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Pubbl. Mer, 15 Feb 2017

Sosta con ticket scaduto: illecito amministrativo o inadempimento contrattuale?

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Arianna Landolfi


La sosta prolungata sulle strisce blu oltre il tempo per cui è stato pagato il ticket costituisce una violazione del Codice della Strada?


Sommario: 1. Introduzione; 2. I pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 3. L’interrogazione parlamentare al Ministro dei Trasporti; 4. La posizione della Corte di Cassazione.

 

1. Introduzione

La mancata integrazione del corrispettivo per le ore successive, in caso di sosta prolungata oltre il tempo del ticket originariamente acquistato, è stata per lungo tempo oggetto di dibattito. Da un lato, tale fattispecie è stata ritenuta una violazione dell’obbligazione contrattuale nascente dall’acquisto del ticket, riconducibile pertanto alla disciplina del codice civile. Una seconda corrente di pensiero, avallata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ha ricondotto invece tale ipotesi nella sfera dell’illecito amministrativo, in particolare per violazione del Codice della Strada.  
La Cassazione ha infatti ribadito che nel caso di sosta a pagamento su suolo pubblico protrattasi oltre l'orario per il quale è stata corrisposta la tariffa ed acquistato il ticket, si configura una violazione dell’articolo 7 comma 15 del Codice della Strada. 

In considerazione del lungo dibattito che si è verificato, sia a livello giurisprudenziale che ministeriale, risulta opportuno analizzare brevemente le argomentazioni adottate negli ultimi anni riguardo a tale questione.

 

2. I pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Risulta opportuno citare in primis alcuni pareri espressi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in almeno tre diverse occasioni. In un primo momento la questione sul ticket scaduto è stata affrontata con il parere, prot. n. 25783 del 22 marzo 2010, in risposta alla "Richiesta di parere in materia di parcheggio a pagamento. Rif. Prot. n. 15980 del 15.03.2010". Un secondo parere relativo alla medesima questione è inoltre il prot. n. 3615 del 5 luglio 2011 in risposta al quesito posto dal Comune di Tempio Pausania "Parcheggi a pagamento. Illegittima applicazione delle norme del Codice della Strada. Rif. Racc. AR n. 13755467153-7 del 14.06.2011".

Nei suddetti pareri il Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, così come nel più recente del 2015, n. 2074, ha ribadito che la sanzione prevista dal Codice della Strada scatta solo in caso di omesso acquisto del biglietto e non anche in caso di "sforamento" del tempo, affermando che "Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza, non si applicano sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate delle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17, c. 132 della Legge n. 127/1997. A parere di questo ufficio, in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l‘ipotesi prospettata da codesto Comune, di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privatorum a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario".

Conformemente a quanto affermato dal Ministero dei Trasporti, la sosta prolungata oltre il termine per cui sia stato pagato il ticket, non darebbe quindi luogo all’applicazione di una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, ma genererebbe unicamente un inadempimento contrattuale, dovendo il cittadino corrispondere la differenza eccedente quanto già effettivamente pagato ed attestato nel ticket, a cui si affiancano eventuali penalità da stabilire con regolamenti comunali. Tale responsabilità dovrebbe essere fatta valere secondo i mezzi privati ordinari.

A tale interpretazione si è conformato in tempi recenti anche il Ministero dell’Interno, sostenitore in un primo momento di una posizione divergente (nota n. 3000/A/42832/103/12/2 del 26/02/2003), mediante una serie di pareri (nota prot. n. 74779 del 30/07/2007, nota n. 300/666/10/103/12/2 del 18/01/2010 e nota n. 300/A/11579/10/103/12/2 del 28/08/2010).

