Pubbl. Gio, 27 Apr 2017
Reclamo e mediazione tributaria: aumenta il limite di valore
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Alessio Giaquinto
Con il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, il legislatore ha ampliato le ipotesi in cui diventa obbligatorio esperire reclamo all´Ufficio che ha emesso il provvedimento impositivo.
Recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario n. 20 - Serie Generale n. 95 del 24/04/2017), il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 reca interessanti novità per il processo tributario e, in particolare, per la riduzione del contenzioso e per la mediazione.
A) Modifiche al reclamo-mediazione tributaria
Cominciando da quest'ultima, l'art. 10 del decreto citato modifica l'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, aumentando da 20.000 a 50.000 euro l'importo massimo entro cui è necessario presentare reclamo con annessa proposta di mediazione all'Ufficio che ha emesso l'atto che si vuole impugnare (ad esempio, una cartella di pagamento).
Art. 10
(Reclamo e mediazione)
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro".
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione".
Quindi per tutte le controversie fino a 50.000 euro, dalla data di presentazione del ricorso-reclamo all'Ufficio competente cominceranno a decorrere i 90 giorni entro cui quest'ultimo dovrà rispondere, prima di poter iscrivere a ruolo il ricorso. Per ogni ulteriore approfondimento sul punto rinviamo, su questa stessa rivista, a D. MENDOLA, Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, e a V. FORTUNATO, La procedura di reclamo-mediazione tributaria nell'ambito degli enti locali.
B) Definizione agevolata delle controversie
Ulteriore novità introdotta dal decreto legge citato è quella portata dal successivo art. 11, ovvero la possibilità di chiudere il contenzioso ancora in corso, in qualsiasi stato e grado del giudizio e in cui è parte l'agenzia delle entrate, "[...] col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo [...] escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. [...]".
Art. 11
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
[...]
Il decreto legge è allegato al presente articolo e contiene numerose altre disposizioni che non possono essere trattate in questa sede ma che porteranno, nelle prossime settimane, ulteriori novità in ambito fiscale.