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Pubbl. Gio, 29 Gen 2015

"Regalini" ai dipendenti pubblici, quali si possono accettare e quali no?

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Alessia Gargione


Analizziamo il contenuto della recente circolare emanata dal Ministero dell´economia e delle finanze sui regali ai dipendenti pubblici.


All'approssimarsi del Natale, il Ministero dell'economia e delle Finanze, diffonde una circolare nella quale si impone: "E` vietato ai dipendenti pubblici ricevere regali o altre utilità, al di fuori di quelli di modico valore".

La circolare, firmata dal Capo di Gabinetto del Ministero, Roberto Garofoli, indirizzata a tutti gli uffici del Ministero e alle agenzie fiscali, richiama in maniera puntuale i doveri minimi di diligenza, lealtà e buona condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( D. P. R. 16 aprile 2013, n. 62), ed estende gli stessi doveri ed obblighi anche in relazione ad incarichi svolti presso Società, Agenzie e Enti pubblici, compresa la partecipazione a consigli di amministrazione o a collegi dei revisori dei conti.

Il fine è quello di assicurare la correttezza e la trasparenza nello svolgimento delle funzioni della pubblica amministrazione. Pertanto,  i dipendenti pubblici non possoono accettare regali che abbiano un valore superiore a ciò che si intende per "modico" che, secondo l'art. 4 del D. P. R., è in via orientativa "non superiore ai 150 euro". I regali di valore maggiore "dovranno essere messi subito a disposizione dell'amministrazione per la restituzione o la loro devoluzione a fini istituzionali".

Si tratta sostanzialmente, di una conferma di quanto già affermato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato in attuazione della legge anti - corruzione, in linea con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica. In una della disposizioni principali emanate, infatti, si sostiene proprio il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, anche sotto forma di sconto (art. 4 del D. P. R.). Il decreto prevede che la violazione degli obblighi in esso contenuti sia fonte di responsabilità disciplinare.

Si riporta, per completezza d'informazione, il testo integrale dell'art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 4:  Regali, compensi e altre utilità

  1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.
  2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
  3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
  4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
  5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
  6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
  7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.