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Pubbl. Mar, 11 Lug 2017

Amministrazione e ruolo di garanzia di un Consorzio di Tutela della DOP: normativa nazionale e comunitaria.

Gaetano Locci


Consorzi di Tutela e ruolo di garanzia all´interno dello scenario economico attuale


Non capita tutti i giorni di voltarsi indietro ed analizzare l’evoluzione e l’amministrazione di un Consorzio a Denominazione di Origine e l’importanza che esso assume all'interno dello scenario socio-economico in cui si trova ad operare.

Non capita tutti i giorni di voltarsi indietro ed analizzare l’evoluzione e l’amministrazione di un Consorzio a Denominazione di Origine e l’importanza che esso assume all'interno dello scenario socio-economico in cui si trova ad operare.

L'analisi trae spunto dai numerosi articoli pubblicati su Qualivita: "Mozzarella di Bufala Campana DOP continua il trend positivo", le varie testate di giornali locali e nazionali ed i comunicati stampa effettuati dai Consorzi di Tutela della DOP, quali garanti della sicurezza alimentare e dalla mia diretta esperienza nella riorganizzazione amministrativa di un Consorzio di Tutela DOP del Mezzogiorno d’Italia.

Il Caso di riferimento è il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, vera punta di diamante nella tutela del diritto alimentare. Le prime parole di un articolo di Qualivita sono queste: "la filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP è sempre più giovane ed in crescita". Cresce il fatturato, si investe in formazione con più 4% della presenza di giovani nel settore lattiero-caseario, e persino le quote rosa sono in netto aumento con un +30% in tutta la filiera, grazie al dettato della L. n. 154 del 28/7/2016, che impone la parità tra i sessi nei Consorzi di Tutela.

L’attività secondo una mia visione di TVVP (Tutela, Vigilanza, Valorizzazione e Promozione), incide significativamente nei volumi nell’esportazione agroalimentare. Ma tutti i consumatori sono davvero informati sull’evoluzione, su come opera e sull’importanza che assume un Consorzio a Denominazione di Origine Protetta?

Innanzi tutto l’attività operativa di un Consorzio è regolata dalle norme contenute negli articoli del Codice Civile dal 2602 c.c. che recita: "Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". In particolare nel Titolo X “Della disciplina della Concorrenza e ei Consorzi” del Libro V Capo II dei Consorzi per il coordinamento della produzione e scambi all’art 2605 è scritto: "I consorzi devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte".

La storia dei Consorzi di Tutela inizia da lontano, fin dalla prima metà del Novecento quando, per la prima volta fu emanato un atto di Governo ad hoc, il R.D.L. n. 497/1924, che, riservando ai consorziati il godimento di agevolazioni fiscali per la produzione di vini tipici, offrì a sua volta una spinta alla costituzione di nuovi consorzi di tutela.
Il Legislatore intervenne nuovamente con la L. n. 1164/1930 che, pur lasciando all’iniziativa privata la costituzione dei consorzi, stabilì in caso di loro costituzione una corrispondenza biunivoca tra nome del vino tipico tutelato e uso del marchio consortile. Con la L. n. 164/1992, ai consorzi sufficientemente rappresentativi poterono essere affidate funzioni propositive, consultive, di vigilanza, tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi comuni alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tutelate, pur sempre esercitabili nei soli confronti degli associati. L’unica apertura verso l’esterno consisteva nella possibilità di segnalare all’amministrazione centrale eventuali abusi da chiunque commessi, purché accertati espletando attività di vigilanza nei confronti dei soli associati (art. 21, comma 4).

In modo precipuo, la Denominazione d’Origine Protetta e l’Indicazione Geografica Protetta, sono strumenti impiegati al fine di garantire una particolare tutela giuridica a prodotti con qualità, notorietà e caratteristiche comuni a determinate aree geografiche di cui hanno il diritto di portare il nome, caso emblematico è la Mozzarella di Bufala Campana DOP. Non si tratta solo di norme emanate dal legislatore italiano, ma soprattutto di norme di rango superiore che derivano dal legislatore comunitario. Da sempre la politica agricola comune ha favorito la produzione agricola di un certo livello qualitativo, e quando essa stabilisce norme di qualità come criteri di commercio, misure e programmi di sviluppo rurale, il rispetto di una qualità sana, leale e mercantile per i prodotti destinati all’esportazione e beneficiari di restituzioni. Si tratta di fornire, dunque, ai consumatori prodotti sani, sicuri e senza pericolo per la salute umana e animale.

