• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mar, 26 Lug 2016

La regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti d’imposta

Modifica pagina

Francesco Zecca


Con la diminuzione della misura degli interessi legali, dal 2016 il ravvedimento sarà ancora più conveniente. Si ricorda che per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, occorre applicare oltre alla sanzione ridotta anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale.


Il legislatore, nel corso del 2015, ha modificato sia l’ istituto del ravvedimento operoso sia il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è stata anticipata al 01.01.2016 dalla Finanziaria 2016.

Di seguito verranno analizzate le misure delle sanzioni ridotte applicabili in caso di regolarizzazione spontanea, con il ravvedimento operoso, di un omesso o insufficiente versamento dei seguenti tributi: IRAP, IRES, IRPEF, IVA, cedolare secca, imposta sostitutiva dei contribuenti minimi o forfettari. Precisazione essenziale da effettuare, riguarda il principio del “favor rei”, ovvero che le modifiche sopra elencate operano anche per le violazioni commesse prima delle predette date.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti vengono regolarizzati eseguendo il pagamento, spontaneamente:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Il ravvedimento operoso può essere così sintetizzato:

  • Con soglia temporale entro 30 giorni, si avrà la riduzione di 1/10 per qualsiasi tributo;
  • Con soglia temporale entro 90 giorni, si avrà la riduzione di 1/9 per qualsiasi tributo;
  • Con soglia temporale entro la dichiarazione dell’anno o entro 1 anno, si avrà la riduzione di 1/8 per qualsiasi tributo (la diversa soglia temporale viene applicata a seconda che tratti un “tributo periodico”, esempio l’IVA, o un “tributo istantaneo”, esempio l’ imposta di registro;
  • Con soglia temporale entro la dichiarazione dell’anno successivo, oppure entro 2 anni, si avrà la riduzione di 1/7 per i tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate (Addizionale comunale/regionale IRPEF, IRAP, Imposte Dirette, IVA ed Imposte/entrate erariali);
  • Con soglia entro il termine di Accertamento, si avrà riduzione di 1/6 per i tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate (Addizionale comunale/regionale IRPEF, IRAP, Imposte Dirette, IVA ed Imposte/entrate erariali);
  • Con soglia dopo la constatazione della violazione, si avrà la riduzione di 1/5 per i tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate (Addizionale comunale/regionale IRPEF, IRAP, Imposte Dirette, IVA ed Imposte/entrate erariali);

Un particolare riferimento va fatto ai i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate; l’accesso al Ravvedimento Operoso “non è più precluso se sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche”. Tuttavia è possibile accedere al Ravvedimento Operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante processo verbale di constatazione.

Inoltre non è possibile effettuare il Ravvedimento Operoso, successivamente alla notifica di atti di liquidazione e di accertamento o di altri atti aventi natura impositiva, comprese le comunicazioni contenute negli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n.600/73 e 54-bis D.P.R. n.633/72.

Il nuovo regime sanzionatorio, entrato in vigore al primo gennaio 2016, afferma che le sanzioni applicabili in caso di omesso/insufficiente versamento di imposta vengano suddivise come segue:

  • 30% dell’importo non versato, anche quando la maggior imposta/minor eccedenza detraibile risulti dalla correzione di errori materiali/di calcolo rilevati in sede di controllo;
  • 15% se il versamento è eseguito con ritardo no superiore a 15 giorni;

ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

Inoltre, se la regolarizzazione avviene, a titolo di esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In taluni casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Pertanto, in sede di ravvedimento operoso, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).