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Pubbl. Sab, 5 Ago 2017

Limite di velocità: non opera nel senso opposto di marcia

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Simona Rossi


La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17205 del 12 luglio 2017 ha precisato come il segnale stradale di limite di velocità indichi una prescrizione che opera solo per chi può percepirlo nella sua condotta di guida, pertanto, opera solo nel senso della sua marcia e non nel senso opposto.


Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici della Suprema Corte, veniva proposto ricorso dagli eredi di N. che avevano convenuto in giudizio l’Assicurazione ed il sig. D.P.M., affinché fossero condannati in solido per i danni subiti a seguito di un sinistro stradale in occasione del quale decedeva il loro congiunto.

In precedenza, il Tribunale di Vasto, con la sentenza n. 303 del 2009, aveva rigettato la domanda ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse ascrivibile unicamente ad N.
Dello stesso avviso anche la Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 1307 del 2015, che confermava la responsabilità di N. nella cauzione del sinistro. Pertanto, gli eredi di N. avevano proposto ricorso alla Suprema Corte adducendo diverse motivazioni.

Innanzitutto, i ricorrenti deducevano la violazione di legge asserendo che nel tratto di strada interessato dal sinistro oggetto di causa vi fosse un duplice limite di velocità: non solo a carico di N. ma anche di D.P. che procedeva in senso inverso: la Corte ha sottolineato come tale motivo fosse infondato, confermando pertanto quanto espresso dai giudici di merito.

Infatti, la Cassazione ha sottolineato come “il segnale stradale è un dispositivo atto a indicare una prescrizione, un avvertimento o una indicazione a tutti veicoli circolanti e ad ogni altro utente della strada. E' insomma il linguaggio con il quale l'amministratore di una strada comunica agli utenti la disciplina della circolazione: regole, pericoli, indicazioni, limiti. Tali segnali operano come un provvedimento amministrativo espresso. E tali comandi espressi dalla p.a. operano solo per chi nella condotta di guida lo percepisce e, dunque, nel senso della sua marcia”. Nel caso di specie, non risultando ravvisabile un segnale di limite di velocità nel senso opposto, non si può ravvisare che suddetto segnale operasse anche nel senso di marcia inverso.

La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso.

In conclusione, nel caso di strada a doppio senso, il limite di velocità si deve ritenere operante solo nel senso in cui è apposto e non in entrambi i sensi in quanto, affinché il segnale stradale sia operante, deve essere “percepibile”.