Sarà solo negli anni ’90, in piena crisi di sovrapproduzione e di difficoltà di commercio in un mercato che si stava preparando a diventare unico e nel quale la produzione di massa o industrializzata dominava largamente, che si svilupperà l’idea di una qualità sentita in maniera più soggettiva valorizzando alcune proprietà e caratteristiche di un prodotto in relazione a determinate zone di produzione o a un know-how tradizionale. Nelle intenzioni della Commissione Europea nell’elaborare gli orientamenti della futura politica di qualità figurava la volontà di privilegiare la specializzazione e la diversificazione della produzione agricola per far fronte alle sfide derivanti dal lancio di prodotti di qualità. Non esiste una definizione di qualità a livello del diritto dell’Unione Europea, ma secondo il Prof Costato, la definizione di qualità si rifà, seppure possa sembrare tautologia, a quella dell’ISO 8402 che dice. È l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche che conferiscono al prodotto la capacità di soddisfare esigenze espresse e/o implicite, e di forire un prodotto conforme alle esigenze del consumatore.

In Italia, l’art. 1, comma 5, del D.M. n. 50349 del 16.12.2010, ha attribuito in via generale a tutti i Consorzi di tutela riconosciuti il riconoscimento di organizzazione interprofessionale ai sensi della normativa comunitaria. Solo ai consorzi dotati di riconoscimento erga omnes è, però, consentito svolgere attività con efficacia nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni tutelate ed imporre agli stessi il versamento di contributi volti a coprire le spese occasionate da tali attività. L’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 61/2010, prevede che i costi derivanti dalle attività erga omnes «sono a carico di tutti i soci del consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio». Il successivo art. 24 prevede per il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti del consorzio una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo dovuto ed aggiunge, inoltre, la ben più grave sanzione non pecuniaria costituita dalla «sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione». L’art. 9, D.M. n. 50349 del 16.12.2010, specifica che i contributi posti a carico di tutti i soggetti anche non aderenti, che il consorzio deve riportare in conti separati del bilancio,

Il Consorzio collabora, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge e coopera con le regioni e le province autonome per lo svolgimento delle attività di loro competenza. Infine, svolge le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l‘Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) e in raccordo con le regioni e le province autonome.

La sezione Amministrazione si occupa di gestire le attività e l’operatività amministrativa generale della struttura. Nello specifico l’Amministrazione coordina i rapporti con i fornitori, gestisce la sede e si occupa delle attività di natura fiscale/contabile. Gestisce, inoltre, i rapporti con il medico del lavoro per aggiornamento corsi di formazione primo soccorso aziendale dipendenti e rapporti con ingegnere per sicurezza d.lgs. 81/2008.

Nel corso delle attività quotidiane sono poi frequenti i rapporti con le Camera di Commercio, sia per questioni burocratiche sia per rapporti legati ad attività promozionali. La gestione operativa della sede occupa poi molte delle risorse (anche in termini di tempo) della sezione.

Come si è detto, l'attività di vigilanza è esplicata dai Consorzi, prevalentemente, nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che, prodotti similari, non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP.

Tale attività è svolta dai Consorzi, attraverso gli agenti vigilatori che, come disposto dal Decreto dipartimentale del 06.11.2012, instaurato un rapporto di lavoro con i Consorzi stessi, sono iscritti all'Albo nazionale degli agenti vigilatori o all'Albo degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, tenuti presso il MIPAAF. Dalla rassegna normativa che precede si evince agevolmente che i Consorzi di tutela che riuniscono i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle DO e delle IG, soprattutto quando hanno il riconoscimento erga omnes, svolgono un ruolo fondamentale. E i risultati finora raggiunti dall'attività di alcuni di essi sono molto interessanti, soprattutto con riferimento alla tutela delle DOP e delle IGP in ambito internazionale dove la salvaguardia delle denominazioni è meno efficace perché passa attraverso la stipula e l'adesione ad accordi multilaterali con ciascuno dei Paesi nei quali il prodotto italiano è esportato.