 633/41. Tra i compiti della SIAE rientrano:

  • la concessione per conto degli aventi diritto di licenze ed autorizzazioni per utilizzare economicamente l’opera;
  • la percezione dei proventi derivanti da questo tipo di licenze;
  • ripartizione dei proventi agli aventi diritto;
  • la facoltà di predisporre servizi di accertamento e percezione tasse, contributi, diritti.

Il diritto d’autore consiste nel riconoscimento dell’autore come ideatore dell’opera e nella possibilità esclusiva di disporre commercialmente dell’utilizzazione economica dell’opera stessa (diritto di sfruttamento economico dell’opera). Il primo è incedibile e illimitato nel tempo, mentre il secondo è trasmissibile ad altri soggetti per una durata limitata. Per applicare correttamente le norme, le opere dell’ingegno devo avere le seguenti caratteristiche:

  1. originalità della forma espressiva;
  2. creatività (ovvero deve essere un’opera nuova e non di mera ripetizione);
  3. concretezza (prodotto idoneo ad essere riprodotto).

2. Utilizzazione delle opere dell’ingegno

Il diritto d’autore patrimoniale può essere trasferito attraverso atti di disposizione inter vivos, risultante da un contratto scritto tra le parti (art. 2581). Tale diritto è alienabile e quindi può essere ceduto a terzi.

I diritti d’autore possono essere riprodotti da artisti ed utilizzatori, oltre che dall’autore stesso, e questo dà luogo a due tipi di compenso che sono associati all’utilizzo dell’opera dell’ingegno:

  • il cosiddetto “equo compenso”;
  • il compenso per la cessione del diritto di utilizzazione economica dell’opera.

L’equo compenso costituisce il corrispettivo da corrispondere agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori, qualora l’utilizzazione sia secondaria, ovvero l’utilizzazione di un’opera fissata su supporti materiali che è suscettibile ad una serie infinita di fruizioni in quanto diffusa attraverso la radiofonia, la televisione, le pubbliche feste e nei pubblici esercizi. 

3. Aspetti fiscali

3.1. Redditi da lavoro autonomo

Lo sfruttamento delle opere dell’ingegno di carattere creativo vengono considerati redditi assimilati di lavoro autonomo secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. B) DPR n. 917/86 (TUIR), se ricorrono le seguenti condizione:

  1. derivare dalla cessione o concessione di diritti su opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule acquisite nel campo industriale, commercio o scientifico;
  2. l’utilizzazione deve avvenire da parte dell’autore o inventore;
  3. non deve essere conseguita nell’esercizio di imprese commerciali.

Le forma di utilizzazione più diffusa è il contratto di edizione, con il quale l’autore concede a un editore, dietro corrispettivo, l’esercizio del diritto di pubblicare e vendere l’opera. Nel caso in cui vengano meno le tre condizioni precedentemente esposte, il reddito derivante l’esecuzione o l’utilizzo delle opere dell’ingegno viene assimilato al reddito da lavoro dipendente nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa.

Per i redditi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, che non venga svolto nell’ambito di un’impresa commerciale, la Circolare Ministeriale n.141/E del 4 giugno 1998 conferma l’esclusione dell’ambito soggettivo dell’applicazione dell’IRAP.

Il documento da predisporre da parte dell’autore, oltre il contratto in forma scritta, è una ricevuta fiscale contenente i dati dell’autore (Luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, indirizzo e città di residenza) nella quale dichiarare di aver ricevuto in una determinata data dal soggetto acquirente (tutti i dati dell’impresa e/o del persona fisica che acquisisce il diritto) il corrispettivo per la cessione dell’utilizzo dei diritti di una determinata opera. Se l’importo è superiore ai 77,47€ (come accade nel 99% dei casi) va applicata una marca da bollo da 2 euro sulla ricevuta.

Nel caso di cessione di diritti d’autore da autori over 35 dovrà essere individuata la base imponibile di calcolo della ritenuta d’acconto del 20% che si ottiene, in questo caso, applicando una percentuale del 75% al corrispettivo della prestazione.

Nel caso di cessione di diritti d’autore da autori under 35 dovrà essere individuata la base imponibile di calcolo della ritenuta d’acconto del 20% che si ottiene, in questo caso, applicando una percentuale del 60% al corrispettivo della prestazione.

