Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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IUS/09ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO Modifica

La regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti d’imposta

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 1582
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Abstract

Con la diminuzione della misura degli interessi legali, dal 2016 il ravvedimento sarà ancora più conveniente. Si ricorda che per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, occorre applicare oltre alla sanzione ridotta anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Parole chiave regolarizzazione · insufficienti · versamenti · d’imposta · diminuzione

Il legislatore, nel corso del 2015, ha modificato sia l’ istituto del ravvedimento operoso sia il regime sanzionatorio, la cui decorrenza è stata anticipata al 01.01.2016 dalla Finanziaria 2016.

Di seguito verranno analizzate le misure delle sanzioni ridotte applicabili in caso di regolarizzazione spontanea, con il ravvedimento operoso, di un omesso o insufficiente versamento dei seguenti tributi: IRAP, IRES, IRPEF, IVA, cedolare secca, imposta sostitutiva dei contribuenti minimi o forfettari. Precisazione essenziale da effettuare, riguarda il principio del “favor rei”, ovvero che le modifiche sopra elencate operano anche per le violazioni commesse prima delle predette date.

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti vengono regolarizzati eseguendo il pagamento, spontaneamente:

  • dell’imposta dovuta;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

Il ravvedimento operoso può essere così sintetizzato:

  • Con soglia temporale entro 30 giorni, si avrà la riduzione di 1/10 per qualsiasi tributo;
  • Con soglia temporale entro 90 giorni, si avrà la riduzione di 1/9 per qualsiasi tributo;
  • Con soglia temporale entro la dichiarazione dell’anno o entro 1 anno, si avrà la riduzione di 1/8 per qualsiasi tributo (la diversa soglia temporale viene applicata a seconda che tratti un “tributo periodico”, esempio l’IVA, o un “tributo istantaneo”, esempio l’ imposta di registro;
  • Con soglia temporale entro la dichiarazione dell’anno successivo, oppure entro 2 anni, si avrà la riduzione di 1/7 per i tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate (Addizionale comunale/regionale IRPEF, IRAP, Imposte Dirette, IVA ed Imposte/entrate erariali);
  • Con soglia entro il termine di Accertamento, si avrà riduzione di 1/6 per i tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate (Addizionale comunale/regionale IRPEF, IRAP, Imposte Dirette, IVA ed Imposte/entrate erariali);
  • Con soglia dopo la constatazione della violazione, si avrà la riduzione di 1/5 per i tributi amministrati dall’ Agenzia delle Entrate (Addizionale comunale/regionale IRPEF, IRAP, Imposte Dirette, IVA ed Imposte/entrate erariali);

Un particolare riferimento va fatto ai i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate; l’accesso al Ravvedimento Operoso “non è più precluso se sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche”. Tuttavia è possibile accedere al Ravvedimento Operoso nonostante la violazione sia stata già constatata mediante processo verbale di constatazione.

Inoltre non è possibile effettuare il Ravvedimento Operoso, successivamente alla notifica di atti di liquidazione e di accertamento o di altri atti aventi natura impositiva, comprese le comunicazioni contenute negli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n.600/73 e 54-bis D.P.R. n.633/72.

Il nuovo regime sanzionatorio, entrato in vigore al primo gennaio 2016, afferma che le sanzioni applicabili in caso di omesso/insufficiente versamento di imposta vengano suddivise come segue:

  • 30% dell’importo non versato, anche quando la maggior imposta/minor eccedenza detraibile risulti dalla correzione di errori materiali/di calcolo rilevati in sede di controllo;
  • 15% se il versamento è eseguito con ritardo no superiore a 15 giorni;

ferma restando la possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

Inoltre, se la regolarizzazione avviene, a titolo di esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In taluni casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Pertanto, in sede di ravvedimento operoso, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

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Come citare questo contributo

FRANCESCO ZECCA, "La regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti d’imposta" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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