Pubbl. Mer, 16 Mar 2016
Daspo per il saluto romano: è legittima l´applicazione.
Modifica paginaIl TAR Toscana, sez. II di Firenze ritiene legittima l´applicazione del DASPO ai tifosi sportivi che esibiscono il saluto romano e inneggiano cori fascisti.
Se in precedenza lo stesso TAR Toscana aveva respinto i provvedimenti di Daspo cd. collettivi (ndr. http://www.camminodiritto.it/articolosingolo.asp?indexpage=465), in data 8 febbraio 2016 ammette, invece, l'applicazione della misura nei confronti dei tifosi che esibiscono il "saluto romano" e inneggiano cori fascisti.
Il provvedimento è stato emesso nei confronti di alcuni tifosi della squadra Hellas Verona che, durante una trasferta del 20 ottobre 2012 a Livorno,durante la disputa della gara calcistica. si vedevano autori del cd. "saluto romano", intonavano inni fascisti ed esibivano svastiche, il tutto contornato dall'intonazione di insulti a un calciatore del Livorno (ndr. Piermario Morosini), precedentemente deceduto.
Nonostante l'irrogazione dei Daspo sia stata impugnata, il Tar di Firenze ha confermato la legittimità dell'applicazione degli stessi provvedimenti, i quali prevedono: divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio ufficiali e amichevoli relativi ai campionati e tornei nazionali, sia professionistici che dilettantistici, disputati da tutte la squadre iscritte alla FIGC, nonché tutte le competizioni ufficiali e amichevoli delle squadre nazionali di calcio disputate nel Paese e negli altri Stati Membri dell'Unione Europea, per la durata di cinque anni.
La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Toscano ha ritenuto che non sussistono le ragioni poste a sostegno dell'impugnazione dei provvedimenti restrittivi; secondo i Giudici infatti l'esibizione del saluto romano è, da sé sola, in grado di provocare scontri con la tifoseria opposta, stante la notoria collocazione politica della città di Livorno e, inoltre, può essere considerata una "condotta, sia singla che di gruppo, evidentemente finalizzata a creare turbative per l'ordine pubblico" (art. 6, co. 1, L. 491/1989). In più i cori per la memoria del giocatore deceduto del Livorno sono stati ritenuti oltraggiosi e ragionevolmente preordinati a suscitare la reazione violenta dei tifosi livornesi, "particolarmente legati al ricordo del calciatore deceduto e tradizionalmente di opposta fede politica".
Per questi motivi, quindi, i provvedimenti precedentemente emessi dal Questore di Livorno sono stati confermati e non ritenuti né irragionevoli, in relazione alla gravità dei fatti, né incostituzionali perché non in contrasto con gli articoli 3 e 10 della Costituzione, in quanto, non contrastanti con la libertà di circolazione del cittadino italiano in territorio estero, posto che la proiezione del divieto, in ambito solo comunitario, è prevista a condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.