3.2. Compilazione RL e detrazioni RN

Nella Sezione III al Rigo RL25 tra gli altri redditi di lavoro autonomo devono essere indicati i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore o inventore, indicati nel c. 2 dell’art. 53 del Tuir.

Il rigo da compilare è RL25, in cui vanno indicati:
- i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche in via occasionale;
Tali redditi usufruiscono di due specifiche agevolazioni, una deduzione dal reddito da indicare nel rigo RL29 e una detrazione dall’imposta da indicare nel quadro RN.

- La prima nel Rigo RL29 consistente in una deduzione forfettaria pari al:
25% elevata al 40% se il diritto di autore è percepito da un giovane sotto i 35 anni.

- La seconda da indicare nel Rigo RN 12 determinata come segue:
la detrazione dall’imposta lorda spetta su tutti i redditi di lavoro autonomo indicati nella sezione III del quadro RL;

Al fine di individuare l’ammontare della detrazione spettante occorre procedere come segue:

Reddito Netto = rigo RN1 col. 4 – rigo RN2 (considerare zero se negativo)

A) Reddito Netto fino ad euro 4.800

La detrazione, spetta nella misura fissa di euro 1.104. Pertanto riportare tale importo nel rigo RN12.

B) Reddito Netto superiore ad euro 4.800 e fino a euro 55.000

1) Quoziente = (55.000 – Reddito Netto)/50.200

Se il Quoziente è superiore a zero e minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

2) Detrazione spettante = 1.104 X Quoziente

La detrazione determinata come sopra va indicata nel rigo RN 12

Infine se il Reddito Netto è superiore ad euro 55.000,00 la detrazione per altri redditi è pari a zero.

3.3. Redditi d’impresa

I compensi derivanti l’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno rientrano nel reddito d’impresa se conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale. 

3.4. Patrimonializzazione dei diritti d’autore acquistati da terzi

L’OIC, con il documento n. 24, ha offerto un quadro più chiaro per quanto riguarda le rilevazioni contabili e le rilevazioni fiscali connesse all’utilizzo dell’opera dell’ingegno. Quindi la cessione di utilizzazione economica da parte dell’autore ad imprese che possono diffondere l’opera deve seguire delle indicazioni di carattere economico in modo da permettere il perfetto inquadramento civilistico e contabile.

L’impresa che acquista il diritto di utilizzazione economica di un’opera può avere come beneficio futuro:

  • ricavi diretti: che sono quelli riconducibili alla commercializzazione dell’opera derivante da un contratto di edizione, dalla sua rappresentazione o dalla sua esecuzione diretta ad un pubblico;
  • ricavi indiretti: che sono quelli che derivano dalla riproduzione dell’opera attraverso radio, televisione e altri mezzi di diffusione sonora e visiva.

La previsione del conseguimento di uno dei due tipi di ricavi permette l’iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali, in base alla predisposizione di piani e programmi e alla quantificazione dei costi e dei ricavi attesi, in misura congrua.

Data la difficile stima precisa della vita economica utile di tali diritti, in quanto il gusto del consumatore è estremamente suscettibile al cambiamento delle mode, l’OIC consiglia di considerare un lasso di tempo ragionevolmente breve, rimandando ogni altra considerazione alle precisazioni fornite in materia di trattazione dei diritti di brevetto.

L’iscrizione nelle immobilizzazioni immateriali sarà possibile per il 50% dell’importo corrisposto una tantum per i contratti di utilizzazione economica dell’opera, rilevabile dalla ricevuta emessa dall’autore verso l’impresa ove viene applicata una ritenuta d’acconto del 20% a prescindere dalle modalità di pagamento. L’iscrizione è possibile anche se il pagamento di tale importo avviene in maniera rateale, purché il corrispettivo sia individuato dal contratto/ricevuta iniziale.

Non sono iscrivibili nelle immobilizzazioni immateriali i pagamenti di importi annuali legati al volume di vendita scaturente dal diritto di utilizzazione, i quali vengono inquadrati come costi nel conto economico dell’esercizio in cui vengono rilevati. Come già specificato l’importo massimo che può essere capitalizzato non deve essere superiore al 50% del costo. L’ammortamento fiscale invece può essere suddiviso in 8 e 5 anni a seconda della previsione di vita economica utile della riproduzione dell’opera.

4. Utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno attraverso contratti di edizione, riproduzione e diffusione.