 

3. L’interrogazione parlamentare al Ministro dei Trasporti

Occorre, inoltre, far presente che la questione della sosta con ticket scaduto è stata ulteriormente acclarata a seguito di un’interrogazione parlamentare avanzata nei confronti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’Interno. In risposta all’interrogazione del 13 marzo 2014, n. 189, il MIT ha affermato che l’articolo 157, comma 6 del Codice della Strada prevede due distinti obblighi: il primo consiste nel segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, nei casi in cui sia permessa una sosta limitata; il secondo, nei casi di sosta illimitata ma a pagamento, implica l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta. La violazione di tali obblighi dà luogo alla sanzione stabilita dal comma ottavo dell’articolo 157 C.d.s. "[…] la previsione di cui all’articolo 7, comma 1, lett. f), del Codice, relativa alla facoltà, da parte dei Comuni, di istituire aree di parcheggio subordinando la sosta al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, non può essere letta che in connessione con l’art. 157, comma 6, nel senso che la violazione non può che riferirsi alla omessa indicazione dell’inizio della sosta, ovvero al mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta. Dunque, nell’ipotesi di aree di parcheggio dove la sosta è tariffata e consentita per un tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in alcuna violazione di obblighi previsti dal Codice. […] Alla luce del regime normativo allo stato vigente, i competenti Uffici del MIT hanno quindi espresso il parere che il pagamento in misura insufficiente in aree ove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al pagamento di una somma, configura unicamente una inadempienza contrattuale. Le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo, ai sensi dell’art. 17, comma 132 della legge n. 127 del 1997, possono essere affidate al gestore del servizio. […]".

 

4. La posizione della Corte di Cassazione

Alcune sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione hanno invece affermato che la condotta in questione costituisce un illecito amministrativo, per violazione dell’art. 7, comma 15 del Codice della Strada.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass,. sez. II civ., sent. 2 settembre 2008, n. 22036 e Cass., sez IV civ., sent. 9 gennaio 2012, n. 30), l’articolo 157, comma 6 del Codice della Strada disciplina due distinte ipotesi: la prima è quella della sosta limitata, permessa per un tempo circoscritto, nel qual caso è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio del parcheggio, vale a dire mediante l'esposizione del c.d. disco-orario. La seconda è la sosta regolamentata, che ricorre allorché esista un dispositivo di controllo della durata della sosta, c.d. parchimetro, che è obbligatorio porre in funzione. Tale ultima previsione rimanda all'art. 7, comma 1, lett. f) C.d.S., che attribuisce al sindaco il potere di stabilire aree destinate a parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo. La violazione dell'art. 157, comma 6, cioè la mancata esposizione del disco orario o la mancata attivazione del parchimetro, è sanzionata dal comma 8. A sua volta, l'art. 7 comma 15 del C.d.S., contempla due diverse ipotesi: la prima sanziona i casi di sosta vietata in cui la violazione si protrae oltre le 24 ore; la seconda la sosta limitata o regolamentata - e dunque le due ipotesi di cui all'art. 157 C.d.S., comma - nel qual caso la sanzione è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

Secondo la Cassazione "Il mancato utilizzo del disco orario o la mancata attivazione del parchimetro è sanzionata in base all'art. 157 C.d.S., comma 8 mentre la protrazione della sosta oltre il limite indicato nella zona soggetta a disco orario, ovvero oltre il termine in relazione al quale è stato pagato il ticket del parchimetro, è sanzionata a termini dell'art. 7 C.d.S., comma 15". Ciò in quanto anche la sosta con tagliando scaduto, analogamente a quella interamente priva di ticket, equivale ad una fattispecie di evasione tariffaria - e ad un conseguente danno erariale – che viola la disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico. Pertanto, la violazione del Codice della Strada per ticket scaduto configura un illecito amministrativo al pari di quanto avviene nel caso in cui l’automobilista non si munisca affatto del biglietto, e trova la sua fonte non nel sesto comma dell’articolo 157, ma nel quindicesimo comma dell’articolo 7.

Tale posizione è stata ribadita in tempi recenti, nell’agosto 2016 da parte della seconda sezione civile della Cassazione, nella sentenza n. 16528, con cui è stato respinto il ricorso di un automobilista multato per aver lasciato la sua autovettura parcheggiata sulle strisce blu un’ora in più rispetto al tempo indicato. In tale ultima pronuncia la Corte ha infatti ribadito che "la sosta nelle strisce blu a tempo scaduto, ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in un inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico”.